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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/09/2013

Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 05/07/2019
- D.P.R. 25/07/2017, n. 141
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[Premessa]



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal

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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente decreto, emanato in attuazione dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come da ultimo modificato dal

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Art. 2 - Soggetti che svolgono corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica

1. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e succes

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Art. 3 - Criteri per lo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica da parte delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica

1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti; tale condizione può essere soddisfatta dalle autoscuole anche attraverso l'adesione ad un consorzio. I predetti soggetti devono inoltre dimostrare di avvalersi delle seguenti figure professionali:

a) insegnante di teoria munito di abilitazione;

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Art. 4 - Criteri per lo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole

1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, per la carta di qualificazione del conducente afferente allo specifico settore, previa autorizzazione da richiedersi con le modalità del comma 4, enti che hanno maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:

a) associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci, membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

b) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone, firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

c) federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b).

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Art. 5 - Locali ed attrezzature

1. I soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 1, 2 e 3, devono altresì dimostrare di avere la disponibilità almeno di:

a) un'aula di superficie non inferiore a mq 25 dotata di una cattedra o un tavolo per l'insegnate e di posti a sedere per gli allievi. Eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato nel precedente periodo. L'altezza minima dei locali e la proporzione tra la superficie dell'aula e posti a sedere per gli allievi, sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;

b) di servizi igienici, conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.

2. Qualora l'aula sia ubicata presso una sede di un'impresa di autotrasporto, ai relativi corsi possono partecipare solo i dipendenti dell'impresa stessa.

3. Il materiale didattico per le lezioni

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Art. 6 - Finalità dei corsi

1. Nello svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, i d

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Art. 7 - Programma dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria

1. Il programma del corso di qualificazione iniziale ordinaria ha durata di 280 ore, suddivise in 260 ore di corso teorico e 20 ore di corso pratico, anche alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie C1, C1E, C o CE, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, ovvero alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie D1, D1E, D o DE, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.

2. Fermo restando il requisito anagrafico di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni, per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, svolto da un'autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica di cui all'art. 3, è condizione minima il possesso della patente di guida almeno della categoria B. In tale ipotesi, prima dello svolgimento della parte pratica del corso relativa alle ore di guida, è condizione minima il possesso:

a) di un foglio rosa di categoria C1 o C, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose;

b) di un foglio rosa di categoria D1 o D, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.

3. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, svolto da un ente autorizzato di cui all'art.

4, comma 1, è condizione minima il possesso della patente di guida almeno della categoria:

a) C1 o C1E, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose a seguito di un corso di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni;

b) C o CE, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose a seguito di un corso di cui all'art. 18, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni;

c) D1 o D1E, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone a seguito di un corso di cui all'art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni;

d) D o DE, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose a seguito di un corso di cui all'art. 18, comma 3, lettere a), c) e d), del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni.

4. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte specialistica dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle let

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Art. 8 - Programma dei corsi di qualificazione iniziale accelerata

1. Il programma del corso di qualificazione iniziale accelerata ha durata di 140 ore, suddivise in 130 ore di corso teorico e 10 ore di corso pratico, anche alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie C1, C1E, C o CE, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, ovvero alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie D1 D1E, D o DE, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 2 e 3.

2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte specialistica dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto dicose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c);

a) la parte comune del programma teorico, si articola in dieci moduli ed è la seguente:

MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (8 ore);

MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (7 ore);

MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante. Principi di ecoguida (docente: insegnante di teoria) (10 ore);

MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto oppure insegnante di teoria) (13 ore);

MOD. 5) statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e da

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Art. 9 - Programmi dei corsi di qualificazione iniziale di integrazione e per titolari di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono conseguire anche quella relativa al trasporto di persone, frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 7, comma 5, lettera c), se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 8, comma 3, lettera c), se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerata.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono conseguire anche quella relativa al trasporto di cose, frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 7, comma 5, lettera b), se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinaria; ovvero freque

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Art. 10 - Svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale

1. I soggetti di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, comunicano alla Direzione Generale Territoriale e all'ufficio della motorizzazione competente per territorio, almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni relative al programma teorico e pratico, ivi comprese le eventuali esercitazioni pratiche svolte ai sensi dell'art. 7, comma 8, ed art. 8, comma 6, nonché il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi o dell'elenco dei partecipanti è comunicata all'ufficio della motorizzazione territorialmente competente almeno entro il giorno lavorativo precedente. Qualora, per causa improvvisa e di forza maggiore, che non rientri nelle previsioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 9, si verifichino situazioni di indisponibilità del docente o dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del corso comunica senza indugio, e comunque prima dell'avvio della lezione o delle ore predette, tale circostanza al predetto ufficio della motorizzazione, unitamente ai documenti giustificativi del caso. Tali documenti possono essere trasmessi anche successivamente, e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento: in tal caso alla

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Art. 11 - Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente

N1

1. L’esame di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in una prova che si svolge con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Il candidato deve rispondere, entro novanta minuti, a settanta quesiti, barrando la lettera “V” o “F” a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettera a) , mentre i restanti trenta sono tratti dagli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettere b) o c) , in ragione del tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sette.

2. Il titolare di carta di qualifi

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Art. 12 - Tipi di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida

1. Il soggetto che ha conseguito una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose consegue un'abilitazione alla guida professionale di veicoli di categoria corrispondente a quella della patente di guida posseduta o, nei casi di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), da conseguirsi in deroga ai limiti anagrafici di cui all'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:

a) senza limitazioni, se ha frequentato un corso di qualificazi

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Art. 13 - Programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica

1. Il programma del corso di formazione periodica consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte specialistica dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):

a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, è la seguente:

a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida. Per tale modulo il docente è un insegnante di teoria in possesso di abilitazione;

a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente. Per tale modulo il docente è un insegnante di teoria in possesso di abilitazione;

a.3) conoscenza dei rischi professionali; condizioni psicofisiche dei conducenti. Per tale modulo il docente è un medico in possesso di una delle specializzazioni richieste per la docenza nei corsi di qualificazione iniziale;

b) la parte specialistica del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, per la quale il docente è un esperto in materia di organizzazione aziendale, o una figura allo stesso equiparata, in p

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Art. 14 - Corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica frequentati da conducenti titolari di patente di guida non italiana

1. I titolari di patente di guida, rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono ammessi a frequentare in Italia:

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Art. 15 - Sospensione e revoca del nulla osta o dell'autorizzazione a svolgere corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica

1. Gli uffici della motorizzazione e gli organi di polizia, su richiesta di questi, effettuano visite ispettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, nonché lo svolgimento regolare dei corsi. In occasione di ogni visita ispettiva è redatto un verbale.

2. Qualora, nel corso delle visite ispettive di cui al comma 1, sia stata accertata la mancanza di uno o più requisiti necessari per ottenere il nulla osta, nel caso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, ovvero l'autorizzazione, nel caso dei soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, l'ufficio della motorizzazione invia il ve

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Art. 16 - Disposizioni transitorie

1. Ai corsi di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, ai corsi di integrazione ed ai corsi di formazione periodica, per i quali è stata presentata la dichiarazione di avvio del corso prima della data di entrata in vigore di cui all'art. 17, comma 1, con

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Art. 17 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno succ

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Allegato 1 - Fac simile della richiesta di nulla osta da parte di autoscuole o centri di istruzione automobilistica

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 2 - Fac simile della comunicazione di variazioni al personale docente, sede o attrezzature

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 3 - Fac simile della richiesta di autorizzazione da parte di enti

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 4 - Fac simile della richiesta di autorizzazione da parte di ente per l’espletamento dei soli corsi di formazione periodica

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 5 - Fac simile della richiesta di autorizzazione da parte di aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unità

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 6 - Registro di iscrizione al corso di qualificazione iniziale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 7 - Registro di frequenza al corso di qualificazione iniziale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 8 - Attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 9 - Certificato di abilitazione professionale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 10 - Registro di iscrizione al corso di formazione periodica

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 11 - Registro di frequenza al corso di formazione periodica

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 12 - Attestato di frequenza del corso di formazione periodica

Parte di provvedimento in formato grafico

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