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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Giustizia 15/10/2015, n. 227
D. Min. Giustizia 15/10/2015, n. 227
D. Min. Giustizia 15/10/2015, n. 227
D. Min. Giustizia 15/10/2015, n. 227
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Giustizia 22/04/2021, n. 104
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Premessa
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMI |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto determina, a norma degli articoli 169 |
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Art. 2. - Criteri per la determinazione del compenso nell’espropriazione forzata immobiliare1. Il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita di beni immobili è determinato sulla base dei seguenti criteri: a) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è pari o inferiore a euro 100.000: 1) per tutte le attività comprese tra il conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell’articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, spetta un compenso pari ad euro 1.000; 2) per tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o all’assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 1.000; 3) per tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà, spetta un compenso pari ad euro 1.000; |
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Art. 3. - Criteri per la determinazione del compenso nell’espropriazione forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri1. Il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri è determinato sulla base dei seguenti criteri: 1) per tutte le attività svolte nel corso della fase di autorizzazione della vendita spetta un compenso pari ad euro 200; |
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Art. 5. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
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