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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 06/07/2016
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 06/07/2016
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 06/07/2016
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[Premessa]IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento del 12 dicembre 2006 e, in particolare, l’allegato II; Vista la direttiva 2014/80/UE della Commissione che modifica l’allegato II della dirett |
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Art. 1. - Modifiche all’allegato 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni1. La lettera B, «Buono stato chimico delle acque sotterranee» parte A dell’allegato 1 della parte terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, è sostituita dalla seguente: B. ACQUE SOTTERRANEE Buono stato delle acque sotterranee Parte A - Buono stato chimico Nella tabella 1 è riportata la definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee. Tabella 1- definizione del buono stato chimico
A.1 - Standard di qualità Nella tabella 2 sono inclusi gli standard di qualità individuati a livello comunitario. Tabella 2 - Standard di qualità
* Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi, quali definiti all’art. 2, rispettivamente del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174. ** «Totale» significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione. - I risultati dell’applicazione degli standard di qualità per i pesticidi ai fini del presente decreto non pregiudicano i risultati delle procedure di valutazione di rischio prescritte dal decreto, n. 194 del 1995 dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e dal decreto n. 174 del 2000. - Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera che gli standard di qualità in materia possono impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati agli articoli 76 e 77 del decreto n. 152 del 2006 per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo sono stabiliti valori soglia più severi conformemente all’art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e al presente allegato. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 92 del decreto n. 152 del 2006. A.2 - Valori soglia ai fini del buono stato chimico 1. Il superamento dei valori soglia di cui alla tabella 3, in qualsiasi punto di monitoraggio è indicativo del rischio che non siano soddisfatte una o più condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all’art. 4, comma 2, lettera c, punti 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30. I valori soglia di cui alla tabella 3 si basano sui seguenti elementi: l’entità delle interazioni tra acque sotterranee ed ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi terrestri che dipendono da essi; l’interferenza con legittimi usi delle acque sotterranee, presenti o futuri; la tossicità umana, l’ecotossicità, la tendenza alla dispersione, la persistenza e il loro potenziale di bioaccumulo. Tabella 3 - Valori soglia da considerare per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee
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Art. 2. - Clausola di invarianza finanziariaDall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri |
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