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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 30/03/2016, n. 78

Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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[Premessa]


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


Vista la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la Parte Quarta;

Visto l'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale»;

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Titolo I - Disposizioni generali
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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrate con le seguenti:

a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale»: le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) «delegato»: il

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Art. 2. - Procedure

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono definite le procedure operative necessarie per l'acc

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Art. 3. - Gestione dei flussi di informazioni acquisiti con il SISTRI

1. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti n

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Art. 4. - Iscrizione al SISTRI

1. Sono tenuti ad aderire al SISTRI i soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

2. Rientrano nell'ambito delle categorie individuate ai sensi del comma 1, in particolare, i seguenti soggetti:

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Art. 5. - Rifiuti urbani della Regione Campania

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-l

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Titolo II - Obblighi derivanti dall'applicazione del sistri
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Art. 6. - Procedure di adesione al SISTRI

1. Gli operatori obbligati ai sensi degli articoli 4 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attività o al verificarsi dei presupposti previsti dagli articoli medesimi, con le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

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Art. 7. - Contributo di iscrizione al SISTRI

N2

1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituz

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Art. 8. - Consegna dei dispositivi

1. Nei trenta giorni successivi al perfezionamento della procedura di iscrizione al SISTRI, agli operatori iscritti vengono consegnati i dispositivi USB e le relative credenziali per l'accesso al sistema e per l'inserimento dei dati.

2. Gli operatori sono tenuti a dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale dell'ente o impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, è disciplinata la dotazione dei dispositivi USB per fattispecie specifiche. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa.

3. Gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per unità locali e unità operative già iscritte con le modalità ed alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

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Art. 9. - Monitoraggio degli impianti di trattamento di rifiuti iscritti al SISTRI

1. Gli impianti di discarica, di incenerimento dei rifiuti nonché di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.

2.

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Art. 10. - Informazioni da fornire al SISTRI

1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività mediante la compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico e della scheda SISTRI - Area movimentazione, con le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede SISTRI di cui al comma 1 sono rese disponibili sul portale i

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Art. 11. - Coordinamento tra soggetti iscritti al SISTRI e soggetti non iscritti al SISTRI

1. I produttori non obbligati all'adesione al sistema e che non vi aderiscono volontariamente comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore del rifiuto inserendo le informazioni ricevute da

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Titolo III - Procedure speciali
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Art. 12. - Procedure di emergenza

1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari agli adempimenti degli obblighi derivanti dall'iscrizione al SISTRI, la compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal

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Art. 13. - Procedure per la gestione di speciali categorie di rifiuti

1. Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, la scheda SISTRI - Area registro cronologico è compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività.

2. Fermo restando quanto previsto all'

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Art. 14. - Disposizioni specifiche per i trasportatori

1. Il trasportatore di rifiuti che aderisce al SISTRI deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da indicare nella parte della scheda da compilare disponibile per le annotazioni.

2. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla

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Art. 15. - Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani

1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.

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Titolo IV - Disposizioni procedimentali
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Art. 16. - Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti

1. Ai soggetti che aderiscono al sistema al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei r

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Art. 17. - Procedure per le comunicazioni da effettuare al SISTRI

1. Sul portale informativo SISTRI, nel sito www.sistri.it è attivata un'apposita sezione dedicata per tutte le comunicazioni da inviare al SISTRI e sono indicati i riferimenti del call-center gratuito.

2. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scri

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Art. 18. - Disposizioni in materia di interoperabilità

1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni oggetto del sistema SISTRI e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto disciplinato nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla relativa

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Titolo V - Modalità operative semplificate
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Art. 19. - Delega della gestione operativa

1. I soggetti produttori e trasportatori di propri rifiuti, che aderiscono al SISTRI, cui spetta comunque la responsabilità delle informazioni inserite nel sistema, po

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Art. 20. - Convenzione con il gestore del servizio di raccolta o con la piattaforma di conferimento

1. I produttori obbligati ad aderire al SISTRI e regolarmente iscritti, che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamen

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Titolo VI - Catasto dei rifiuti
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Art. 21. - Trasmissione dei dati al catasto dei rifiuti, all'albo nazionale gestori ambientali e al SITRA

1. Il SISTRI è interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

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Art. 22. - Catasto telematico dei rifiuti

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:

a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla

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Titolo VII - Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
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Art. 23. - Disposizioni transitorie

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

2. Per quanto non espressamente indicato dal

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Art. 24. - Oneri informativi per cittadini e imprese

1. Le modifiche agli oneri informativi per cittadini e imprese sono riportati nell'al

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Allegato 1 - CONTRIBUTI SISTRI E COSTI DEI DISPOSITIVI

(Articoli 2 e 7)

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Parte 1 - CONTRIBUTI SISTRI
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Sezione 1 - Ripartizione dei contributi per categoria di soggetti

N1


PRODUTTORI / DETENTORI

ADDETTI per unità locale

CONTRIBUTO PERICOLOSI

CONTRIBUTO NON PERICOLOSI

< 10

euro 120

euro 60

Da 11 a 50

euro 180

euro 90

Da 51 a 250

euro 300

euro 150

Da 251 a 500

euro 500

euro 250

> 500

euro 800

euro 400


N.B. Rientrano nella categoria di produttori di rifiuti pericolosi anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.



ENTI E IMPRESE PRODUTTORI DI RIFIUTI CON MENO DI 10 ADDETTI

ADDETTI per unità locale

Quantitativi annui

CONTRIBUTO PERICOLOSI / NON PERICOLOSI

Da 1 a 5

fino a 200 kg

euro 50

Da 1 a 5

oltre 200 kg e fino a 400 kg

euro 60

Da 6 a 10

fino a 400 kg

euro 60



IMPRENDITORI AGRICOLI

ADDETTI per unità locale

Quantitativi annui

CONTRIBUTO PERICOLOSI / NON PERICOLOSI

Da 1 a 5

fino a 200 kg

euro 30

Da 1 a 5

oltre 200 kg e fino a 400 kg

euro 50

Da 6 a 10

fino a 400 kg

euro 50



COMUNI (non ubicati nella Regione Campania)

ABITANTI

CONTRIBUTO RIFIUTI PERICOLOSI

Inferiore a 5.000 abitanti

euro 60



* I Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.



COMUNI (Regione Campania)

ABITANTI

CONTRIBUTO Rifiuti Urbani

inferiore a 5.000 abitanti

euro 60

inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000

euro 90

inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000

euro 150

inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000

euro 250

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Sezione 2 - Modalità di pagamento dei contributi

A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto:

per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca o gestisca rifiuti; per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca o gestisca rifiuti.

Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali è stato richiesto un dispositivo per ciascuna unità operativa, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna unità operativa.

B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).

Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).

Le seguenti tipologie di impianti:

discariche (D1, D5, D12);

demolitori/rottamatori;

frantumatori;

inceneritori (D10);

impianti di coincenerimento (R1);

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Parte 2 - SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI

Gli operatori devono utilizzare i dispositivi solo per le finalità previste nel regolamento e custodire gli stessi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei dispositivi predetti. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono istallati, i costi per la sostituzione dei dispositivi sono a carico dei richiedenti e sono i seguenti:


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Parte 3 - DUPLICAZIONE DEI DISPOSITIVI, DISPOSITIVI PER INTEROPERABILITA’ E AGGIUNTIVI


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Sezione 1 - Duplicazione dei dispositivi

In caso di richiesta di duplicazione di un dispositivo USB, l'operatore è tenu

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Sezione 2 - Dispositivi per interoperabilità

Il dispositivo USB per l'interoperabilità può essere richiesto per cias

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Sezione 3 - Dispositivi aggiuntivi

I soggetti interessati possono richiedere un numero di dispositivi USB aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente assegnati entro i limiti massimi indicati nelle tabelle che seguono. E', comunque, possibile prevedere, eccezionalmente, l'accoglimento della richiesta di un numero maggiore di dispositivi, oltre i limiti stabiliti, previa presentazione ed accettazione dei motivi alla base della richiesta e nei limiti della disponibilità tecnologica. L'entità del contributo per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto è stabilito in euro 100,00 da versare in una unica soluzione all'atto della richiesta.


Imprese ed enti (addetti per unità locale):

fino a 20 addetti: numero massimo dispositivi 2;

da 21 a 50 addetti: num

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Allegato 2

(Articoli 16, 17 e 22)


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