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Circ. Ag. Entrate 30/12/2014, n. 31/E

Commento alle novità fiscali - Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Primi chiarimenti.
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PREMESSA

La presente circolare fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 R(d’ora innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

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CAPITOLO I: SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE


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1. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI ALL’IRPEF (ARTICOLO 8)

L'art. 8 del decreto interviene sull’art. 50 del d. lgs. n. 446 del 1997R e sull’art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, con l’obiettivo di semplificare e uniformare le disposizioni in materia di addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per quanto concerne l’addizionale regionale, l’art. 8, comma 1, del decreto modifica l’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997, prevedendo che l’addizionale debba essere versata alla regione in cui il contribuente ha i

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2. SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI (ARTICOLO 10)

L’art. 10 del decreto interviene sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo, sostituendo il secondo periodo dell’art. 54, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. n. 917 del 1986 (di seguito, TUIR) riguardante il trattamento fiscale delle spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente.

Si ricorda che, in base al primo periodo del comma 5 dell’art. 54 del TUIR, non modificato dal decreto, “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta”.

In base al secondo periodo del medesimo comma, applicabile fino al periodo di imposta 2014, “Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.”.

Con Circolari n. 28/E del 2006, par. 38, e n. 11/E del 2007, par. 7.2 e 7.3, cui si rinvia per approfondimenti, ferma restando la natura di compenso dei rimborsi spese, sono stati specificati gli adempimenti da seguire da parte del committente e del professionista, per consentire al professionista di dedurre integralmente dal reddito di lavoro autonomo le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal committente per suo conto. Tali adempimenti prevedono, tra l’altro, il “riaddebito” da parte del professionista delle spese sostenute per suo conto dal committente.

La nuova disposizione, applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2015, prevede, invece, che “Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

La disposizione in esame, a differenza di quella in vigore fino al 2014, non attribuendo carattere di “compensi in natura” a talune prestazioni e somministrazioni (se acquistate direttamente dal committente), introduce una deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente ovvero il sostenimento delle spese direttamente da parte del committente.

Tale deroga comporta per il professionista la completa irrilevanza dei valori corrispondenti alle prestazioni e somministrazioni, acquistate dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione, sia quali compensi in natura, sia quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura).

Per il committente (impresa o lavoratore autonomo), la deducibilità del costo sostenuto per il

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3. DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: ESONERI E DOCUMENTI DA ALLEGARE (ARTICOLO 11)

Con l’art. 11 del decreto sono apportate modifiche agli artt. 28, 30 e 33 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, TUS), al fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione.

In particolare, l’art. 28, comma 6, del TUS, come integrato dall’articolo 11, lettera a), del decreto, prevede che: “Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all’art. 13, comma 4, e dall’erogazione di rimborsi fiscali, che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa.”

Coerentemente l’art. 33, comma 1, del TUS – che disciplina le modalità di liquidazione dell’imposta sulle successioni da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate – nel testo modificato dalla lettera c) del citato art. 11 prevede che l’Ufficio “liquida l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio, tenendo conto delle

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4. ABROGAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER I LAVORI CHE PROSEGUONO PER PIÙ PERIODI DI IMPOSTA AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (ARTICOLO 12)

L’art. 12 del decreto semplifica gli adempimenti previsti per la fruizione della detrazione IRPEF e IRES per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimendo l’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta.

Tale effetto ê ottenuto mediante l’abrogazione del comma 6 dell’art. 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

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CAPITOLO II: SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI
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5. RIMBORSO DEI CREDITI D’IMPOSTA E DEGLI INTERESSI IN CONTO FISCALE (ARTICOLO 14)

L’art. 14 del decreto introduce un’importante semplificazione nella procedura per la corresponsione degli eventuali interessi maturati sulle somme chieste a rimborso, modificando l’art. 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina l’esecuzione dei rimborsi in conto fiscale da parte degli agenti della riscossione. Tale disposizione stabilisce che, insieme alla restituzione del credito chiesto a rimborso, l’Agente della riscossione liquidi e corrisponda i relativi interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi di

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6. COMPENSAZIONE DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA (ARTICOLO 15)

La disposizione modifica, in un’ottica di maggiore trasparenza e semplificazione, le modalità attraverso le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituito.

A decorrere dal 2015, infatti, i sostituti d’imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso – nel limite delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del d. lgs. n. 241 del 1997 R– mediante compensazione tramite modello F24.

A seguito della modifica, è possibile effettuare la compensazione utilizzando gli importi a debito indicati nella delega di versamento.

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CAPITOLO III: SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETA’
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7. RAZIONALIZZAZIONE COMUNICAZIONI DELL’ESERCIZIO DI OPZIONE (ARTICOLO 16 )

L’art. 16 del decreto, rubricato “Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione”, semplifica le modalità con cui aderire a regimi speciali, eliminando l’obbligo di inviare apposita comunicazione per perfezionare il regime opzionale prescelto ed accentrando, all’interno della dichiarazione dei redditi, le autonome comunicazioni relative all’esercizio delle stesse.

La finalità perseguita dal Legislatore è quella di ridurre le ipotesi in cui il mancato (o non corretto) adempimento di un onere formale determini conseguenze di carattere sostanziale per il contribuente, con eventuali recuperi d’imposta e irrogazione di sanzioni.

Con analoghe finalità, nel 2012 il Legislatore, a mezzo del d.l. n. 16, ha introdotto l’istituto della remissione in bonis.

Le nuove disposizioni che, in base al comma 5 del medesimo art. 16, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (e dunque, dal modello Unico 2015), hanno apportato rilevanti modifiche alle disposizioni relative ai seguenti regimi opzionali:

1) Trasparenza fiscale.

Con riferimento alla trasparenza -ossia alla possibilità di imputare il reddito della società partecipata a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione, indipendentemente da

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8. RAZIONALIZZAZIONE DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DEI TERMINI DI VERSAMENTO NELLE IPOTESI DI OPERAZIONI STRAORDINARIE POSTE IN ESSERE DA SOCIETÀ DI PERSONE (ARTICOLO 17).

In un’ottica di semplificazione, l’art. 17 del decreto prevede che anche le società di persone ed enti equiparati, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, utilizzino i “vecchi modelli dichiarativi”, ossia quelli approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d’imposta, così come le società di capitali.

La novità viene introdotta attraverso una modifica dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. 22 luglio del 1998, n. 322R, che disciplina le modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai f

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9. SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA (ARTICOLO 18)

Con le modifiche introdotte con l’art. 18 del decreto, è stato ampliato il c.d. periodo di osservazione per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, di cui all’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138

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CAPITOLO IV: SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITA’ INTERNAZIONALE
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10. SEMPLIFICAZIONI DELLE DICHIARAZIONI DI SOCIETÀ O ENTI CHE NON HANNO LA SEDE LEGALE O AMMINISTRATIVA NEL TERRITORIO DELLO STATO (ARTICOLO 19)

L’art. 19 del decreto, con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, abroga l’art. 4, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

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11. COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI CONTENUTI NELLE LETTERE D’INTENTO (ARTICOLO 20)

L’art. 20 del decreto interviene sulla disciplina della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali, modificando l’art. 1, comma 1, lettera c) del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Con provvedimento del 12 dicembre 2014, prot. n. 159674/2014, è stato approvato il modello per la dichiarazione d’intento relativa all’acquisto o importazione di beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

La previgente disciplina individuava il soggetto onerato della comunicazione nel cedente o prestatore, prevedendo che questi, ricevuta la dichiarazione dall’esportatore anteriormente all’effettuazione dell’operazione, comunicasse telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dalla stessa risultanti entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale fossero confluite le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

Con riferimento al termine di comunicazione della dichiarazione di intento da parte del cedente o prestatore, si ricorda che, prima delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 R, -convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 – il termine era fissato &

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12. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERCORSE CON PAESI BLACK LIST (ARTICOLO 21).

L’art. 21 del decreto semplifica le modalità con cui adempiere all’obbligo di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con Paesi black list.

In particolare, la stessa interviene sull’art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40R, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che detta le disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere».

Secondo la disciplina previgente, i soggetti passivi IVA avevano l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle

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13. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (ARTICOLO 22 DEL DECRETO)

All’art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 Rsono state apportate alcune importanti modifiche finalizzate a consentire, ai soggetti che intendono operare in ambito comunitario, l’immediata inclusione nella banca dati di cui all’art. 17 del regolamento del Consiglio, del 7 ottobre 2010 (UE) n. 904/2010, le cui informazioni sono scambiate tra i Paesi aderenti mediante il Vat Information Exchange System (di seguito banca dati VIES).

In particolare, la nuova disposizione modifica l’art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, intervenendo sui commi 7-bis (sostituito), 7-ter (abrogato), 15-bis (integrato), 15-quater (abrogato).

Le predette modifiche vengono introdotte allo scopo di assicurare una maggiore conformità della disciplina IVA nazionale al diritto comunitario ed hanno l’effetto di rispondere alle esigenze di maggiore speditezza del sistema, manifestate dagli operatori interessati ad effettuare scambi di beni e servizi con altri operatori dell’Unione europea.

L’art. 35, comma 2, lettera e-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972 Rprevede che i soggetti interessati ad effettuare operazioni intracomunitarie, di cui al Titolo II, Capo II, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobr

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14. ELENCHI INTRASTAT SERVIZI (ARTICOLO 23)

L’art. 23 del decreto prevede che, con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’ISTAT, da emanarsi, ai sensi dell’art. 50, comma 6-ter, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono apportate modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi generiche -vale a dire alle prestazioni di servizi per le quali il presupposto territ

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15. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DEI PREMI INCASSATI DAGLI OPERATORI ESTERI (ARTICOLO 24).

L’art. 24 del decreto introduce alcune modifiche all’art. 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, che disciplina l’applicazione dell’imposta sui premi per i contratti conclusi da imprese di assicurazione che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

In particolare, con la previsione recata dalla lettera a) dell’art. 24 del decreto viene sostituito il comma 5 del citato art. 4-bis, che definisce il termine di presentazione della denuncia dei premi da parte del rappresentante fiscale delle imprese estere operanti sul territorio nazionale in regime di libera prestazione di servizi.

Nella nuova formulazione, il comma 5 del citato art. 4-bis prevede che “Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell&rsq

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16. SANZIONI PER OMISSIONE O INESATTEZZA DATI STATISTICI DEGLI ELENCHI INTRASTAT (ARTICOLO 25)

L’art. 25 del decreto sostituisce il comma 5 dell’art. 34 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in materia di sanzioni per omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici degli elenchi INTRASTAT.

La novella normativa ê finalizzata a limitare e semplificare l’onere comunicativo-stat

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CAPITOLO V: ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI
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17. ELIMINAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (ARTICOLO 26)

L’art. 26 del decreto è intervenuto sulla procedura che disciplina la deducibilità delle quote di ammortamento finanziario per le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche, di cui al comma 4 dell’art. 104 del TUIR.

In particolare, la disposizione riduce gli adempimenti a carico dei soggetti operanti nei predetti settori, eliminando la previsione secondo cui la deduzione di quote di ammortamento, determinate in misura diversa da quella ordinaria (ossia, per quote costanti), doveva essere oggetto di un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Per le imprese concessionarie di servizi pubblici, in relazione ai beni gratuitamente devolvibili al termine della concessione, che ne regola la costruzione e l’esercizio (vale a dire su quei beni che l’impresa ottiene in concessione da un ente pubblico con l’obbligo di restituirli all’ente concedente al termine della durata della concessione), l’art. 104, comma 1, del TUIR consente di dedurre quote di ammortamento finanziario in luogo delle ordinarie quote di ammortamento tecnico previste dagli artt. 102 e 103 del medesimo TUIR.

L’ammortamento finanziario anzidetto deve essere calcolato, dunque, in quote costanti determinate dividendo il costo dei beni gratuitamente devolvibili (diminuito degli eventuali contributi del concedente) per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni (cfr. comma 2, dell’art. 104 del TUIR).

Per le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche, il comma 4 dell’art. 104, del TUIR, nella versione previgente, ammetteva la deduzione di quote di ammortamento finanziario “differenziate” anziché costanti -da calcolare sull’investimento complessivo realizzato in rapporto proporzionale alle quote previste nel pian

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18. RITENUTE SU AGENTI -COMUNICAZIONE DI AVVALERSI DI DIPENDENTI O TERZI (ARTICOLO 27)

L’art. 25-bis, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti all’atto del pagamento delle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, salve le eccezioni previste nell’articolo medesimo.

Per espressa previsione del secondo comma, la base imponibile della ritenuta è pari al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che, nell’esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è pari al venti per cento dell’ammontare delle provvigioni stesse.

L’attuale disciplina della dichiarazione, cui è subordinata l’applicazione della ritenuta sul 20 per cento della provvigione, è dettata dal D.M. 16 aprile 1983, previsto dal settimo comma dell’art. 25-bis.

Al riguardo, si evidenzia che l’art. 3 del DM. 16 aprile 1983 prevede, tra le altre cose, che:

-la dichiarazione debba essere spedita al commi

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19. COORDINAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI TRIBUTARI (ARTICOLO 28)


19.1 Abrogazione della solidarietà passiva in materia di appalti

Con l’art. 28 del decreto si è inteso superare, nell’ambito della razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di obblighi tributari, la disciplina relativa alla responsabilità solidale nell’ambito degli appalti di opere o di servizi – prevista dall’art. 35, commi da 28 a 28-ter, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Già l’art. 50, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013 (cd. decreto del “fare”) aveva escluso l’IVA dall’ambito oggettivo di applicazione della disciplina, sia con riferimento al rapporto che intercorre tra il committente e l’appaltatore, sia riguardo agli eventuali rapporti di subappalto.

A seguito di tali modifiche, pertanto, sulla base della disciplina previgente rimaneva la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati nell’ambito del contratto di subappalto.

Nel rapporto tra committente ed appaltatore, la norma prevedeva, in luogo della responsabilità solidale, l’applicazione di una sanzione da 5.000,00 a 200.000,00 euro, qualora il committente avesse pagato il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.

Tale disposizione ha

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CAPITOLO VI: SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI
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20. MODIFICA AL REGIME DI DETRAZIONE FORFETARIO DELLE SPONSORIZZAZIONI DI CUI ALL’ART. 74, SESTO COMMA, DEL DPR N. 633 DEL 1972 (ARTICOLO 29)

L’art. 29 del decreto, rubricato “Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione”, modifica la disciplina della detrazione IVA relativa alle prestazioni di sponsorizzazione prevista nell’ambito del regime forfetario recato dall’art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972R.

Il citato regime forfetario IVA stabilisce, in via generale, la forfetizzazione della detrazione nella misura del 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.

Per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica è prevista, invece, una percentuale ridotta di detrazione forfetizzata pari a un terzo.

Anteriormente alle modifica introdotta dall’art. 29 del decreto, una specifica percentuale di detrazione forfetizzata era stabilita anche per le operazioni di sponsorizzazione nella misura pari al 10 per cento.

La modifica normativa apportata dal citato art. 29, avendo eliminato, nella disposizione di cui all’art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, il riferimento alle prestazioni di sponsorizzazione e alla relativa percentuale di detrazione forfetizzata del 10 per cento, ha così ricondotto le medesime nella regola generale della forfetizzazione della detrazione nella misura del 50 per cento.

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21. ADEGUAMENTO DEL VALORE DI RIFERIMENTO DEGLI OMAGGI ALLA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (ARTICOLO 30)

L’art. 30 del decreto ha la finalità di creare un maggiore coordinamento, in materia di spese di rappresentanza, tra la disciplina delle imposte sul reddito e la disciplina IVA.

Il legislatore, in particolare, adotta, anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il limite di 50 euro già previsto (sin dal 1° gennaio 2008) ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti per le spese di rappresentanza dall’art. 108, comma 2, del TUIR. Detto articolo dispone, infatti, che “(…) Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

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22. RETTIFICA IVA CREDITI NON RISCOSSI (ARTICOLO 31)

L’art. 31 del decreto ha esteso la portata applicativa dell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, disciplinante le fatture rettificative (c.d. “note di variazione in diminuzione”), ossia le note che i cedenti/prestatori hanno facoltà di emettere ogni qual volta l’ammontare imponibile o l’imposta di un’operazione già registrata si riduca in conseguenza di eventi patologici (dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose), nonc

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23. REGIME FISCALE DEI BENI SEQUESTRATI (ARTICOLO 32)

L’art. 32 del decreto riformula il comma 3-bis dell’art. 51 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 [c.d. “Codice delle leggi antimafia”], aggiunto dall’art. 1, comma 189, lett. d), n. 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 [c.d. legge di stabilità per il 2013], con il quale viene definito un regime fiscale speciale per i beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.

La modifica in esame è volta a meglio delimitare l’ambito di applicazione del suddetto regime fiscale, finalizzato ad evitare che l’amministrazione giudiziaria anticipi il versamento di somme in una fase del procedimento di prevenzione in cui non è ancora chiara la destinazione finale dell’immobile che è stato appreso (devoluzione allo Stato o restituzione al soggetto proposto). In particolare, il comma 3-bis, nella precedente formulazione, prevedeva, a far data dal 1° gennaio 2013, un&rsquo

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24. ALLINEAMENTO DEFINIZIONE PRIMA CASA IVA – REGISTRO (ARTICOLO 33 )


24.1 Definizione “prima casa”– agevolazione IVA

L’art. 33 del decreto modifica i criteri per individuare le case di abitazione per le quali è possibile fruire dell’agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (i.e. applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento agli atti imponibili ad IVA che abbiano ad oggetto detti immobili).

In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalla citata disposizione al numero 21) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, l’aliquota IVA del 4 per cento si applica – ricorrendo le ulteriori condizioni previste a tal fine (cfr. Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) – agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:

-cat. A/1 -abitazioni di tipo signorile;

-cat. A/8 -abitazioni in ville;

-cat. A/9 -castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

L’applicazione dell’agevolazione IVA “prima casa” è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell’individuazione delle case di abitazione oggetto dell’agevolazione, le caratteri

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25. DISPOSIZIONI PER LA COOPERAZIONE NELL'ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA (ARTICOLO 34)

L’art. 34 del decreto modifica l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, individuando nel Ministero dello sviluppo economico l’Amministrazione competente all&rsquo

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26. REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE E REQUISITI DELLE SOCIETÀ RICHIEDENTI E DEI CENTRI AUTORIZZATI (ARTICOLO 35)

L'art. 35 modifica il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997) e, in particolare, gli articoli 7, 10 e 11.

La disposizione è stata inserita al fine di garantire, come prevede la legge delega, l'idoneità tecnico-organizzativa delle società richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in particolare integrando ovvero modificando le previsioni del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sulla base dei seguenti principi:

a) prevedere la presenza sul territorio in almeno un terzo delle province; b) prevedere un numero minimo di dichiarazioni che ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale deve presentare;

c) stabilire che le società richiedenti e i centri autorizzati di assistenza fiscale debbano redigere una relazione tecnica annuale dalla quale emerga:

1) il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa in relazione alla formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente;

2) i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività di assistenza fiscale, anche in ordine all'affidamento a terzi dell'assistenza;

3) un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali.

Tenuto conto del tempo trascorso dall’emanazione delle norme di riferimento in materia di assistenza fiscale e delle nuove responsabilità a carico degli intermediari nel processo di verifica dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello 730, con il nuovo decreto legislativo sono introdotti più stringenti requisiti per l’attività di assistenza fiscale.

Inoltre, al fine di garantire adeguati livelli di servizio, è prevista la presentazione all’Amministrazione finanziaria di una relazione tecnica sull’attività svolta nell’anno precedente.

Il comma 4 dell’art. 35 in commento prevede che rimanga fermo il potere regolamentare, attribuito dalla legge al Ministro dell’economia e delle finanze, di modifica del regolamento ministeriale n. 164, del 1999.

Per completezza, si segnala che per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 175 del 2014, rispettivamente agli articoli 6 e 22 del decreto n. 164 del 1999, è stato adeguato il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile da due miliardi di lire a tre milioni di euro.

In particolare, si ricorda che il massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque non inferiore al limite previsto, e trova applicazione con riferimento al rilascio dei visti di conformità su tutti i modelli di dichiarazione e non solo con riferimento al 730.

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27. SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO DI DEPOSITARE COPIA DELL’APPELLO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE (ARTICOLO 36)

L’art. 36 del decreto ha disposto l’eliminazione del secondo periodo del comma 2 dell’art. 53 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546R, secondo cui, qualora l’appello “non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impu

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