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Circ. Ag. Entrate 12/07/2018, n. 15/E

La disciplina dei beni significativi alla luce della norma di interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
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Premessa

La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina dei c.d. “beni significativi” di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999 (in seguito “D.M. 29 dicembre 1999”), oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 2

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1. La rilevanza dei beni significativi nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio

In base all’articolo 7 comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, rubricato “Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile”, “Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) […];

b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) (i.e. manutenzione ordinaria), b) (i.e. manutenzione straordinaria), c) (i.e. interventi di restauro e di risanamento conservativo) e d) (i.e. interventi di ristrutturazione edilizia), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera (i.e. “beni significativi”), ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a

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2. Individuazione dei beni significativi

Il D.M. del 29 dicembre 1999 individua espressamente i seguenti beni significativi:

- ascensori e montacarichi;

- infissi esterni ed interni;

- caldaie;

- videocitofoni;

- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

- sanitari e rubinetterie da bagno;

- impianti di sicurezza.

Si tratta di beni per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio.

L’elenco deve considerarsi tassativo, in quanto la limitazione all’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento opera solo in relazione ai beni indicati dal decreto ministeriale.

Peraltro, i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione (a titolo esemplificativo, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (i.e. bene significativo); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia).


2.1 Ri

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3. Valore dei beni significativi

L’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il D.M. 29 dicembre 1999 non contengono alcuna previsione in merito alla determinazione del valore da imputare ai beni significativi. Al fine di sopperire, in via interpretativa, all’assenza di indicazioni al riguardo, con la circolare 7 aprile 2000, n. 71/E è stato chiarito che il valore dei beni significativi deve essere determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto e, in

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4. Modalità di fatturazione

Per quanto riguarda le modalità di fatturazione dell’intervento agevolato (i.e. manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata) in cui è compresa la fornitura di un bene significativo, la norma di interpretazione autentica prevede che “la fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. […]”

In seguito all’intervento normativo in commento, quindi, al fine di evidenziare la corretta applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento all’intervento di manutenzione, è necessario che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento indichi puntualmente oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore dei beni medes

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5. Decorrenza della nuova disciplina

La norma in commento, avendo natura interpretativa, esplica efficacia retroattiva, con la conseguenza che le eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto in forza della norma in parola, andranno abbandonate, fatto salvo il limite dei rapporti esauriti, intendendosi per tali quelli per cui sia intervenuto un giudicato o un atto amministrativo definito.

La novella normativa prevede inoltre una clau

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