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Circ. Min. Finanze 17/04/1981, n. 14

Iva. Titolo primo del dpr 633 del 26/10/72 e successive modificazioni imposta di registro e iva: assegnazione di case ai soci da parte di cooperative edilizie.
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Parte 1

Sintesi: Illustrazione delle novità in materia di aliquote iva introdotte con l'art.8, comma 1 e 2, del dl 693/80, convertito, con modificazioni nella l 891/80 e chiarimenti relativi alle operazioni interessanti il settore delle abitazioni non di lusso ed agli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso.


Testo:

Decaduto, per mancata conversione, il D.L. 30 agosto 1980 n.503, sostitutivo del D.L. 3 luglio 1980, n. 288, e regolamentati, con L. 28 ottobre 1980, n. 687, i rapporti giuridici sorti sulla base dei predetti decreti, le disposizioni in materia d'I.V.A. in essi contenute sono state riprodotte, tenuto anche conto del carattere di urgenza che talune disposizioni rivestivano, in due distinti provvedimenti legislativi che, coordinati tra loro, realizzano principalmente l'esigenza di una riduzione del numero delle aliquote mediante un accorpamento delle stesse.

Le disposizioni urgenti in materia tributaria sono state emanate con il D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 300 del 31 ottobre stesso, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 1980, n. 891, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 355 del 30 dicembre 1980, n. 889, pubblicata anch'essa nella Gazz. Uff. n. 355 unitamente al D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, recante norme integrative e correttive del decreto istitutivo dell'I.V.A.

A seguito dei cennati provvedimenti, la disciplina dell'imposta risulta profondamente modificata, specie in materia di aliquote, le quali non trovano più esatta corrispondenza con quelle previste nelle tabelle allegate al decreto n. 633 a seguito dell'attuata manovra di accorpamento, della soppressione e inclusione di determinati beni e servizi nelle tabelle e, soprattutto, a seguito della introduzione di particolari aliquote per prodotti compresi nelle tabelle stesse.

Allo scopo, pertanto, di offrire un valido aiuto ai dipendenti uffici ed agli operatori economici interessati per la corretta applicazione del tributo, si allega alla presente circolare, illustrativa delle modifiche introdotte con i cennati provvedimenti alle disposizioni di cui al Titolo I del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, il testo aggiornato del citato decreto e delle tabelle ad esso allegate, nonché, in attesa che la materia trovi disciplina legislativa, l'elencazione, avente naturalmente natura meramente pratica e di semplice orientamento, dei beni e servizi ora assoggettati ad aliquote diverse da quella ordinaria.

A) D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 1980, n. 891.

1 - Settore edilizio Come è noto, con circolare n. 26 del 13 giugno 1980, sono stati forniti, tra l'altro, chiarimenti in ordine alle disposizioni, relative al settore edilizio, recate dal D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 31, e, con l'occasione, sono stati richiamati i provvedimenti legislativi emanati nel tempo ed individuate, nell'allegato n. 4), le operazioni soggette alle aliquote del 3,6 e 14%.

Sono note, altresì, le vicende dei DD.LL. n. 288 e n. 503, rispettivamente del 3 luglio e del 30 agosto 1980, che hanno portato alla reviviscenza, a decorrere dall'1 ottobre 1980, delle norme previgenti alla data di entrata in vigore dei decreti stessi e, conseguentemente, alla necessità di procedere all'emanazione di nuove disposizioni di contenuto analogo a quelle decadute.

All'uopo ha provveduto il decreto in rassegna, il

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Parte 2

Sintesi: Chiarimenti sulle novità introdotte dal dl 693/80 in materia di aliquote iva relative al settore edilizio con particolare riguardo a quelle relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle case rurali, ai beni, materie prime e semilavorate e agli interventi di recupero.


Testo:

3. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

L'art. 8 del decreto in esame, confermando il particolare trattamento già previsto dall'art. 1 della L. 29 febbraio 1980, n. 31, di conversione del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, prevede, in anticipazione della manovra di accorpamento delle aliquote, l'assoggettabilità nella misura del 2% sia delle cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonché di quelle relative agli impianti di produzione, alle reti di distribuzione calore - energia, sia delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti suddetti.

Inoltre, lo stesso articolo prevede l'applicazione dell'aliquota del 2% anche per le cessioni di impianti di depurazione destinati ad essere collegati con le reti fognarie, anche intercomunali, e ai relativi collettori di adduzione, nonché per gli appalti relativi alla realizzazione degli impianti medesimi.

La detta disposizione non fornisce la definizione delle opere di urbanizzazione primaria ma fa riferimento all'art. 4 della citata L. n. 847 il quale contiene una semplice elencazione delle stesse, che di seguito si riporta:

a) strade residenziali;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

f) pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato.

Al riguardo si precisa che gli immobili citati costituiscono opere di urbanizzazione primaria allorquando siano costruiti nell'ambito e in funzione di zone urbanizzate o da urbanizzare. Così è opera di urbanizzazione primaria la strada realizzata in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo, e non anche quella che congiunge due comuni o la strada interpoderale o quella costruita solo in funzione di una zona destinata ad accogliere insediamenti industriali; gli impianti cittadini di distribuzione dell'acqua (compresi i cassoni e gli allacci relativi) e non anche l'acquedotto sorgente - centri abitati; le reti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica (comprese le tubazioni stradali e gli allacci alle singole utenze) e non anche i gazometri, le centrali elettriche e le reti che trasportano l'energia elettrica delle centrali ai centri abitati.

Va precisato, altresì, che, attesa la natura oggettiva della disposizione in questione, il particolare trattamento di aliquota si applica indipendentemente dai soggetti (pubblici o privati) che realizzano le menzionate opere, ed indipendentemente dalla circostanza che le opere stesse vengano realizzate in attuazione delle norme previste dalla L. n. 847 del 1964 ovvero in ottemperanza ad altre disposizioni legislative, sempreché, beninteso, venga realizzato il tipo di infrastruttura indicato nell'art. 4 della predetta legge.

Anche per le opere di urbanizzazione secondaria, l'art. 8 del decreto n. 693 non ne fornisce la definizione, ma fa esplicito riferimento agli immobili indicati nell'art. 44 della L. n. 865 del 1971, e cioè:

a) asili nido e scuole materne;

b) scuole dell'obbligo;

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Parte 3

Sintesi: Illustrazione delle novità introdotte in materia di aliquote iva dal dl 693/80 con particolare riguardo a quelle inerenti gli animali vivi della specie suina, relative carni e parti commestibili e prodotti di origine anche parzialmente suina, al noleggio di films, ai libri, alle edizioni musicali a stampa e carte geografiche, alla benzina, g.p.l. E metano, e chiarimenti sulla decorrenza degli effetti delle variazioni di aliquote in oggetto.


Testo:

Animali vivi della specie suina, relative carni e parti commestibili e prodotti di origine anche parzialmente suina.

Ai sensi dell'art. 9, primo c., del decreto n. 693, per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tab. A, parte prima, n. 2), allegata al D.P.R. n. 633, l'aliquota dell'I.V.A., già fissata nella misura del 9% dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 22, convertito, con modificazioni, nella L. 23 marzo 1979, n. 89, è stata stabilita nella misura del 15%.

Anche la percentuale forfettaria di compensazione applicabile alle cessioni dei cennati prodotti effettuate dai produttori agricoli di cui all'art. 34 del decreto n. 633 è stata stabilita nella stessa misura del 15% dal D.M. 5 gennaio 1981, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 7 dell'8 gennaio 1981.

Sono, parimenti, soggette all'aliquota del 15%, a norma del secondo c. del citato art. 9, le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tab. A, parte seconda, n. 10, ad eccezione delle frattaglie per le quali è rimasta applicabile la previgente aliquota del 6%, elevata all'8% dall'art. 1, ultimo c., della L. 22 dicembre 1980, n. 889, a decorrere dall'1 gennaio 1981.

Ai sensi dello stesso secondo c. dell'art. 9, quale modificato dalla legge di conversione del decreto n. 693, sono soggette, altresì, all'aliquota del 15% le cessioni e le importazioni dei seguenti prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai nn. 4), 23) e 31) della tab. A, parte seconda, a condizione che siano destinati all'alimentazione umana:

- lardo, compresa la ventresca e compreso

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Parte 4

Sintesi: Illustrazione della l 889/80 concernente l'accorpamento delle aliquote iva con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.2 e 4 aventi ad oggetto rispettivamente le operazioni relative a pane, pasta e latte e le prestazioni rese da mense aziendali, interaziendali e scolastiche.


Testo:

B) Legge 22 dicembre 1980, n. 889, concernente l'accorpamento delle aliquote dell'I.V.A.

All'esigenza di procedere ad una riduzione del numero delle aliquote dell'I.V.A. provvede la L. 22 dicembre 1980, n. 889, la quale prevede, a decorrere dall'1 gennaio 1981 l'elevazione dell'aliquota ordinaria dal 14 al 15% e l'unificazione nelle misure del 2 e dell'8%, rispettivamente, delle aliquote stabilite nelle misure dell'1 e del 3% e del 6 e del 9%.

Tale manovra di accorpamento - che in pratica riduce il numero delle aliquote da 8 a 4 - viene realizzata anche attraverso la disposizione di cui all'art. 13, la quale stabilisce che le nuove aliquote accorpate, se sostitutive di aliquote particolari e transitorie, come quelle applicabili per effetto della norma di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 633, e successive proroghe, devono intendersi definitive.

La citata L. n. 889 contiene anche talune disposizioni particolari in materia di aliquote, naturalmente nell'ambito delle nuove misure accorpate, per determinati settori o gruppi di beni.

Pane - Pasta e latte La più importante di tali disposizioni è quella di cui all'art. 2, il quale, previa soppressione dei nn. 43) e 46) della tab. A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 663, aggiunge al terzo c. dell'art. 2 del citato decreto n. 633 la lettera "l" allo scopo, di non assoggettare all'I.V.A. le cessioni di paste alimentari, di pane, biscotto di mare e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta, nonché le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie.

Lo stesso art. 2 effettua il coordinamento con la norma di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 633, disponendo quindi la inassoggettabilità a tributo di tali beni anche in sede di importazione.

Pertanto, a decorrere dall'1 gennaio 1981, non sono soggette all'imposta:

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Parte 5

Sintesi: Illustrazione della l 889/80 concernente l'accorpamento delle aliquote iva con precisazioni relative ai beni soggetti all'aliquota dell'8% e alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti e le importazioni dei suddetti prodotti.


Testo:

4. Altri beni soggetti all'aliquota dell'8%

Sono assoggettate, a decorrere dall'1 gennaio 1981, all'aliquota dell'8%:

a) le cessioni e le importazioni dei beni mobili e le cessioni dei beni immobili vincolati ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, concernente la tutela delle cose di interesse artistico o storico (art. 6, ultimo c., legge n. 889);

b) i contratti di scrittura teatrale di compagnie nel loro complesso o di artisti singoli (art. 7, L. n. 889);

c) le cessioni e le importazioni di olio essenziale non deterpena

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Parte 6

Sintesi: Illustrazione degli artt.5, 6, e 7 del dpr 897/80 concernenti varie modifiche del dpr 633/72 e, cioè, rispettivamente, una restrizione della norma di esenzione di cui all'art.10, n.14), la sostituzione delle lett. C) e d) dell'art. 19, il coordinamento tra la disposizione di cui all'art.20, comma 1 e quella di cui all'art.36.


Testo:

C) D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, concernente norme integrative e correttive del

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Parte 7

Sintesi: Illustrazione della nuova disciplina delle cooperative edilizie introdotta con il dl 693/80 con chiarimenti sui requisiti soggettivi che consentono di assoggettare le assegnazioni di case ai soci da parte delle cooperative stesse ad un trattamento tributario agevolato e sulla prova dell'esistenza di tali requisiti.


Testo:

Imposta di registro e IVA - Assegnazione di case ai soci da parte di cooperative edilizie non fruenti del contributo dello Stato o di Enti pubblici territoriali Per quanto concerne le cooperative edilizie, una nuova disciplina è stata stabilita con l'art. 8 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 1980, n. 891.

Il provvedimento tende, in sostanza, ad equiparare - nel trattamento tributario agevolato con le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali - le assegnazioni a soci fatte da cooperative che non fruiscono del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali a quelle effettuate da cooperative fruenti di detto contributo, a condizione, però, che esistano gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi già richiesti al fine di concedere il trattamento tributario agevolato alle assegnazioni effettuate dalle cennate cooperative fruenti il contributo erariale.

Fino all'entrata in vigore della norma in esame le cooperative prive di contributo erariale godevano infatti del beneficio dell'imposta fissa di registro e della riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria, soltanto ove si verificassero particolari condizioni. In sostanza era necessario che il socio disponesse di un reddito contenuto in particolari limiti (art. 31, lett. c) del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni), che il sodalizio avesse realizzato il programma abitativo entro dieci anni dalla data della sua costituzione (art. 147 R.D. 28 aprile 1938, n. 1165), che disponesse di un capitale sociale contenuto in determinati limiti (art. 65, lett. b), del R.D. 30 dicembre 192

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