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D. Leg.vo 06/02/2007, n. 28

Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
In vigore dal 24/03/2007
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivit&

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Art. 1. - Investimenti delle risorse dei fondi pensione

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 R, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

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Art. 2. - Erogazione delle rendite

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto, in

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Art. 3. - Banca depositaria

1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

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Art. 4. - Mezzi patrimoniali

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento

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Art. 5. - Attività transfrontaliera

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-bis (Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.

2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso.

3. Un fondo pensione che intenda operare con riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro è tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito.

4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorità competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione.

5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attività transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorità dello Stato membro ospitante.

6. Il fo

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Art. 6. - Sanzioni penali e amministrative

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 19-bis (Abusiva attività di forma pensionistica). - 1. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato».


Art. 19-ter (False informazioni). - 1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca pi&ugr

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Art. 7. - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:

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Art. 8. - Oneri per la finanza pubblica

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pub

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Art. 9. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazi

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