Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 30/07/2013, n. 41/R
D. P.G.R. Toscana 30/07/2013, n. 41/R
D. P.G.R. Toscana 30/07/2013, n. 41/R
- D.P.G.R. 22/08/2023, n. 39/R
- D.P.G.R. 08/07/2020, n. 55/R
- D.P.G.R. 02/10/2018, n. 55/R
- D.P.G.R. 26/06/2018, n. 31/R
- D.P.G.R. 20/06/2014, n. 33/R
Scarica il pdf completo | |
---|---|
PreamboloVisto l’articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l’articolo 4 bis; Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 30 maggio 2013; |
|
Titolo I - OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI |
|
Capo I - Ambito di applicazione |
|
Capo II - Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi |
|
Art. 2 - Classificazione dei servizi1. I servizi educativi di cui all’articolo 4 della l.r. 32/2002 costituiscono un sistema integrato e consistono in: a) nido d’infanzia; |
|
Art. 3 - Forme di gestione dei servizi1. Al fine di realizzare un’offerta qualificata e diversificata basata sull’integrazione fra pubblico e privato, si individuano le seguenti forme di titolarità e gestione dei s |
|
Art. 4 - Partecipazione delle famiglie1. I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipa |
|
Art. 5 - Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio1. In coerenza con gli orientamenti per i servizi educativi per l’infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ogni singolo servizio educativo elabora il progetto pedagogico e il progetto educativo, che co |
|
Art. 6 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l’omogeneità e l’efficienza sul piano organizzativo e gestionale. 2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da |
|
Art. 7 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali1. I comuni realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato. 2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 15. 3. Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio. 4. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma |
|
Art. 8 - Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell’ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, le conferenze zonali costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico anche sulla base di quanto definito dal decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65). N10 2. Negli organismi di cui al comma 1 le funzioni di coordinamento pedago |
|
Art. 9 - Funzioni delle aziende unità sanitarie locali1. D’intesa con i comuni, le aziende USL, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2001”), vigilano sul funzionamento dei servizi educativi attivi s |
|
Art. 10 - Criteri di accesso ai servizi educativi e sistemi tariffari1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell’offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati ai sensi degli articoli 5 |
|
Art. 10-bis - Decorrenza temporale dell'anno educativo e termine per l'iscrizione ai nidi comunali1. L'anno educativo è compreso tra il mese di settembre e quello di agos |
|
Capo III - Personale |
|
Art. 11 - Personale dei servizi1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l’attuazione del progetto educativo. |
|
Art. 12 - Formazione1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell’ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo. |
|
Art. 13 - Titoli di studio degli educatori1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: |
|
Art. 14 - Titoli di studio del personale ausiliario1. Il personale addetto alla cucina con funzione di cuoco possiede l’attestato di qualifica professionale specifico. |
|
Art. 15 - Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea magistr |
|
Art. 16 - Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento1. Costituisce requisito per l’esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, edu |
|
Capo IV - Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie |
|
Art. 17 - Carta dei servizi1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che rego |
|
Art. 18 - Elenco comunale degli educatori1. I comuni possono istituire elenchi degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di ti |
|
Capo IV - Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi |
|
Art. 19 - Standard di base e funzionalità degli spazi1. Il servizio educativo è collocato, di norma, in un edificio con destinazione esclusiva. Qualora la destinazione non sia esclusiva è comunque assicurata autonomia funzionale. 2. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell’edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest’ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ospitati nel medesimo edificio. |
|
Art. 20 - Caratteristiche degli spazi esterni1. L’area esterna del servizio educativo è recintata, attrezzata a verde e di uso esclusivo dei bambini durante l’orario di apertura del servizio stesso e non è inferiore alla superficie interna messa a disposizione dei bambini. |
|
Titolo II - NIDO D’INFANZIA |
|
Capo I - Definizione e requisiti strutturali |
|
Art. 21 - Nido d’infanzia1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini d |
|
Art. 22 - Caratteristiche degli spazi interni1. Nel nido d’infanzia gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell’usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l’area esterna. 2. I principali ambiti funzionali degli spazi interni sono i seguenti: a) un ingresso strutturato in modo |
|
Art. 23 - Standard dimensionali per gli spazi interni1. Gli spazi del nido d’infanzia destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino. 2. L’ |
|
Art. 24 - Organizzazione degli spazi destinati ai bambini1. Gli ambienti del nido d’infanzia destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini, anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza |
|
Art. 25 - Ricettività e dimensionamento1. La ricettività minima e massima del nido d’infanzia è fissata rispettivamente in sette e sessanta posti. 2. Possono accedere al nido d’infanzia bambini che abbiano compiuto tre mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l’intera dura |
|
Capo II - Requisiti organizzativi |
|
Art. 26 - Modalità di offerta del servizio1. Il calendario annuale di funzionamento del nido d’infanzia prevede l’apertura per almeno quarantadue settimane, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì compresi. 2. L’orario quotidiano di funzionamento, a partire dalla mattina, è compreso fra un minimo di sei ore e un massimo di |
|
Art. 27 - Rapporto numerico tra educatori e bambini1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell’80 per cento dei bambini complessivamente iscritti al nido d’infanzia ed è calcolato per le diverse fasce di età nel modo seguente: a) non più di sei bambini per educatore, per i bambini |
|
Titolo III - SERVIZI INTEGRATIVI |
|
Capo I - Spazio gioco |
|
Sezione I - Definizione e requisiti strutturali |
|
Art. 28 - Spazio gioco1. Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al po |
|
Art. 29 - Caratteristiche degli spazi interni1. Nello spazio gioco gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell’usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l’area esterna. |
|
Art. 30 - Standard dimensionali per gli spazi interni1. Gli spazi dello spazio gioco destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 4 metri quadrati per bambino. 2. L’ambiente desti |
|
Art. 31 - Organizzazione degli spazi destinati ai bambini1. Gli ambienti dello spazio gioco destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini |
|
Art. 32 - Ricettività e dimensionamento1. La ricettività minima e massima dello spazio gioco è fissata rispettivamente in sette e cinquanta posti. N86 2. Possono accedere allo spazio gioco bambini che hanno compiuto dodici mesi di età e che non hanno compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell� |
|
Sezione II - Requisiti organizzativi |
|
Art. 33 - Modalità di offerta del servizio1. Il calendario annuale di funzionamento dello spazio gioco prevede l’apertura per almeno tre mesi continuativi. N19 |
|
Art. 34 - Rapporto numerico tra educatori e bambini1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell’80 per cento dei bambini complessivamente iscritti allo spazio gioco ed è calcolato sulla base delle diverse fasce di età nel modo seguente: |
|
Capo II - Centro per bambini e famiglie |
|
Sezione I - Definizione e requisiti strutturali |
|
Art. 35 - Centro per bambini e famiglie1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini da zer |
|
Art. 36 - Caratteristiche degli spazi interni1. Nel centro bambini e famiglie gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organi |
|
Art. 37 - Standard dimensionali per gli spazi interni1. Gli spazi destinati a ingresso e ambienti per il gioco del centro per bambini e famiglie hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino. |
|
Art. 38 - Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e ai genitori1. Gli ambienti del centro per bambini e famiglie destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicure |
|
Art. 39 - Ricettività e dimensionamento1. La ricettività minima e massima del centro per bambini e famiglie è fissata rispettivamente in sei e quaranta posti. 2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un mas |
|
Sezione II - Requisiti organizzativi |
|
Art. 40 - Modalità di offerta del servizio1. Il calendario annuale di funzionamento del centro per bambini e famiglie prevede l’apertura per almeno tre mesi, con attività svolta almeno due giorni alla s |
|
Art. 41 - Rapporto numerico tra educatori e bambini1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini del centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore ed è riferito a non me |
|
Capo III - Servizio educativo in contesto domiciliare |
|
Sezione I - Definizione e requisiti strutturali |
|
Art. 42 - Servizio educativo in contesto domiciliare1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato presso un’abitazione, che prevede l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati. N92 |
|
Art. 43 - Spazi interni ed esterni1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto. |
|
Sezione II - Requisiti organizzativi |
|
Art. 44 - Modalità di offerta del servizio1. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l’apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì. |
|
Art. 45 - Disposizioni di carattere organizzativo1. In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore. |
|
Titolo IV - CONTINUITÀ VERTICALE |
|
Capo I - Continuità verticale |
|
Art. 46 - Poli per l’infanzia1. Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 32/2002, sono istitu |
|
Art. 47 - Standard generali dei centri educativi integrati zerosei1. Il ce |
|
Titolo V - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, ACCREDITAMENTO E FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO |
|
Capo I - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento |
|
Art. 49 - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l’autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l’accesso del servizio educ |
|
Art. 50 - Requisiti e procedimento di autorizzazione1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l’attività. 2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l’attestazione del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché dai regolamenti comunali, con particolare riferimento a: a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura; b) ricettività della struttura, rapporti numerici fra operatori e bambini, sistema di rilevazione delle presenze giornaliere; N20 |
|
Art. 51 - Requisiti e procedimento per l’accreditamento1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del comune in cui intende esercitare l’attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede. 2. La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento e può essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento. N41 3. Il soggetto richiedente l’accreditamento assicura altresì: a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venticinque ore di cui sia possibile documentare l’effettiva realizzazione e che trovi riscontro all’interno dei contratti |
|
Art. 52 - Convenzioni1. I comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la propria ca |
|
Capo II - Obblighi informativi e funzioni di vigilanza e controllo |
|
Art. 53 - Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine stabilito dal comune. Il comune inserisce i dati di propria competenza e valida |
|
Art. 54 - Vigilanza sui servizi educativi1. I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l’attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali con l’obiettivo di garantire il monitoraggio e il miglioramento continuo dei se |
|
Capo III - Finanziamenti per gli edifici adibiti a servizi educativi |
|
Art. 55 - Destinazione degli edifici adibiti a servizi educativi1. Gli edifici adibiti a servizi educativi gestiti dai comuni o da altri soggetti pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il |
|
Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
|
Capo I - Disposizioni transitorie e finali |
|
Art. 56 - Disposizioni transitorie relative ai servizi educativi già autorizzati1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo III, capi I e II si applicano ai servizi educativi già autorizzati all |
|
Art. 57 - Disposizioni transitorie relative agli spazi esterni1. I servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non dispongono di una zona coperta e pavimentata nell’area esterna, come previsto all’articolo 20, comma 2, provvedono all’adeguamento dell’area st |
|
Art. 58 - Abrogazioni1. Il titolo III del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) è abrogato.
|
Dalla redazione
- Edilizia scolastica
- Edilizia e immobili
- Scuole
- Prevenzione Incendi
Antincendio scuole e asili nido: classificazione, normativa, adeguamento
- Alfonso Mancini
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Finanza pubblica
- Provvidenze
- Mezzogiorno e aree depresse
- Edilizia scolastica
- Rifiuti
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Protezione civile
Il D.L. 91/2017 comma per comma
- Emanuela Greco
- Fonti alternative
- Leggi e manovre finanziarie
- Disposizioni antimafia
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e reti di energia
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Patrimonio immobiliare pubblico
- Pianificazione del territorio
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Enti locali
- DURC
- Impresa, mercato e concorrenza
- Marchi, brevetti e proprietà industriale
- Mediazione civile e commerciale
- Ordinamento giuridico e processuale
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Appalti e contratti pubblici
- Imposte sul reddito
- Partenariato pubblico privato
- Imposte indirette
- Compravendita e locazione
- Lavoro e pensioni
- Servizi pubblici locali
- Edilizia scolastica
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
- Finanza pubblica
- Fisco e Previdenza
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Professioni
- Urbanistica
- Pubblica Amministrazione
- Protezione civile
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Impianti sportivi
Il D.L. 50/2017 comma per comma
- Dino de Paolis
- Alfonso Mancini
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
- Titoli abilitativi
La modulistica unica per l'edilizia e le attività produttive
- Redazione Legislazione Tecnica
- Impiantistica
- Edilizia e immobili
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Edilizia privata e titoli abilitativi
Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
28/03/2024
- Superbonus, trattativa Meloni-Giorgetti sui cantieri nelle aree del terremoto 2016 da Il Sole 24 Ore
- Superbonus, maxi sanzione senza comunicazione antifrode da Il Sole 24 Ore
- Costruzioni, produzione al top da due anni da Il Sole 24 Ore
- Senza la Cilas sui contratti di 110% resta la stretta da Il Sole 24 Ore
- Con il decreto colpo troppo duro ai cantieri post sisma da Il Sole 24 Ore
- Codice della strada, primo ok alla riforma da Il Sole 24 Ore