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Deliberaz. G.R. Sardegna 05/06/2013, n. 21/6

Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994 e s.m.i..
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[Premessa]



L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, richiamata la particolare rilevanza che la materia degli usi civici assume nel territorio regionale anche in ragione della vastità della loro estensione, evidenzia la necessità di garantire una corretta ed uniforme gestione degli stessi al fine della loro tutela e della loro valorizzazione soprattutto in termini di nuove opportunità per le popolazioni.

Detta necessità risulta ancora maggiormente cogente in quanto l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha provveduto ad ultimare l’inventario generale delle terre civiche presenti nell’intero territorio regionale e si appresta ad emanare gli atti formali di accertamento per i Comuni per i quali, ad oggi, né l’allora competente Commissario Regionale né l’Amministrazione stessa hanno provveduto in precedenza. L&

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ALLEGATO - INDIRIZZI DI CARATTERE INTERPRETATIVO E APPLICATIVO IN MATERIA DI USI CIVICI

1. La titolarità dei diritti di uso civico è attribuita ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all'uso (art. 2 L.R. n. 12/1994), mentre la gestione degli immobili soggetti all'uso civico è lasciata al Comune o alla frazione nella cui circoscrizione gli immobili stessi sono ubicati (art. 11 della L.R. n. 12/1994).

Conseguentemente, si ritiene che l'intestazione dell'immobile soggetto ad uso civico al Comune debba intendersi avvenuta al solo fine di individuare un Ente esponenziale cui fare riferimento, ma senza che ciò possa mai mutare la titolarità del diritto che spetta indistintamente ai c.d. "cives". La conseguenza è che tutti gli atti in materia di usi civici devono sempre essere emessi in ragione di tale fondamentale principio. Inoltre, sempre con riferimento a quanto disposto dall'art. 2 della L.R. n. 12/1994 R, si evidenzia che restano comunque salvi i diritti di uso civico spettanti a beneficiari residenti in Comune diverso rispetto a quello in cui i terreni sono ubicati e già accertati con provvedimento dell'allora competente Commissario regionale per gli usi civici.

2. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 12/1994, gli atti di disposizione che comportano l'ablazione o che comunque incidono sulla titolarità o sull'esercizio dei diritti di uso civico, sono autorizzati e adottati previa determinazione di una indennità da corrispondere alla collettività titolare degli stessi ed i capitali costituiti da tali indennità devono essere destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. Ciò comporta che deve considerarsi requisito fondamentale per potere adottare i predetti atti che il Comune si impegni a destinare l'indennità prevista dall'art. 3 della L. R. n. 12/1994, e comunque ogni altro provento derivante dall'adozione dei suddetti atti di disposizione, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, cioè per scopi che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche. Tale indennità deve essere determinata dai Comuni nel rispetto di criteri di congruità.

3. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la competenza amministrativa in materia di usi civici è posta in capo alla Regione Sardegna, e considerato che:

- l'art. 4 della L.R. n. 12/1994 dispone che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono esercitate dall'Amministrazione regionale tramite l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

- con proprio atto organizzativo (assunto con la Determinazione n. 501 del 13.6.2006) il Direttore generale pro tempore dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale stabiliva di attribuire ai Servizi Ripartimentali dell'Assessorato una parte delle competenze amministrative relative alla materia, in precedenza esercitate direttamente dagli uffici della sede centrale dell'Assessorato medesimo. In particolare veniva previsto che i suddetti Servizi Ripartimentali esercitassero le funzioni amministrative inerenti diversi atti di disposizione degli usi civici, i pareri sui regolamenti, l'istruttoria tecnico amministrativa propedeutica all'adozione delle deliberazioni di competenza della Giunta regionale, nonché i compiti di controllo;

- con l'art. 21, comma 11, della L.R. n. 2 del 29.5.2007 R si è, tra l'altro, stabilito che le funzioni già esercitate dai Servizi Ripartimentali dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, fossero trasferite all'Agenzia ARGEA Sardegna istituita con la L.R. 8.8.2006, n. 13, si conferma che, per effetto della sequenza degli atti sopra descritta ed ai sensi dell'art. 21, comma 11, della L.R. n. 2 del 29.5.2007 R, sono rimesse alla competenza di Argea Sardegna le funzioni amministrative inerenti:

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