FAST FIND : NR29330

Ord. Comm. Del.R. Lombardia 20/02/2013, n. 16

Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3).
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Premessa

N64

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA

 

assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d.l. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto;

Visto l’art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Ministero dell’Economia del 1 giugno 2012 «Sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»;

Visto il comma 4 dell’art. 1 del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella l. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all’

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Articolo 1 - (Individuazione dell’ambito territoriale danneggiato)

Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Mantova e Cremona i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggi

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Articolo 1-bis - (Soggetti titolati a richiedere il contributo)

N20

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Articolo 2 - (Condizioni per la concessione dei contributi)

N21

1. Al fine di consentire il rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo, grave e gravissimo dagli eventi sismici del 20 o del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei soggetti indicati al precedente art. 1 bis per la riparazione, il miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione dell’edificio in cui è presente almeno un’unità immobiliare per la quale sussistano le seguenti caratteristiche:

- assenza di certificazione comunale di inagibilità precedente alla data del sisma

- non deve essere stata accatastata come collabente precedentemente alla data del sisma, né doveva essere fatiscente, insicura e degradata per mancata o carente manutenzione, e quindi non utilizzabile a fini abitativi o produttivi

- destinata, alla data del 20 o 29 maggio 2012, ad abitazione dei soggetti indicati all’art. 1 bis o di affittuari con contratto di locazione registrato in data antecedente al sisma o di comodatari

- oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale

- caratterizzata da uno «stato di danno» ed un «valore di vulnerabilità» che, combinati insieme, rientrino nella definizione contenuta nella Tabella 1 ALL. B di «livello operativo» E0, E1 ed E2 nel caso di riparazione del danno e miglioramento sismico o di «livello operativo» E3, nel caso di ricostruzione.

I suddetti contributi possono essere concessi anche alle eventuali attività produttive in esercizio di cui al comma 10 presenti nell’edificio residenziale e parimenti danneggiate dal sisma ed escluse dai contributi ai sensi del comma 7 dell’art. 2 dell’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013. Inoltre i contributi possono essere concessi per i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma, ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall’art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell’ordinanza n. 13 e s.m.i..

In tal caso il proprietario dell’immobile, impresa o persona fisica o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia e che siano tenuti a sostenere le spese dell’intervento, possono presentare istanza, ai s

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Articolo 3 - (Determinazione del contributo concedibile)

N7

1. Per l’esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e di ricostruzione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2 è concesso un contributo riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 7, “8, 9 e” N22 10. Il costo dell’intervento comprende le indagini e le opere di laboratorio tecniche, specialistiche, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra i proprietari costituiti per gestire l’intervento unitario, le opere di riparazione dei danni delle strutture danneggiate anche negli impianti comuni e di miglioramento sismico dell’intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile.

2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:

- il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia, e/o in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio, ovvero, in assenza di una quotazione sui citati prezzari, in base al Prezzario della Regione Emilia Romagna o, in mancanza, dall’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile

e

- l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale in euro/mq, al loro delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile, come indicato nella seguente tabella

 

 

E0

E1

E2

E3

≤120 mq.

800

1000

1250

1450

120 mq ÷ 200 mq

650

800

1000

1200

>200 mq.

550

700

850

1000

 

per la superficie dell’immobile, di cui al comma 3.

Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superficie. N21

3. “Le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertin

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Articolo 4 - (Presentazione delle domande)

1. Dalla pubblicazione dell’Ordinanza e fino al 30 novembre 2014, al fine di richiedere i contributi di cui alla presente ordinanza, i soggetti legittimati individuati all’articolo 1-bis, debbono presentare, in forma di prenotazione, apposita comunicazione diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l’edificio danneggiato. N21

2. La domanda dovrà poi essere presentata esclusivamente tramite la sua compilazione e validazione sull’applicativo appositamente predisposto e disponibile sul sito web «www.sismamantova.regione.lombardia.it», a far tempo dalla data in cui sarà reso disponibile l’aggiornamento conforme alla presente ordinanza e comunque entro il 31 dicembre 2014. Della disponibilità dell’applicativo aggiornato sarà data comunicazione, a cura del Soggetto Attuatore di cui all’ordinanza 51/2014, mediante avviso pubblico. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo. I Sindaci provvedono ad un’ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici. N21

3. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi, la domanda è presentata dall’amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all’uopo delegato in forma libera dagli stessi proprietari.

4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta “a pena di rigetto dell’istanza. I termini per l’istruttoria della domanda, in caso di richiesta di integrazione, si intendono interrotti sino alla ricezione delle integrazioni richieste” N3 N44.

5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, deve indicare:

a. i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;

b) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, in possesso di regolare DURC, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 Euro, deve essere altresì in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, “per classi e categorie di importi adeguati. È altresì consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti pubblici.” N22 Qualora i lavori siano stati affidati dopo la

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Articolo 5 - (Concessione del contributo ed inizio dei lavori)

1. Le opere di riparazione e di miglioramento sismico di cui alla presente ordinanza sono “attuate” N24 con intervento diretto e la presentazione della domanda, completa dei documenti di cui all’art. 4 e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente costituisce, nei casi che ricorrono, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge n. 122/2010, nonché deposito del progetto delle opere strutturali;

2. Gli interventi di ricostruzione nello stesso sedime e per quelli previsti dall’art 3, comma 6 della legge n. 122/2012 sono sottoposti a titolo abilitativo ed alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. La presentazione della domanda, completa dei documenti di cui all’art. 4 costituisce:

a.

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Articolo 6 - (Obblighi a carico dei beneficiari del contributo)

N7

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell’ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d’uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente. “Il contributo concedibile è il minore tra i due contributi determinati in funzione delle destinazioni d’uso.” N25

2. Il proprietario che dovesse alienare l’immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al “secondo” N24 grado o dall’affittuario o dal comodatario residente alla data del sisma, prima della data di ultimazione degli interventi di riparazione che hanno

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Articolo 7 - (Esecuzione dei lavori)

1. I lavori devono essere ultimati entro “trentasei” N4 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo a pena di decadenza dello stesso.

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Articolo 8 - (Erogazione del contributo a valere sui fondi di cui all’articolo 3-bis del d.l. n.95/2012)

N48

N41

1. Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli che hanno aderito alla convenzione stipulata tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 17 dicembre 2012, subordinatamente all’accoglimento della domanda di finanziamento.

2. È consentita l’erogazione di un’anticipazione di un importo, nei tempi e nei modi indicati di seguito:

a. ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione: 80% della quota parte di contributo agli stessi destinato, al fine di remunerare le attività già svolte. L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 3. L’anticipazione è richiesta alla presentazione della domanda di contributo, allegando le copie delle fatture pro-forma dell’importo corrispondente all’80% della quota parte di contributo (IVA compresa, se non detraibile) e dichiarazione di avvenuta sottoscrizione di contratto. L’autorizzazione al pagamento di questa quota di contributo avviene contestualmente alla emissione dell’ordinanza di assegnazione del contributo. Secondo le disposizioni contenute nel successivo comma 3, in seguito al completamento della attività istruttoria della domanda di contributo, ma prima della autorizzazione al pagamento, i tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione dovranno inviare al Comune le fatture relativa alla liquidazione richiesta;

b. all’impresa affidataria: il 10% del contributo ammesso sull’importo dei lavori. La relativa compensazione avviene al saldo. La richiesta di anticipazione è contenuta nella domanda di contributo ed è subordinata all’emissione dell’ordinanza di concessione del contributo. In caso di richiesta di anticipazione, alla domanda di contributo devono essere allegati: copia della nota riepilogativa dell’importo anticipato corrispondente al 10% del contributo (IVA compresa, se non detraibile), dichiarazione di avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto, copia di polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori, a favore del richiedente, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs n. 58/1998. Secondo le disposizioni contenute nel successivo comma 3, in seguito al completamento della attività istruttoria della domanda di contributo, ma prima dell

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Articolo 8-bis - (Erogazione del contributo a valere su fondi nella diretta disponibilità del Commissario)

1. Il contributo è erogato dalla Struttura Commissariale, sulla scorta dei contenuti dell’atto Sindacale di determinazione del contributo riconosciuto e della relativa autorizzazione alla erogazione, sia per stato di avanzamento lavori, che a consuntivo, senza necessità di alcuna ulteriore verifica della regolarità contributiva - in quanto già attuata a monte - e senza necessità di prese d’atto o di ulteriori autorizzazioni da parte del Commissario, stante la piena responsabilità dei Sindaci in materia, derivante dall’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 1, comma 5, del d.l. n.74/2012, agito dal Commissario con la propria precedente Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i.;

2. Le erogazioni delle quote di contributo avvengono esclusivamente per stato di avanzamento lavori ed a consuntivo; in nessun caso sono conces

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Articolo 9 - (Interventi già iniziati)

1. Nel caso di interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione iniziati prima del 11 Marzo 2013 le spese sostenute dal richiedente antecedentemente al “11 marzo 2014” N25 possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall’ordinanza n. 8 del 12 dicembre 2012 «Interventi sugli immobili di edilizia abitativa, iniziati o realizzati nelle more dell’adozione delle relative Ordinanze di indirizzo e, pertanto, prima dell’ammissione al contributo, compresi quelli iniziati o realizzati dopo la sottoscrizione del Protocollo d’intesa M.E.F. – Commissari delegati - sottoscritto in da

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Articolo 10 - (Controlli)

1. Al fine di garantire l’osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla

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Articolo 11 - (Esclusione dai contributi)

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili costruiti

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Articolo 12 - (Norma finanziaria)

N46

1. Per l’attuazione della presente ordinanza, sulla base del numero delle schede Ra.S.Da. (C1) presentate e delle schede AeDES rilevate e classificate con esito «E0» «E1» «E2» e «E3» della dimensione media delle unità immobiliari interessate e delle disposizioni di cui all’art.3, le risorse per la concessione dei co

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Articolo 13 - (Norme finali)

1. Qualora fossero emanate eventuali norme dello Stato per la concessione d

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Articolo 14 - (Pubblicazione)

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Allegato A - «Istruzioni tecniche per l’esecuzione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo con esito di agibilità «E»

1. Il presente documento fornisce istruzioni tecniche per lo svolgimento delle «valutazioni di sicurezza» e della progettazione di interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con esito di agibilità E, nelle province di Mantova e Cremona, che usufruiscono di contributi pubblici. Esso ha, come principale quadro di riferimento, il d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, Parte II, nonché il d.m. 14 gennaio 2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», la circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP. ‘Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni’ di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008» e la «Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni» (d.p.c.m. 9 novembre 2011). In particolare, l’azione sismica nel sito di riferimento dovrà tenere conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici), prendendo comunque in considerazione studi di risposta sismica locale ove disponibili.

2. Le valutazioni di sicurezza e le conseguenti progettazioni andranno impostate tenendo conto dell’edificio o unità strutturale e delle eventuali possibili interazioni con unità strutturali adiacenti (in caso di aggregati). Riguardo a tale esigenza l’aggregato e l’edificio o unità strutturale possono essere così definiti:

a. l’aggregato strutturale è costituito da un insieme di elementi strutturali non omogenei e che possono interagire sotto un’azione sismica (o dinamica i

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Allegato B

TABELLA 1 - Definizione dei livelli operativi

N57

 

TABELLA 2 - Definizione dello STATO DI DANNO

 

Stato di danno 1: danno inferiore al “danno significativo”

Stato di danno 2: danno compreso tra “danno significativo” e “danno grave”

Stato di danno 3: danno compreso tra “danno grave” e “danno gravissimo”

Stato di danno 4: danno superiore a “danno gravissimo” N58

N59

Stato di danno 1: danno ≤ “danno significativo”

Stato di danno 2: danno > “danno significativo” e ≤ “danno grave”

Stato di danno 3: danno > “danno grave” e ≤ “danno gravissimo”

Stato di danno 4: danno > “danno gravissimo”;

 

TABELLA 3 - Definizione delle soglie di danno: edifici in muratura

 

DANNO SIGNIFICATIVO

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un’estensione pari al 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello - lesioni concentrate passanti, nelle murature o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 3;

- evidenza di schiacciamento nelle murature o nelle volte;

- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, anche parziali;

- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all’intersezione dei maschi murari;

- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.

 

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