FAST FIND : NR29229

Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 15/02/2013, n. 15

Modifiche all’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall’ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012 e dall’ordinanza n. 74 del 14 novembre 2012. Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.
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[Premessa]



Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 R, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 R recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 R recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 R recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature e scorte, inclusi i prodotti delle imprese;

Considerato altresì che gli eventi sismici hanno colpito un’area a forte presenza di attività produttive e che la ripresa del sistema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale;

Ritenuto opportuno, in considerazione dei livelli diversificati di gravità dei danni, operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che assicurano livelli di sicurezza sufficienti per gli imprenditori ed i lavoratori per consentire la ripresa dell’attività produttiva fino a quelli volti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle strutture;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) determina che il Commissario Delegato può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo f) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1-bis), come modificato dall’art. 11 del D.L. n. 174/2012, secondo cui, anche per i contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per le attività produttive, benché non ricompresi tra quelli previsti dall’art. 32, comma 1 lett. E) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm sussiste l’esigenza di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell’utilizzo di risorse pubbliche;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 12 e 13-bis determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive;

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 R, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 R, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto l’articolo 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario Delegato può riconoscere “ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all’80% del costo ammesso e riconosciuto…..”(in seguito D.P.C.M. 4 luglio 2012);

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, ed in particolare gli articoli 11 e 11 bis che prevedono sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L. n. 74/2012;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 19 comma 2, determina riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee e per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo svolgimento;

Visto l’art. 5 bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia;

Ritenuto che gli interventi di “rafforzamento locale” così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (in seguito D.M. 14 gennaio 2008), nel caso degli edifici oggetto della presente Ordinanza, possono essere considerati interventi di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica della strutture senza alterarne lo schema funzionale;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri per il riconoscimento del danno e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione, il ripristino con rafforzamento locale, il miglioramento sismico degli edifici danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012;

Ritenuto, inoltre, di dover prevedere le modalità per il riconoscimento del danno e l’assegnazione dei contributi per i beni mobili strumentali all’attività e per le scorte di cui al comma 1 lettera b dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012;

Visto l’art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 R, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 R, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (in seguito D.L. 95/2012);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 R, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’art. 3, comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d’Intesa);

Viste le Ordinanze del Commissario delegato n. 29 del 28 Agosto 2012 R, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili” e successive modificazioni, n. 51 del 5 ottobre 2012 R, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” e successive modificazioni, n. 86 del 6 dicembre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” e successive modificazioni;

Sentito in data 24 Settembre 2012 il Comitato Tecnico Scientifico costituito ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19 R, recante “Norme per la riduzione del rischio sismico” (in seguito L.R. n. 19/2008);

Sentita in data 3 ottobre 2012 l’Agenzia del Territorio della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;

Sentito in data 9 ottobre 2012 il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 dell’08 giugno 2012, recante “Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del Comitato istituzionale e di indirizzo”;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 R, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 R recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa;

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2013, n. 1 R, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale” convertito con Legge n. 11 del 1 febbraio 2013 R;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 recante “Aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”

Ritenuto necessario procedere alle modifiche dell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 R come modificata dall’ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012 e dall’ordinanza n. 74 del 14 novembre 2012 R, anche ai fini dell’adeguamento alla normativa nazionale;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 R e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, per dare piena continuità ai processi avviati con l’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012, sia tale da rendere necessarie la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000, n. 340;

Tutto ciò premesso e considerato


DISPONE


1) di procedere alla modifica dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”, come modificata dall’Ordinanza n. 64/2012 e dall’Ordinanza n. 74/2012, così come segue:

- il comma 1 dell’art. 1 viene sostituito con la seguente formulazione:

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all’art. 1 dell’Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 Agosto 2008, situate nei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 così come individuati dall’art. 1 del D.L. n. 74/2012 R, integrato dall’art. 67 septies del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 R, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 R (in seguito D.L. n. 83/2012) e successivamente dall’art.11 del D.L. n. 174/2012 R.

- il comma 2 dell’art. 1 viene sostituito con la seguente formulazione:

2. Possono altresì beneficiare di tali contributi le imprese ubicate in altri comuni comunque limitrofi a quelli di cui al precedente comma 1, limitatamente agli interventi realizzati o da realizzare, previa dimostrazione - e verifica da parte del Comitato tecnico istituito dal Commissario, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Protocollo d’intesa di cui alle premesse - dell’esistenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici sopra indicati.

- il comma 3 dell’art. 1 viene sostituito con la seguente formulazione:

3. Possono altresì beneficiare dei contributi i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido al momento della perizia, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento e detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo o del bene o del prodotto da risarcire. Il contributo, di cui all’art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell’utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d’uso dello stesso regolarmente registrato nell’arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile. I contributi, di cui all’art. 2, comma 2 lettere b), c), d), ed e) sono riconosciuti a condizione del mantenimento dell’attività esercitata alla data del sisma. Nel caso di comodato d’uso non registrato al momento del sisma, al fine dell’ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l’immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti il sisma come da visura camerale e/o da utenze /polizze assicurative intestate all’attività produttiva esercitata nell’immobile.

- il comma 7 dell’art. 2 viene sostituito con la seguente formulazione:

7. Le disposizioni del presente articolo relativamente agli immobili non si applicano se l’unità produttiva è localizzata all’interno di un edificio con destinazione mista già oggetto di valutazione con scheda aedes e ammissione a contributo sulla base di apposite ordinanze commissariali relative ad altre tipologie di immobili.

Qualora non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte al precedente comma 2, lettere b), c), d) ed e), esercitate in fabbricato rurale strumentale la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibile alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale, il proprietario dell’immobile, - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell’intervento, possono presentare istanza ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.L. n. 74/2012 convertito con Legge 122/2012, sulle ordinanze commissariali per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e ss.mm.ii.

- il comma 13 dell’art. 2 viene sostituito con la seguente formulazione:

13. Le tipologie di contributo previste nella presente Ordinanza sono le seguenti:

1. per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) e d) – ad esclusione delle delocalizzazioni temporanee - i contributi sono quelli previsti ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 R, relativo Protocollo d’Intesa e successivo DPCM dell’8 febbraio 2013;

2. per gli interventi indicati alle lettere c), d) limitatamente alle delocalizzazioni temporanee ed e) del precedente comma 2 i contributi sono quelli previsti dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012 R;

3. per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l’abbattimento dei tassi di interesse all’art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012.

- il comma 1 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

1. Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi agli immobili, sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 e del progetto di riparazione, ripristino o ricostruzione, è pari alla minore somma tra:

- il costo dell’intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A. se non detraibile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche” pubblicato sul BURERT del 31 luglio 2012, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico “Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.;

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se non detraibile, di cui alle Tabella A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la superficie netta dell'immobile dove si svolgono le attività.

- il comma 4 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

4. Qualora gli interventi di miglioramento sismico siano realizzati in fase successiva al rafforzamento locale, di cui alle lettere b) e c) della Tabella A dell’Allegato 2, che ha consentito di acquisire l'agibilità sismica e la verifica di sicurezza di cui al comma 9 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012, il contributo è commisurato alle opere necessarie per conseguire il livello di sicurezza almeno pari al 60% di quanto previsto per le nuove costruzioni, sulla base dei parametri indicati in Tabella C dell’Allegato 2.

- il comma 7 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

7. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al netto dell’IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell’intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente Ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

- 10% sul costo degli interventi degli immobili fino alla somma di 800.000 euro; 8% sul costo degli interventi per la somma eccedente gli 800.000 euro e fino a 2 milioni di euro; 6% sul costo degli interventi per la somma eccedente i 2 milioni di euro;

- 5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro; 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro;

- 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte, per le delocalizzazioni temporanee e per i danni economici subiti dai prodotti DOP/IGP, come individuati alla lettera b-bis del comma 1 art. 3 del D.L. n. 74/2012, fino alla somma di 300.000 euro; 2,5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte e per le delocalizzazioni per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.

Ai fini della presente ordinanza, il contributo per le spese tecniche tiene inoltre conto del Protocollo sottoscritto con gli Ordini professionali il 5 febbraio 2013.

Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel costo dell’intervento nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importi fino a 200.000,00 Euro;

- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000,00 Euro, fino a 500.000,00 euro,

- 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importi superiori a 500.000,00 euro.

A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile.

- il comma 10 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

10. Sono ammesse eventuali varianti, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori; le varianti che comportano un aumento di contributo, debitamente motivate e approvate dal nucleo di valutazione del SII, dovranno essere contenute entro 1/5 dell’importo degli interventi. Già ammessi a contributo e comunque entro il limite del danno riconosciuto in perizia. In caso di varianti in diminuzione, il contributo verrà riproporzionato, sulla base delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui all'art. 2, comma. 2, lett. a) in sede di liquidazione.

- il comma 14 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

14. Per gli interventi di ripristino di immobili ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato, industria nonché fabbricati rurali strumentali destinati esclusivamente ad attività produttiva la cui struttura è riconducibile a quella di edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, la determinazione del contributo avviene con i parametri stabiliti dalle Ordinanze sugli edifici e unità immobiliari ad uso abitativo per i diversi livelli operativi Il costo convenzionale a metro quadrato per le diverse destinazioni d’uso e per gli interventi previsti è stabilito alla Tabella B allegata.

- il comma 15 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

15. I livelli operativi sono determinati sulla base della combinazione degli “stati di danno” e dei “valori di vulnerabilità” stabiliti nelle tabelle allegate alle Ordinanze nn. 51/86 del 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

- il comma 3 dell’art. 5 viene sostituito con la seguente formulazione:

3. Con riferimento alle scorte di magazzino ed ai prodotti danneggiati o distrutti di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) ed e) la quantificazione del danno dovrà essere comprovata sulla base della perizia giurata, di cui al successivo art. 9 sottoposta alla verifica del SII. A tal fine il professionista incaricato dovrà:

- accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L’ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, dell’ultimo inventario redatto ai sensi degli artt. 2214 e 2217 del codice civile e dell’art. 15 del D.P.R. n. 600/1973;

- considerare, ai fini del riconoscimento dei danni, soltanto quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il valore riconosciuto ai fini del contributo sarà pertanto pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato (nel caso dei prodotti distrutti, tale valore potrà essere uguale a zero);

- stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende (con riferimento al momento del sisma): a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti; b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.

- il comma 1 dell’art. 6 viene sostituito con la seguente formulazione:

1. Nel caso di delocalizzazione delle attività produttive, di cui all’art. 3, comma 1 lett. f) del D.L. n. 74/2012 la valutazione dei danni, da effettuarsi sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 sottoposta a verifica del SII, si basa sui costi sostenuti per la localizzazione temporanea delle attività in aree o zone o anche in sito che permettano la continuità produttiva.

- il comma 2 dell’art. 6 viene sostituito con la seguente formulazione:

2. Ai fini del rimborso vengono considerate ammissibili le spese, sostenute nella nuova sede successivamente alla data del sisma fino alla data di rientro nell’immobile danneggiato e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, purché finalizzate alla continuità produttiva e al successivo rientro delle attività negli immobili in cui erano insediati al momento del sisma, ovvero, in caso di locazione o comodato d’uso, in altro immobile sito nei comuni di cui al comma 1 dell’art. 1 della presente Ordinanza:

- spese per l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee;

- spese per l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo e relativa messa in opera;

- spese di allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;

- spese per il noleggio o l’utilizzo temporaneo di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi.

- il comma 3 dell’art. 6 viene sostituito con la seguente formulazione:

3. Nel caso di delocalizzazione dell’attività produttiva, sono ammessi al riconoscimento dei contributi le spese sostenute per l’acquisto, la costruzione, ricostruzione, riparazione o rafforzamento e miglioramento sismico dell’immobile e per la riparazione e il ripristino dei beni strumentali e per le scorte, secondo gli stessi criteri e le modalità previsti dai precedenti artt. 4 e 5 della presente Ordinanza, alle seguenti condizioni:

a) che l’immobile o l’area d’interesse sia ubicato nello stesso Comune o in un Comune limitrofo a quello in cui era sita l’attività produttiva fino al momento del sisma e comunque all’interno dei territori interessati dal sisma di cui al precedente art. 1, comma 1;

b) che il richiedente si impegni a provvedere all’effettivo recupero e destinazione dell’area o dell’immobile in cui prima del sisma esercitava la propria attività produttiva e, parimenti, che la domanda contenga sia il progetto di delocalizzazione sia il progetto di recupero di cui sopra.

- il comma 6 dell’art. 7 viene sostituito con la seguente formulazione:

6. In tutti i casi in cui il bene al momento del sisma risultasse assicurato, anche in presenza di trasferimento del bene prima della presentazione della domanda e di disponibilità del bene sulla base di un contratto di affitto o di comodato, gli indennizzi assicurativi saranno computati ai fini della determinazione del contributo previsto dalla presente ordinanza.

- il comma 1 dell’art. 8 viene sostituito con la seguente formulazione:

1. I soggetti indicati nell’articolo 1 dovranno:

- presentare la domanda di contributo - resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 R, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (in seguito D.P.R. n. 445/2000) - tramite la compilazione e validazione della stessa sull’applicativo appositamente predisposto e disponibile dal 15 novembre 2012 sul sito web www.regione.emiliaromagna.it/terremoto, entro la data del 31 dicembre 2013. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.

- allegare alla domanda, pena la irricevibilità della stessa, la seguente documentazione obbligatoria:

- nel caso di interventi relativi agli immobili: una relazione descrittiva e particolareggiata contenente il progetto di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico redatto sulla base della normativa tecnica vigente con l’indicazione delle caratteristiche degli interventi previsti per il miglioramento sismico se richiesto o delle altre caratteristiche rilevanti per la determinazione delle eventuali maggiorazioni sui costi convenzionali; la relazione descrittiva degli interventi strutturali sui beni immobili, con il computo metrico estimativo relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario regionale vigente, la descrizione delle finiture connesse, l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori e dell’eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, la scelta dell’impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l’acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente. Nel caso di imprese soggette all’obbligo di gara per l’affidamento dei lavori, la comunicazione dell’impresa affidataria dei lavori verrà effettuata al SII successivamente, entro i 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva;

- nel caso di interventi relativi alle scorte e/o ai prodotti: una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi;

- nel caso di interventi relativi ai beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature: una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l’indicazione dettagliata dei relativi costi;

- nel caso di interventi di delocalizzazione: una relazione descrittiva delle modalità della delocalizzazione e la descrizione dei relativi costi nel caso di delocalizzazione temporanea; nel caso di delocalizzazione ai sensi del comma 13 bis dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012, il progetto di delocalizzazione e il progetto di recupero;

- in tutti i casi: una perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione dei vari interventi previsti (immobili, beni strumentali, scorte, delocalizzazione, prodotti), contenente quanto previsto al successivo art. 9 comma 2, coerentemente con le relazioni descrittive e secondo le modalità previste negli art. 4, 5 e 6 della presente Ordinanza;

- ai fini della pubblicazione prevista dall’art.18 del decreto legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito dalla legge n. 134 del 2012, scheda sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo totale previsto per la realizzazione del progetto da finanziare. La sintesi del progetto è soggetta alla pubblicazione prevista dall’art. 18 del d.l. 83/2012.

- il comma 2 dell’art. 8 viene sostituito con la seguente formulazione:

2. La domanda compilata sull’applicativo web dovrà inoltre contenere:

- la descrizione dell’azienda e dell’attività svolta oppure la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva per i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1;

- la dichiarazione in merito alla sussistenz

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ALLEGATO 1 - TESTO COORDINATO DELLE ORDINANZE NN. 57/2012, 64/2012, 74/2012 E 15/2013 Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.


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LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LE RICHIESTE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 57 DEL 12 OTTOBRE 2012 DEL PRESIDENTE, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. N. 74/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012


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