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L. R. Toscana 27/12/2012, n. 80

Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/02/2024, n. 7
- L.R. 23/07/2020, n. 66
-
L.R. 22/02/2017, n. 5
- L.R. 30/12/2014, n. 90
- L.R. 09/08/2013, n. 47
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Preambolo

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l) e n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24  (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di presidenza);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39  (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77  (Demanio e patrimonio della Regione Toscana);

Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 27 novembre 2012;

Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2012;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane):

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, promuovere il contributo positivo dell’agricoltura e delle foreste all’ambiente e al territorio in modo da salvaguardare la biodiversità e la tutela del paesaggio, tutelare e mantenere la risorsa forestale, anche al fine di prevenire dissesti idrogeologici e difendere le zone e le popolazioni di montagna dalle calamità naturali, è necessario procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale e, in particolare, di quello di proprietà pubblica, creando sinergie con l’imprenditoria privata da sviluppare anche tramite l’istituzione di una “banca della terra”, strumento che comprende anche un inventario completo e aggiornato dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per essere immessi sul mercato tramite operazioni di affitto o di concessione, nonché i terreni agricoli resi temporaneamente disponibili, in quanto incolti, con specifiche modalità determinate con legge, la cui messa a coltura costituisce necessità per l’incremento dei livelli di sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio;

2. La valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, attuata anche tramite una gestione mirata al maggior utilizzo sostenibile dei beni, oltre a rispondere ad esigenze ambientali e sociali, ha ricadute positive anche in termini di incremento dei proventi derivanti dalla gestione dei beni pubblici; i proventi possono essere reimpiegati per gli interventi di manutenzione e conservazione del territorio, con conseguente diminuzione degli oneri posti annualmente a carico del bilancio regionale per tali interventi;

3. Il processo di valorizzazione, per poter essere efficace, presuppone una gestione ottimale del patrimonio agricolo-forestale e tale obiettivo può essere assicurato solo mediante la definizione di una strategia unitaria su tutto il territorio regionale che sia tesa a rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, a valorizzare la multifunzionalità dei settori agroalimentare e forestale e le occasioni legate all’economia verde, incentivando la mobilità fondiaria, la nuova imprenditorialità e il ricambio generazionale in agricoltura. Per rispondere a queste esigenze è necessario affidare ad un unico soggetto il compito di realizzare piani e progetti di valorizzazione unitari s

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Capo I - Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale e altre superfici agricole e forestali in disponibilità della Regione tramite lo sviluppo dell’e

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Art. 2 - Funzioni

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, l’Ente svolge le seguenti funzioni:

a) gestisce la banca della terra di cui all’articolo 3, quale strumento per favorire l’accesso dell’imprenditoria privata, e in particolare dei giovani agricoltori, ai terreni agricoli e forestali;

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Art. 2-bis - Indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione

N13

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Art. 2-ter - Gestione della proprietà della Regione all'interno del perimetro dell'Ente parco regionale della Maremma

N13

1. Le aziende agricole e le superfici agricole e for

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Art. 3 - Banca della terra

1. È istituita la banca della terra al fine di valorizzare i terreni pubblici e privati, attraverso un loro uso produttivo.

2. La banca della terra contiene un inventario completo e aggiornato dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e priva

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Art. 4 - Utilizzo dei beni inseriti nella banca della terra

1. L’Ente provvede al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di beni di sua proprietà o di beni affidatigli in gestion

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Art. 5 - Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti

1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l’ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.

2. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c), della

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Art. 6 - Organi

1. Sono organi dell’Ente:

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Art. 7 - Direttore

N4

1. Il direttore dell’Ente è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica e gestionale nelle materie di competenza dell’Ente.

2. L’incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all’articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia

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Art. 8 - Attribuzioni del direttore

1. Il direttore rappresenta legalmente l’Ente ed è responsabile della gestione complessiva del medesimo. È tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale.

2. In particolare il direttore:

a) ad

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Art. 9 - Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

2. Il collegio dei revisori resta in carica per cinque anni.

3. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l’organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

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Art. 10 - Piano delle attività

N8

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro il 30 novembre

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Art. 10-bis - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

N9

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell’Ente definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i va

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Art. 11 - Bilancio

N18

1. L’esercizio finanziario dell’Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. I contenuti del budget economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. N25

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Art. 12 - Entrate

1. Le entrate dell’Ente sono costituite da:

a) il contributo triennale per le spese di funzionamento; N2

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Art. 13 - Patrimonio

1. L’Ente ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato nella fase iniziale dai beni e dai rapporti giuridici attiv

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Art. 14 - Personale

1. La dotazione organica è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore ed è composta da person

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Art. 15 - Articolazione organizzativa

N15

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Art. 16 - Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione il direttore dell’Ente è nominato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla nomina del direttore la Giunta definisce, su proposta del direttore, il fabbisogno di personale dell’Ente, assegna le unità di personale e il dirigente a cui affidare la responsabili

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Art. 17 - Norme finali

1. L’Ente esercita le funzioni di cui all’articolo 2, a decorrere dalla nomina di cui all’articolo 16, comma 1, e da tale data tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda regionale agricola di Alberese sono trasferiti all’Ente.

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Art. 18 - Norma finanziaria

1. Il contributo annuale per le spese di funzionamento è determinato annualmente con legge di bilancio.

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Art. 19 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2013, invia alla commissione consiliare competente una prima relazione contenente informazioni su:

a) lo stato di attuazione delle attività preliminari all’istituzione della banca della terra;

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Art. 20 - Omissis

 

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Capo II - Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)
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Art. 21 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 39/2000

1. Dopo la lettera c ter) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

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Art. 22 - Inserimento dell’articolo 3-bis nella l.r. 39/2000

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

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Art. 23 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 39/2000

1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo

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Art. 24 - Art. 26 Omissis

 

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Art. 27 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 39/2000

1. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“3. L’attuazione degli interventi di cui al presente articolo è di competenza delle province e delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37  (Riordino delle Comunità mon

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Art. 28 - Modifiche all’articolo 13 della l.r. 39/2000

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 39/2000 sono aggiunte le parole: “ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57).�

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Art. 29 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 39/2000

1. L’articolo 14 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni) — 1. Interventi per importi fino a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, tramite convenzione, a imprenditori agricoli, singoli od associati, che conducono aziende agricole.

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Art. 30 - Modifiche all’articolo 21 della l.r. 39/2000

1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 21 de

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Art. 31 - Inserimento dell’articolo 21-bis nella l.r. 39/2000
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Art. 32 - Modifiche all’articolo 22 della l.r. 39/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 39/2000 le parole: “alla legge regionale 16 maggio 1991, n. 20

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Art. 33 - Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2000

1. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 39

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Art. 34 - Modifiche all’articolo 24 della l.r. 39/2000

1. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 39

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Art. 35 - Modifiche all’articolo 25 della l.r. 39/2000

1. Il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 39

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Art. 36 - Modifiche all’articolo 26 della l.r. 39/2000

1. Il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Sulla

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Art. 37 - Modifiche all’articolo 27 della l.r. 39/2000

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’artic

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Art. 38 - Modifiche all’articolo 28 della l.r. 39/2000

1. Il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 39

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Art. 39 - Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 39/2000

1. L’articolo 29 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 29 (Amministrazione dei complessi agricolo-forestali) — 1. La competenza a gestire i complessi

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Art. 40 - Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 39/2000

1. L’articolo 30 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 30 (Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale) — 1. Le funzioni di cui all’articolo 29, comma 1, sono svolte sulla base di un piano di gestione conforme agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012.

2. Il piano di gestione definisce:

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Art. 41 - Inserimento dell’articolo 30-bis nella l.r. 39/2000

1. Dopo l’articolo 30 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

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Art. 42 - Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 39/2000

1. L’articolo 31 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:

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Art. 43 - Inserimento dell’articolo 38-bis nella l.r. 39/2000

1. Dopo l’articolo 38 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

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Art. 44 - Modifiche all’articolo 39 della l.r. 39/2000
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Art. 45 - Modifiche all’articolo 40 della l.r. 39/2000

1. Il comma 2-bis dell’articolo 40 della l.r

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Art. 46 - Modifiche all’articolo 42 della l.r. 39/2000

1. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 39/2000 è sostituita dalla seguente:

“c) la realizzazione di movimenti di terreno che po

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Art. 47 - Modifiche all’articolo 44 della l.r. 39/2000

1. Il comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Le dis

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Art. 48 - Modifiche all’articolo 47 della l.r. 39/2000

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

“4-bis. Il regolamento forestale di cui all’articolo 39 individua i casi per i quali può essere richiesta la comunicazione di inizio e fine lavori.”.

2. La lettera f) del comma 5 dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è sostituita dalla seguente:

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Art. 49 - Modifiche all’articolo 47-bis della l.r. 39/2000

1. Dopo la lettera l) del comma 2 dell’

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Art. 50 - Modifiche all’articolo 48 della l.r. 39/2000

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 48 della l.

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Art. 51 - Abrogazione dell’articolo 53 della l.r. 39/2000
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Art. 52 - Abrogazione dell’articolo 54 della l.r. 39/2000
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Art. 53 - Omissis

 

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Art. 54 - Modifiche all’articolo 68 della l.r. 39/2000

1. Al comma 4 dell’articolo 68 della l.r. 39/2000 le parole: “Le autorizzazioni si conformano alle prescrizioni del piano e del regolamento del parco e della riserva naturale o, in assenza di questi, si conforma

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Art. 55 - Modifiche all’articolo 70 della l.r. 39/2000

1. Al comma 2 dell’articolo 70 della l.r. 39

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Art. 56 - Modifiche all’articolo 70 ter della l.r. 39/2000

1. I commi 2, 3 e 4, dell’articolo 7

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Art. 57 - Sostituzione dell’articolo 71 della l.r. 39/2000

1. L’articolo 71 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 71 (Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi) — 1. Il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi è esercitato dalla Regione tramite:

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Art. 58 - Inserimento dell’articolo 75-bis nella l.r. 39/2000

1. Dopo l’articolo 75 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

“Art. 75-bis (Catasto delle aree percorse dal fuoco) — 1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche d

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Art. 59 - Inserimento dell’articolo 75 ter nella l.r. 39/2000
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Art. 60 - Modifiche all’articolo 76 della l.r. 39/2000

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 39/2000 dopo le parole: “meteo-climatica” sono inserite le seguenti: “e le modalità per la definizione di tali periodi;”.

2. La lettera c) del comma 1 dell’

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Art. 61 - Omissis

 

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Art. 62 - Modifiche all’articolo 81 della l.r. 39/2000

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

“1-bis. Le violazioni alla presente legge sono registrate ne

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Art. 63 - Modifiche all’articolo 82 della l.r. 39/2000

1. Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente :

“3-bis) ogni unità di personale presente nel cantiere forestale privo di tesserino d’identificazione ai sensi dell’articolo 47, comma 6-bis;”.

2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000 è sostituita dalla seguente:

“d) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 36

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Art. 64 - Modifiche all’articolo 85 della l.r. 39/2000

1. Al comma 6-bis dell’articolo 85 della l.r

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Art. 65 - Norma transitoria per la revisione delle concessioni esistenti sul patrimonio agricolo-forestale

1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’ente Terre regionali toscane procede ad una verifica delle c

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Art. 66 - Norma transitoria per la rideterminazione dei complessi del patrimonio agricolo-forestale

1. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, tramite

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Art. 67 - Norma transitoria per la revisione dei piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale

1. Gli enti di cui all’articolo 29 della l.r

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Art. 68 - Abrogazione e norme transitorie per l’utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori

1. La legge regionale 7 settembre 1995, n. 92 (Utilizzazione ai fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forest

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Art. 69 - Norme transitorie

1. Entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono approvate le modifiche al regolamento ema

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Art. 70 - Sostituzione delle parole “comunità montane”

1. Nella l.r. 39/2000 ovunque ricorra l’espr

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Art. 71 - Introduzione delle parole “città metropolitana”

1. Nella l.r. 39/2000 ovunque ricorra l’espr

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Capo III - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”)
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Art. 72 - Modifiche dell’articolo 20 della l.r. 77/2004

1. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla l

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Capo IV - Omissis

 

 

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