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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Trento 19/10/2012, n. 2239
Deliberaz. G.P. Trento 19/10/2012, n. 2239
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[Premessa]Il relatore comunica: L’art. 15, della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 R recante “Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti”, prevede che per conseguire obiettivi di miglioramento e di valorizzazione del contesto urbanistico-insediativo e delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e identitarie del territorio provinciale, contribuendo al rilancio dell'economia e rispondendo anche al bisogno abitativo, la Provincia promuove, in cooperazione con i comuni, misure di riqualificazione a carattere straordinario del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, nonché delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture; la medesima norma, oltre ad individuare gli interventi consentiti in tale ambito e segnatamente gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, come definiti dall'articolo 99, comma 1, lettere f) e g), della legge urbanistica provinciale compresi gli interventi di parziale demolizione e successiva ricostruzione - sempre che il progetto preveda una riqualificazione complessiva ed organica dell'intero edificio -, degli edifici esistenti previsti nei commi 4 e 6 di quest'articolo, da attuarsi anche mediante la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti e mediante la modifica dell'area di sedime e delle sagome degli edifici originari anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, riconosce anche un incre |
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Allegato |
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CriteriCriteri per l’applicazione dell’esonero totale dall’obbligo di corresponsione del c |
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1. Disciplina del contributo di concessioneAi sensi dell’articolo 115 e seguenti della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, il rilascio di un titolo edilizio abilitativo per interventi che comportano un aumento del carico urbanistico è subordinato alla presenza d'idonee opere di urbanizzazione primaria o all |
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2. Coordinamento dell’esonero totale dall’obbligo di corresponsione del contributo di concessione, previsto dall’articolo 15, comma 4, della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 con il contributo previsto dall’articolo 4, comma 5 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.Il riconoscimento dell’esonero totale dall’obbligo di corresponsione del contributo di concessione, ai sensi dell&r |
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3. Soggetti beneficiari dell’esonero totale dall’obbligo di corresponsione del contributo di concessioneNel rispetto delle previsioni dell’articolo 15 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, l’esonero totale del versamento di contributo di concessione di cui al comma 4, ultimo periodo del citato articolo 15, è ammesso a fa |
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4. Requisiti necessariNel rispetto delle previsioni dell’articolo 15 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, per l’esonero totale del versamento di contributo di concessione di cui al comma 4, ultimo periodo del citato articolo 15, i richiedenti devono possedere gli stessi requisiti previsti dall’allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2413 del 22 ottobre 2010 e segnatamente: - Persone fisiche non esercenti attività d’impresa a) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'UE e residenza in Provincia di Trento. Per le persone extracomunitarie è sufficiente la residenza in Provincia di Trento; b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; |
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5. Interventi ammessiAi fini dell’applicazione dell’esonero totale dell’obbligo di corresponsione del co |
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6. Criteri per il coordinamento dell’esonero totale dall’obbligo di corresponsione del contributo di concessione, previsto dall’articolo 15, comma 4, della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 con il contributo previsto dall’articolo 4, comma 5 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.La normativa comunitaria in materia di “aiuti di stato”, in particolare la recente Decisione della Commissione dell’Unione Europea del 20.12.2011, (pubbl. G.U. dell’Unione Europea L7 del 11.01.2012) prevede che tutti i contributi o le agevolazioni concessi dall’Amministrazione pubblica sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, siano soggetti a precisi vincoli e specifici limiti. I criteri per il coordinamento dell’esonero totale dall’obbligo di corresponsione del contributo di concessione, previsto dall’articolo 15, comma 4, della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 con il contributo previst |
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