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D. P.G.R. Piemonte 20/09/2011, n. 8/R

Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.
Con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.R. 21/02/2013, n. 2/R
- D.P.G.R. 06/07/2015, n. 4/R
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[Premessa]


Il Presidente della Giunta regionale


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TITOLO I - Generalità
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Art. 1 - Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4

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Art. 2 - Applicazione del regolamento agli interventi selvicolturali e deroghe

1. Gli interventi selvicolturali sono eseguiti in conformità a quanto previsto ai titoli III e VII, secondo le procedure di cui al titolo II.

2. Possono essere effettuati interventi selvicolturali in deroga al presente reg

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TITOLO II - Procedure
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Capo I - Procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali
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Art. 3 - Modalità di presentazione delle comunicazioni e delle istanze di autorizzazione

1. Le comunicazioni o le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 14 della L.R. n. 4/2009R sono sottoscritte dal proprietario, dal soggetto gestore, o dal possessore a qualunque titolo giuridicamente valido, dall'utilizzatore o dall'acquirente del bosco in piedi.

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Art. 4 - Comunicazione semplice

N11

1. Per gli interventi selvicolturali finalizzati all’autoconsumo del proprietario, del possessore o dell’acquirente del bosco in piedi fino a 150 quintali per anno solare non è richiesta la comunicazione semplice.

2. Indipendentemente dall’estensione dell’intervento non è richiesta la comunicazione semplice per i seguenti interventi selvicolturali:

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Art. 5 - Comunicazione corredata da relazione tecnica

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Art. 6 - Autorizzazione con progetto di intervento

N11

1. È presentata una richiesta di autorizzazione accompagnata da un progetto di intervento per:

a) interventi che superano le soglie

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Art. 7 - Procedure per la realizzazione di interventi selvicolturali nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette

N12

1. Nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali rispettivamente conformi alle misure di conservazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 54-7409 del 7 aprile 2014, come modificata dalla d.g.r. n. 22-368 del 29 settembre 2014, o a misure sito-specifiche o a piani di gestione dei singoli siti, e all’articolo 30 che riguardano superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all’articolo 4. In tutti gli altri casi si applicano i commi 2 e 3.

2. Gli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure:

a) in presenza di strumenti di pianificazione forestale sottoposti a procedura di valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione d

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Art. 8 - Controlli e verifiche

1. La Regione sottopone a controllo annuale, anche a campione, gli interventi selvico

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Art. 9 - Assegno al taglio

N11

1. Nei tagli di utilizzazione delle fustaie interessanti superfici superiori ai 5.000 metri quadrati o dieci alberi, le piante da prelevare devono essere assegnate con bollo di vernice sul fusto e al piede in posizione non asportabile a partire dalla classe diametrica dei

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Art. 10 - Martello forestale

1. Presso la struttura regionale competente in materia forestale è istituito il registro regionale dei martelli forestali nel quale sono iscritti i sigilli dei martelli in uso su tutto il territorio regionale e i dati identificativi dei tecnici forestali abilitati al loro utilizzo.

2. Ad ogni sigillo c

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Capo II - Procedure per l'approvazione e la revisione dei piani forestali aziendali
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Art. 11 - Approvazione e revisione dei piani forestali aziendali

1. I piani forestali aziendali (PFA) sono redatti a cura di tecnici forestali abilitati con le modalità, i contenuti e le forme individuate con il provvedimento della Giunta regionale previsto dall'articolo 11, comma 2 della L.R. n. 4/2009.

2. Prima della trasmissione alla struttura regionale competente in materia forestale:

a) i PFA proposti da enti pubblici su boschi di loro proprietà devono essere adottati dai competenti organi degli enti stessi;

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TITOLO III - Gestione dei boschi
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Capo I - Norme generali comuni a tutti i boschi
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Art. 12 - Sostituzione di specie

1. Non sono ammesse modifiche al trattamento che conducano alla costituzione di soprassuoli appartenenti alla stessa classe cronologica su superfici oltre i 10 ettari.

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Art. 13 - Obbligo di rinnovazione artificiale

1. Qualora, trascorsi cinque anni dal taglio di utilizzazione, l'attecchimento della

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Art. 14 - Sradicamento di alberi e ceppaie

1. Nell'ambito delle attività selvicolturali è vietato lo sradicamento

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Art. 15 - Potatura e capitozzatura in bosco

1. Le potature e il taglio di singole piante finalizzate al mantenimento della fruibi

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Art. 16 - Ripuliture nei boschi

1. Le ripuliture nei boschi sono sempre consentite, il materiale di risulta deve esse

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Art. 17 - Altri interventi in bosco

1. L'asportazione di terriccio è sempre vietata.

2. La raccolta della lettiera è vietata nei seguenti casi:

a) nei boschi in situazioni speciali di cui al capo IV;

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Capo II - Norme per l'esecuzione degli interventi selvicolturali
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Art. 18 - Epoche di intervento

1. I tagli nei boschi cedui “, nei robinieti e nei castagneti”N8 sono consentiti nei seguenti periodi:

a) dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 metri s.l.m.;

b) dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra gli 600 ed i 1.000 metri s.l.m.;

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Art. 19 - Turni minimi

1. Per le fustaie coetanee trattate a taglio a buche o a tagli successivi e per la frazione a fustaia dei boschi a governo misto, i turni minimi sono i seguenti:

a) 70 anni a quote inferiori ai 1.000 metri s.l.m., ridotti a 15 anni nel caso di saliceti e pioppeti ri

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Art. 20 - Turni massimi

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Art. 21 - Taglio a scelta colturale

1. Nelle fustaie trattate a taglio a scelta colturale i valori minimi assoluti da rilasciare per ettaro non devono essere inferiori a 90 metri cubi e il taglio non

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Art. 22 - Tagli intercalari

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Art. 23 - Tagli a buche

1. Il taglio a buche può essere praticato su una superficie massima pari al 30

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Art. 24 - Tagli successivi

1. Nelle fustaie trattate a tagli successivi, dopo il taglio di sementazione che deve avvenire all'età del turno e salvaguardando le piante portaseme, il volume legnoso residuo non deve essere inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

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Art. 25 - Interventi nei cedui semplici

1. Il taglio di boschi cedui semplici deve essere eseguito rilasciando le matricine a gruppi o per soggetti i

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Art. 26 - Interventi nei cedui a sterzo

1. Nei cedui a sterzo il rilascio delle matricine deve garantire la stessa copertura minima residua prescritta per i cedui semplici, con matricine ap

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Art. 26 bis. - Interventi nei cedui invecchiati

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Art. 27 - Interventi nei boschi a governo misto

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a) della L.R. n. 4/2009 R

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Art. 28 - Caratteristiche delle matricine o riserve

1. Le matricine o riserve devono essere scelte tra le piante dominanti e nelle migliori condizioni vegetative per portamento, stabilità fisico-meccanica e vigoria, in grado di sviluppare in breve tempo una chioma ben strutturata e simmetrica. La scelta delle matricine deve ricadere tra soggetti franchi o, in carenza di questi, tra i polloni, indipendentemente dalla loro regolare distribuzione sul

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Art. 29 - Gestione dei boschi di neoformazione

1. In riferimento alle situazioni di cui all'articolo 3, comma 5 della L.R. n. 4/2009

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Art. 30 - Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000

N12

1. Per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000 gli strumenti di pianificazione con valenza forestale definiscono, sulla base di specifici motivi di tutela, le norme particolari per la conservazione della biodiversità.

2. Fino all’approvazione degli strumenti di cui al comma 1, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, le misure di conservazione per la tutela della biodiversità sono così definite:

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Capo III - Modalità di esecuzione degli interventi selvicolturali
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Art. 31 - Requisiti professionali per l’esecuzione degli interventi selvicolturali

N11

1. A decorrere dal 1° settembre 2015 gli interventi selvicolturali esegu

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Art. 32 - Modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco

1. Le fasi di utilizzazione devono essere realizzate in modo da non procurare danni i

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Art. 33 - Scarti delle lavorazioni

1. Ai fini del mantenimento della fertilità e della protezione del suolo dall'erosione devono essere lasciati in bosco ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni derivante dagli interventi selvicolturali, salvo il caso in cui l'intervento selvicolturale preveda l'esbosco di piante intere.

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Art. 34 - Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali

1. Alla conclusione degli interventi selvicolturali devono essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali.

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Capo IV - Gestione di boschi in situazioni speciali
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Art. 35 - Boschi compresi in aree iscritte al registro regionale dei materiali di base

N12

1. Nei boschi compresi in aree iscritte al registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009, per migliorare la produzione e la raccolta di materiale forestale di propagazione, sono consentiti, previa comunicazione semplice di cui all’articolo 4, i seguenti interventi:

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Art. 36 - Rimboschimenti e imboschimenti

1. La gestione dei rimboschimenti deve essere orientata alla rinaturalizzazione mediante interventi selvicolturali finalizzati ad assicurare la stabilità del popolamento, l'inserimento e lo sviluppo della rinnovazione naturale di specie autoctone adatte alla stazione.

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Art. 37 - Aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, la gestione delle formazioni forestali e della vegetazione ripariale non costituente bosco è eseguita con interventi di tipo colturale, nel rispetto delle funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche. che queste ultime svolgono.

2. Nelle zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come “beni demaniali – ramo acque” sono consentiti i seguenti interventi:

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Art. 37-bis - Interventi di manutenzione idraulica

N7

1. Al di f

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Art. 38 - Aree di pertinenza di reti tecnologiche

1. Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti in deroga al presente regolamento gli interventi imposti dalle norme di settore o dalle servit&ugra

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Capo V - Prevenzione dei danni e ripristino
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Art. 39 - Interventi per la prevenzione ed il contrasto dei danni di origine biotica

1. La struttura regionale competente in materia forestale promuove il monitoraggio dello stato fitosanitario dei boschi e divulga le conoscenze utili per la prevenzione e il controllo delle fitopatie.

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Art. 40 - Provvedimenti per la prevenzione dei danni causati al patrimonio forestale dalla fauna selvatica

1. Il patrimonio forestale è sottoposto ad azioni di monitoraggio al fine di verificare l'equilibrio tra le com

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Art. 41 - Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti

1. Il ripristino dei boschi danneggiati o distrutti a seguito di incendio o di altre avversità biotiche o abiotiche, se necessario, deve essere eseguito con le seguenti modalità:

a) per le latifoglie in grado di ricacciare il ripristino può essere effettuato mediant

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Capo VI - Conservazione della biodiversità in ambito forestale
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Art. 42 - Tutela di specie forestali spontanee sporadiche

1. Per la tutela delle specie forestali spontanee sporadiche di cui all'allegato D, valgono le seguenti prescrizioni generali:

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Art. 42 bis. - Alberi da conservare ad invecchiamento indefinito

N16

1. Ai fini del mantenimento e dell’incremento della biodiversit&agrav

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Art. 42 ter. - Specie arboree forestali esotiche invasive

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TITOLO IV - Arboricoltura da legno
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Art. 43 - Norme per l'arboricoltura da legno

1. Per garantire la conservazione del suolo e la protezione del territorio, gli impianti di arboricoltura da legno sono consentiti solo su terreni aventi pendenza media inferiore al 40 per cento.

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Art. 44 - Impianto e commercializzazione degli alberi di Natale

1. La produzione di alberi di Natale è considerata attività vivaistica

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TITOLO V - Gestione del pascolo
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Art. 45 - Pascolo in bosco

1. Il pascolo in bosco è consentito nei seguenti casi, purché non ne comprometta la conservazione e la rinnovazione:

a) nei boschi coetanei, quando la rinnovazione abbia raggiunto un diametro medio maggiore di 10 centimetri;

b) nell

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745059 1963355
Art. 46 - Praterie pascolabili

1. Il pascolo deve essere sorvegliato o confinato a mezzo di recinzioni, determinando caso per caso le modalità di gestione delle deiezioni. Il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo per i quali il proprietario degli animali pascolanti disponga di adeguato titolo d'uso e purché la proprietà contermine e i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento dagli animali a mezzo di chiudende.

2. Il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

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TITOLO VI - Gestione di contesti non boscati
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Art. 47 - Cespuglieti

1. I cespuglieti devono essere lasciati alla libera evoluzione per assicurare la stab

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TITOLO VII - Opere accessorie e infrastrutture
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Art. 48 - Operazioni connesse agli interventi selvicolturali

1. Fanno parte dell'intervento selvicolturale le operazioni connesse che sono necessarie all'esecuzione dei lavori di taglio ed esbosco dei prodotti legnosi.

2. Le operazioni connesse agli interventi selvicolturali comprendono:

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Art. 49 - Strade forestali

1. Le strade forestali sono opere permanenti dotate di massicciata e strato d'usura o almeno di un fondo migliorato in grado di assicurare continuativamente il transito di autoveicoli a due ruote motrici. Le strade forestali devono essere realizzate:

a) assicurando il consolidamento delle scarpate mediante opere di sostegno e interventi di rinverdimento;

b) pre

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Art. 50 - Piste forestali

1. Le piste forestali sono opere permanenti che si caratterizzano per un'estrema semplicità costruttiva, dato il loro utilizzo non continuativo, e differiscono dalle strade per l'assenza della

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Art. 51 - Progettazione di strade e piste forestali

1. Gli standard costruttivi di riferimento per la viabilità forestale sono rappresentati dalle strade camionabili secondarie e, in condizioni morfologiche più difficili,

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Art. 52 - Vie di esbosco

N11

1. Le vie di esbosco sono realizzazioni temporanee funzionali all’esecuzione degli interventi selvicolturali e si distinguono in:

a) linee per l

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TITOLO VIII - Altre disposizioni
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Art. 53 - Procedure per l'applicazione delle sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal capo VII della L.R. n. 4/2009 si utilizzano i valori delle piante riportati nell'allegato B.

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Art. 54 - Interventi di ripristino

1. Nel caso di violazione delle disposizioni del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli l'ente titola

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Art. 55 - Robinieti e castagneti

N11

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli dal 19 al 27, i robiniet

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Art. 56 - Gestione dei castagneti

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Art. 57 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

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Art. 58 - Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dell

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Allegato A - Glossario

(Art. 1)


1. Definizioni generali

1.1. Categoria forestale, relative macrocategorie e tipo forestale

Le categorie e, ove necessario, i singoli tipi forestali costituiscono la base per la definizione dei parametri selvicolturali di cui al presente regolamento.


1.1.1. Categoria

Unità fisionomica definita sulla base della dominanza di una o più specie arboree o arbustive costruttrici, costituenti almeno il 50% della copertura; corrisponde alle unità vegetazionali comprensive normalmente utilizzate in selvicoltura.

Per la Regione Piemonte sono state definite 21 Categorie

1. Saliceti e pioppeti ripari

2. Robinieti

3. Querco-carpineti

4. Querceti di roverella

5. Orno-ostrieti

6. Pinete di pino marittimo

7. Querceti di rovere

8. Cerrete

9. Castagneti

10. Pinete di pino silvestre

11. Boscaglie pioniere e d'invasione

12. Alneti planiziali e montani

13. Acero-tiglio-frassineti

14. Faggete

15. Abetine

16. Peccete

17. Lariceti e cembrete

18. Pinete di pino montano

19. Arbusteti subalpini

20. Arbusteti planiziali, collinari e montani

21. Rimboschimenti


1.1.2. Tipo forestale

È l'unità fondamentale della classificazione, omogenea sotto gli aspetti floristici e stazionali, le tendenze dinamiche ed eventualmente selvicolturali e gestionali; ciascun tipo contiene nella sua denominazione le principali caratteristiche ecologiche, strutturali e flogistiche particolarmente significative per la sua distinzione.

Per la Regione Piemonte sono stati definiti 93 Tipi forestali. Per l'elenco e la descrizione dei Tipi forestali si rimanda alla pubblicazione:

Camerano P., Gottero F., Terzuolo P., Varese P. – IPLA S.p.A., Tipi forestali del Piemonte, Regione Piemonte – Blu Edizioni, Torino 2008, pp.216.


1.1.2.1. Correlazioni fra Habitat forestali d'interesse comunitario e Tipi forestali N30

La Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, cosiddetta “Direttiva Habitat" è stata recepita dall'Italia con il .8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Alcuni allegati del D.P.R. sono stati successivamente aggiornati dal D.M. 31 luglio 2013 "Modifica degli allegati A, B e D del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., in attuazione della Direttiva 2013/17/UE del Consiglio del 13.5.2013, che adegua talune direttive in materia ambientale a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia.

La Tabella 1 descrive le correlazioni tra i Tipi forestali e gli habitat di interesse comunitario presenti sul territorio piemontese elencati nell'Allegato I (A) del D.M. 31 luglio 2013 del Ministero dell'Ambiente.

L’utilizzo del simbolo * indica gli habitat di interesse prioritario.

La Tabella 2 riporta la denominazione degli habitat (Fonte: Sindaco R., G.P. Mondino, A. Selvaggi, A. Ebone, G. Della Beffa, 2003 “Guida al riconoscimento di Ambienti e Specie della Direttiva Habitat in Piemonte”. Regione Piemonte).


TABELLA 1 CORRISPONDENZA FRA TIPI FORESTALI E HABITAT NATURA 2000


Parte di provvedimento in formato grafico



TABELLA 2 - HABITAT FORESTALI NATURA 2000 PRESENTI IN PIEMONTE


CODICE Natura 2000

Denominazione Natura 2000

Note

9110

Faggete acidofile


9130

Faggete eutrofiche


9140

Faggete altimontane ad acero di monte e alte erbe (megaforbie)


9150

Faggete e Querceti e mesoxerofile


9160

Querco-carpineti di pianura e dei rilievi collinari interni


9180*

Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio


91E0*

Boschi alluvionali di Ontano nero, Ontano bianco e Salice bianco (eventualmente con pioppi)


91F0

Boschi misti della pianura alluvionale


9210*

Faggete con Taxus e Ilex

inclusi i popolamenti delle alpi e le boscaglie di tasso e/o agrifoglio

9260

Boschi di castagno


92A0

Foreste a galleria di Salix alba e Populu

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Allegato B - Valore delle piante

(Art. 53)


1) Valore delle piante per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 36, comma 1


TABELLA 1: VALORE DELLE PIANTE NEI CEDUI E NELLA COMPONENTE A CEDUO DEI BOSCHI A GOVERNO MISTO PER TAGLI ESEGUITI IN VIOLAZIONE ALLE EPOCHE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 18


N35

Gruppi di specie

Valore (euro/1000 metri quadrati o frazioni)

Faggio

150

Querce e Carpino

120

Castagno

100

Altri cedui

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Allegato C - Elenco specie arboree classificate per tipologia di impiego

(Artt. 12, 13, 36, “42 bis,”N37 43)


Legenda:

B: rimboschimento o imboschimento, rinaturalizzazione e sistemazione del territorio

A: arboricoltura da legno

S: siepi e filari

All. 1 del D.Lgs. 386/03: specie il cui materiale di moltiplicazione deve essere accompagnato da certificato di provenienza o di identità clonale.


TABELLA I. SPECIE AUTOCTONE


Specie

Impieghi

All. 1 del D.Lgs. 386/03

Nome latino

Nome comune

B

A

S

CONIFERE





Abies alba

Abete bianco

X



*

Larix decidua

Larice

X



*

Picea abies

Abete rosso

X



*

Pinus cembra

Pino cembro

X



*

Pinus pinaster

Pino marittimo

X



*

Pinus sylvestris

Pino silvestre

X



*

Pinus uncinata

Pino uncinato

X



*

Taxus boccata

Tasso

X



*

LATIFOGLIE





Acer campestre

Acero campestre

X

X

X

*

Acer opulifolium

Acero opalo

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Allegato D - Specie forestali autoctone sporadiche

(Art. 42)


Specie forestali autoctone sporadiche

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Allegato E - Specie esotiche invadenti

(Art. 14, “42 ter,”N3743)

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Allegato F - Requisiti professionali

(Art. 31)

N28

Unità formativa “Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento” (UF3)

Profilo professionale di riferimento: Operatore forestale estratto da www.collegamenti.org

Direttiva: Corsi Riconosciuti

Tipo percorso: Normale

Codice identificativo: ID120004

Ore previste: 40


Descrizione del corso di formazione

Il modulo F3 è il corso intermedio per i lavori forestali, rivolto a chi utilizza la motosega in lavori di abbattimento e allestimento e che voglia migliorare le conoscenze dell’uso in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento di alberi di piccole e medie dimensioni in condizioni semplici (inferiori a 30 cm di diametro).

Il corso è composto da una parte teorica di 8 ore e da una parte pratica di 32 ore da svolgere in un cantiere forestale adeguato alle attività del modulo.

Per la parte teorica e pratica del corso deve essere garantita la specifica professionalità del personale docente in relazione ai contenuti e la presenza di un tutor con esperienza pratica in ambito forestale.

I docenti della parte pratica del corso devono essere in possesso della qualifica di Istruttore forestale in abbattimento e allestimento o di analoga qualifica.

Per la parte pratica è sempre necessaria la presenza anche di un docente in possesso della qualifica di Istruttore capocorso in ambito forestale ed ambientale o di analoga qualifica.

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Allegato G - Modello di comunicazione semplice

(Art. 4)

N28

La comunicazione semplice deve contenere le seguenti informazioni:

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Allegato H - Modello di comunicazione con relazione tecnica

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Allegato I - Modello di autorizzazione

(Art. 6)

N28

Il progetto d’intervento deve contenere (oltre a quanto stabilito per la comunicazione semplice):

a) Descrizione della stazione e del soprassuolo (a livello di tipo forestale)

b) Descrizione degli obiettivi e delle caratteristiche dell’intervento e delle modalità di rinnovazione, inquadrate nella dinamica del soprassuolo, con terminologia conforme al glossario allegato al regolamento. Per interventi in deroga ai PFA o al regolamento occorre dettagliare le motivazioni di variazione rispetto alle previsioni del Piano o a quelle normative

c) Descrizione dell’organizzazione dei cantieri, delle modalità di esbosco (localizzazione e dimensionamento delle vie di esbosco)

d) Definizione quantitativa dell’intervento attraverso dati dendrometrici medi e indici di prelievo per specie in termini di composizione, numero di piante, area basimetrica, provvigione, stimati sulla base di almeno due aree di saggio rappresentative

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Testo coordinato con modifiche fino al D. P.G.R. 21/02/2013, n. 2/R

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