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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ass.R. Sicilia 21/03/2003, n. 1108
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[Premessa]Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, R pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 gennaio 2002, serie generale n. 6, è stato emanato il regolamento di cui all'oggetto, riferito agli ambienti di lavoro e, più compiutamente, alle attività soggette al D.P.R. n. 547/55.R Il D.P.R. n. 462/01, entrato in vigore il 23 gennaio 2002, rispondendo ai principi di semplificazione e accelerazione del procedimento amministrativo, ha apportato rilevanti modifiche agli adempimenti relativi alle denunce degli impianti e dispositivi sopra citati, alle modalità di attuazione dell'omologazione e dell'effettuazione delle verifiche periodiche dei dispositivi per la protezione dalle scariche atmosferiche, degli impianti di terra e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Il D.P.R. n. 462/01 abroga espressamente: - gli artt. 40 e 328 del D.P.R. n. 547/55; - gli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 12 settembre 1959 "Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro"; - i modelli A, B e C allegati al sopra citato decreto ministeriale. Stabilisce che, per quanto riguarda gli impianti di terra e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, la dichiarazione di conformità rilasciata dal l'installatore al termine dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla omologazione degli impianti; il datore di lavoro è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. |
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Allegato |
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Trasmissione della dichiarazione di conformità per la messa in esercizio dell'impianto (art. 2, comma 2 e art. 5, comma 3, D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462) |
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