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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 31/07/2012, n. 1443
Deliberaz. G.R. Veneto 31/07/2012, n. 1443
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TESTO DEL DOCUMENTONote per la trasparenza: Si forniscono indicazioni interpretative dell’allegato F parte III della legge regionale n. 33/2002 e se ne propone la conseguente riformulazione. L’Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue. L’articolo 25, comma 5, della legge regionale 4 novembre 2002 n. 33 R, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, stabilisce che sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi e che forniscono i servizi minimi previsti dall’Allegato F, parte terza, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Lo stesso articolo inoltre prevede, sempre con riferimento alle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che si tratta di locazione anche nel caso di gestione non diretta tramite agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche. Nello specifico, l’Allegato F, parte III - Unità abitative ammobiliate ad uso turistico, stabilisce, in ordine alla disciplina dei servizi minimi forniti dalle stesse, che, oltre a: a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il riscaldamento, ove necessario; b) servizio di accoglienza e recapito per gli ospiti, c) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, le unità abitative ammobiliate ad uso turistico possono fornire anche: a) la pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e durante la sua permanenza; b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio del cliente ed a richiesta. La norma distingue quindi tra servizi obbligatori, indicati alle prime tre lettere, e servizi facoltativi, indicati alle successive due. E prop |
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