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Deliberaz. G.R. Veneto 31/07/2012, n. 1434

Linee-guida esecutive dell’articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale” e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo”. Art. 33 comma 4 l.r. 13/2012.
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[Premessa]



Note per la trasparenza:

Acquisito il parere della competente commissione consiliare, si provvede all’approvazione delle le linee-guida esecutive dell’articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 R “Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 R “Disciplina della viabilità silvo-pastorale” e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo”


L’assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Con l’articolo 33 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 R (Finanziaria 2012) sono state introdotte alcune modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 R “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”, finalizzate in particolare a disciplinare, nell’ambito di specifici percorsi con finalità ciclo-escursionistiche, la circolazione dei velocipedi sulle strade silvo-pastorali e sulle aree ad esse assimilate, nonché - in presenza di particolari condizioni - sui sentieri alpini così come definiti e regolamentati dagli articoli 111 e seguenti della l.r. 33/2002 R “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

Con lo stesso articolo sono state inoltre definite alcune disposizioni in materia di ciclo-escursionismo; la norma prevede in particolare che, fino all’emanazione di una legge regionale di disciplina organica del ciclo-escursionismo, le aree sciabili attrezzate e le piste di cui agli articoli 6 e 32 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 R “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurez

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ALLEGATOA - Linee-guida esecutive dell’articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale” e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo”
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1. Definizione di percorso ciclo-escursionistico

I percorsi ciclo-escursionistici - di seguito indicati anche come “percorsi” - sono itinerari realizzati con finalità di valorizzazione e conoscenza paesaggistica e ambientale del territorio, oltre che sportivo-ricreativa - che si sviluppano sulla viabilità silvo-pastorale, sui sentieri (alpini e non), sulle mulattiere e sulle piste forestali nonché su nuovi tracciati all’interno di aree prative, di prati-pascoli, di boschi e di aree sciabili attrezzate.

Per sentieri alpini si intendono “i percorsi pedonali che consentono un agevole e sicuro movimento di alpinis

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2. Criteri di individuazione e autorizzazione dei percorsi cicloescursionistici
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2.1 Individuazione di specifici percorsi cicloescursionistici da parte di enti locali

La legge regionale n. 14/92 come modificata dall’art. 33 della l.r. 13/2012 R, prevede che gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale (comuni, comunità montane, provincie) possano individuare specifici percors

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2.2 Autorizzazione dei percorsi ciclo escursionistici. Soggetti gestori.

Tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 33 della l.r. 13/2012 R, comma 3 e successivi, i Comuni autorizzano i tracciati ciclo-escursionistici nelle aree sciabili attrezzate nonché - allo scopo di completare circuiti di maggiore dimensione - sulle strade silvo-pastorali ed aree assimilate, di cui all'articolo 2, comma 2 della LR 14/92 R, pubbliche o private, sia sulla base di una richiesta formulata da un soggetto gestore del percorso stesso sia a seguito di autonoma iniziativa comunale.

Per gestore dei percorsi cicloescursionistici si intende il soggetto – o l’insieme di soggetti associati – a carattere privato, pubblico o con diverso profilo giuridico, identificato/i quale responsabile/i della gestione e della manutenzione del percorso per il quale viene richiesta l’autorizzazione.

Tale responsabilità gestionale può essere esercitata da un unico soggetto per l’intero percorso cicloescursionistico, oppure può essere esercitata da diversi soggetti, privati o pubblici, ciascuno con riferimento ad un tratto spe

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3. Disposizioni tecnico-amministrative per l’inclusione dei sentieri alpini nei percorsi cicloescursionistici

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 art. 4 della l.r. 14/1992 R, come modificato dalla l.r. 13/2012 R, i sentieri alpini – disciplinati dagli articoli 111 e seguenti della l.r. 33/2002 R e successive modificazioni – possono essere inclusi nei percorsi ciclo escursionistici, qualora individuati dalle competenti Comunità montane per territorio, di concerto con le sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) o

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4. Criteri di classificazione dei percorsi ciclo-escursionistici

I percorsi ciclo-escursionistici - o i tratti in cui il percorso è articolato - sono classificati secondo una scala crescente di difficoltà sulla base delle caratteristiche del percorso stesso. A tale classificazione è associato un colore ed un segno grafico, mutuato dalle principali norme internazionali vigenti.

I parametri individuati per la classificazione sono i seguenti:

a) Larghezza minima prevalente della sede viabile

Larghezza media prevalente della sede viabile o della superficie battuta del sentiero.

b) Rivestimento del fondo viabile

Il materiale e la stabilità del fondo sono fattori determinanti del livello di difficoltà del sentiero.

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5. Criteri per la realizzazione dei percorsi ciclo escursionistici o per il loro adeguamento.

I percorsi per il ciclo-escursionismo vanno individuati con l’obiettivo di permettere al ciclista di raggiungere aree di particolare qualità scenico-ambientale con il fine di garantire la visita e la conoscenza di molteplici emergenze naturalistiche e paesaggistiche nell’ambito, di norma, di una giornata. Devono essere privilegiati i percorsi che interessano elementi di valore paesaggistico, storico, culturale, sportivo e naturalistico.

Tali percorsi dovranno preferenzialmente interessare uno o più tematismi del territorio - paesaggistici, culturali, antropologici e naturalistici - con l’intento di giungere alla creazione di una dotazione di percorsi sufficientemente diversificata per i diversi interessi culturali e le diverse compete

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6. Segnaletica

I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell’ambiente e della sicurezza delle persone.

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7. Regole di comportamento degli utenti

I fruitori dei percorsi ciclo-escursionistici, sia esclusivi che non, dovranno sottostare a regole di comportamento che garantiscano la propria sicurezza e quella degli altri utilizzatori e, in particolare, quelle sotto elencate.

Gli enti promotori e gestori dei percorsi si dovranno impegnare alla loro divulgazione e al loro rispetto.

a) tenere un comportamento specifico di pru

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