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L. R. Abruzzo 10/08/2012, n. 41

Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI
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Art. 1 - Finalità, oggetto e principi

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

b) attività funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:

1) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;

2) fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;

3) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

4) trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalità indicate nella presente legge;

5) recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell’autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati;

c) autofunebre: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;

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TITOLO II - FUNZIONI E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI IN AMBITO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
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Capo I - Funzioni regionali
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Art. 3 - Funzioni della Regione

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sull’intero territorio regionale d

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Art. 4 - Poteri sostitutivi

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai Comuni, in caso di accertata inattività che com

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Capo II - Funzioni e compiti dei Comuni
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Art. 5 - Norme in materia di cimiteri

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori.

2. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel titolo VI del R.D. 27.7.1934, n. 1265 (Approvazione del t

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Art. 6 - Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale i Comuni, in forma singola o associata, esercitano le funzioni ad essi conferite in ambito necroscopico e cimiteriale attraverso apposito regolamento da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; in caso di accertata inerzia trova applicazione l’art. 4.

2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:

a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali; N7

b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazi

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TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA
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Capo I - Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte
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Art. 7 - Organizzazione delle attività di medicina necroscopica

1. Le strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte

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Art. 8 - Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia delle cause di morte

1. Dopo la dichiarazione e l'avviso di morte secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, l'accertamento di morte è effettuato:

a) dal Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;

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Art. 9 - Decesso per malattia infettiva e diffusiva

1. Il medico, che nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8, ritiene che la causa del decesso sia dovuta a malattia infettiva

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Art. 10 - Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore, salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990.

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Art. 11 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa

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Art. 12 - Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso

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Art. 13 - Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri

1. Gli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri devono rispettare i requisiti minimi s

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Art. 14 - Imbalsamazione

1. I trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi, dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero dagli ascendenti, discendenti, collaterali e affini fino al terzo grado e possono iniziare solo dopo che sia stata

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Art. 15 - Tanatocosmesi

1. I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trasc

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Capo II - Trasporto funebre
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Art. 16 - Trasferimento di salma

1. Il trasferimento di salma è previsto:

a) nei casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione;

b) su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.

2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (art. 12 D.P.

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Art. 17 - Trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle sale del commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per le salme di cui al comma 6 dell'articolo 16. N19

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Art. 18 - Trasporto di resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto a particolar

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Art. 19 - Prodotti del concepimento

1. L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodo

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Art. 20 - Vigilanza igienico sanitaria

1. Il Comune deve comunicare tempestivamente al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della AS

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Art. 21 - Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse

1. Le autofunebri destinate al trasporto di salme e cadaveri su strada, sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, che deve essere nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabil

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Art. 22 - Trasporto funebre tra Stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1° luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino

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Capo III - Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni cimiteriali
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Art. 23 - Diritto di sepoltura

N20

1. Nei cimiteri devono essere

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Art. 24 - Identificazione della sepoltura

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

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Art. 25 - Autorizzazione all'inumazione e tumulazione

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la vigente normativa statale.

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Art. 26 - Esumazione ed estumulazione ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione del loculo, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la pres

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Art. 27 - Esumazione ed estumulazione straordinarie

1. In caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall'Autorità giudiziaria, l'operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Autorità giudiziaria; le operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria devono essere effettuate all'interno delle strutture obitoriali. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria.

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Art. 27-bis - Tumulazione degli animali da affezione

N27

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 7 m

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Capo IV - Cremazione e destinazione delle ceneri
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Art. 28 - Cremazione

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un pr

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Art. 29 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, ri

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Art. 30 - Crematori

N14

1. I crematori sono realizzati e gestiti nel rispetto della normativa statale ed europea in materia.

2. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2022, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all'

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Art. 31 - Espressione di volontà

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispers

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Art. 32 - Registro per la cremazione

1. È istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione.

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Art. 33 - Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha ri

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Art. 34 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge 130/2001, è consentita:

a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

b) in natura;

c) in aree private.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

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TITOLO IV - ATTIVITÀ FUNEBRE
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Art. 35 - Attività funebre

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;

d) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. I so

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Art. 36 - Strutture per il commiato

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Art. 37 - Casa funeraria

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione del cadavere;

b) trattamento conservativo;

c) trattamenti di tanatocosmesi;

d) custodia ed esposizione della salma e del cadavere;

e) attività proprie delle sale del commiato.

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Art. 38 - Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizz

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736133 11268426
Art. 39 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 35, ai commi 4 e 5, dell'art. 36 e agli articoli 10, 13, 16, 17, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

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736133 11268427
Art. 40 - Prestazioni delle ASL

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736133 11268428
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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736133 11268429
Art. 41 - Regime transitorio

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 35, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 di detto articolo, entro il 31 dicembre 2015

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Art. 41-bis - Disposizioni attuative

N1

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Art. 42 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

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