FAST FIND : NR27875

Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 22/06/2012, n. 3

Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Ord. Comm. Del. R. 21/12/2012, n. 93
- Ord. Comm. Del. R. 01/07/2013, n. 75
- Ord. Comm. Del. R. 24/11/2014, n. 74
- Ord. Comm. Del. R. 22/12/2015, n. 61
- Ord. Comm. Del. R. 25/11/2016, n. 56
- Ord. Comm. Del. R. 03/07/2017, n. 16
- Ord. Comm. Del. R. 28/12/2017, n. 33
- Ord. Comm. Del. R. 01/04/2019, n. 7
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Testo del provvedimento


IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO


Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assunte, a norma dell’art. 1 del Decreto-Legge n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012&r

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Procedure semplificate per la delocalizzazione, sia temporanee che definitive, delle attività produttive soggette ad autorizzazione, comunicazione, dia, scia di competenza comunale

1. Delocalizzazione di attività produttive soggette ad autorizzazione/comunicazione/DIA/SCIA di competenza comunale

N2

Per le attività produttive per il cui avvio è prevista autorizzazione/comunicazione/DIA/SCIA, è consentita la delocalizzazione con le modalità di seguito descritte.

Con il termine di “delocalizzazione” si intende la nuova localizzazione in locali/strutture/aree scoperte, pubbliche o private, di un’attività regolare preesistente e già attiva fino al momento del sisma del Maggio 2012 compresa quella relativa e singole unità locali.

La delocalizzazione ricorre quando si rende necessario trasferire la sede dell’attività.

La delocalizzazione, totale o parziale, può essere: temporanea “fino al 31 dicembre 2016, salvo proroghe” N1);

- in locali idonei, dotati dì tutti i requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi ed urbanistici ed impiantistici, mediante una comunicazione da inoltrare al SUAP competente, utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dalla Regione, nella quale si autodichiara che nulla è mutato rispetto ai requisiti morali e professionali previsti per l’esercizio dell’attività e contenente, per gli operatori del settore alimentare, anche i dati che identificano gli estremi della notifica già effettuata ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004 (notifica sanitaria). Nel caso di attività soggette a notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004, lo Sportello Unico provvede ad inoltrare la comunicazione all’ASL competente;

- in locali/strutture/aree scoperte, pubbliche o private, senza requisiti specifici, mediante una richiesta di autorizzazione comunale, da inoltrare al SUAP competente utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione

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