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D. P.G.R. Toscana 08/08/2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.R. 10/08/2020, n. 84/R
- D.P.G.R. 30/01/2019, n. 6/R
- D.P.G.R. 12/06/2018, n. 29/R
- D.P.G.R. 03/01/2018, n. 1/R
- D.P.G.R. 31/10/2017, n. 63/R
- D.P.G.R. 28/03/2017, n. 12/R
- D.P.G.R. 06/03/2017, n. 6/R
- D.P.G.R. 31/03/2015, n. 39/R
- D.P.G.R. 02/02/2015, n. 11/R
- D.P.G.R. 08/01/2015, n. 3/R
- D.P.G.R. 30/07/2013, n. 41/R
- D.P.G.R. 11/02/2013, n. 5/R
- D.P.G.R. 15/05/2012, n. 20/R
- D.P.G.R. 22/03/2012, n. 11/R
- D.P.G.R. 05/01/2011, n. 2/R
- D.P.G.R. 16/03/2010, n. 30/R
- D.P.G.R. 30/12/2009, n. 88/R
- D.P.G.R. 05/06/2009, n. 28/R
- D.P.G.R. 07/07/2008, n. 38/R
- D.P.G.R. 25/10/2007, n. 52/R
- D.P.G.R. 02/02/2005, n. 22/R
- D.P.G.R. 03/01/2005, n. 12/R

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell’

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Art. 2 - Sistema regionale delle competenze

N49

1. Nell’ambito del sistema regi

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Art. 3 - Sistema informativo regionale integrato dell’istruzione, formazione e lavoro

N87

1. Al fine di consentire la tracciabilità dei percorsi scolastici, formativi e professionali dei singoli individui, la Regione promuove l’integrazione e l’interoperabilità delle basi informative relative all’istruzione, alla formazione e al lavoro, per creare un sistema informativ

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Art. 4 - Semplificazione telematica

1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema, assume e promuove appropriate misure di semplificazione telematica per perseguire le seguenti finalità:

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TITOLO II - IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL’APPRENDIMENTO
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Capo I - Caratteristiche del sistema integrato
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Art. 5 - Soggetti del sistema integrato

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Art. 6 - Programmazione e gestione delle attività

1. L’offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione &e

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Art. 7 - Regole generali di funzionamento del sistema integrato

1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo:

a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione;

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Capo I bis - Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione

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Art. 7 bis - Composizione della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione

N89

1. La Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione, di cui all’articolo 6 ter 1 della l.r. 32/2002, è composta da:

a) assessore regionale competente in materia, con funzioni di presidente;

b) cinque rappresentanti degli enti locali, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all’articolo 66 dello Statuto, in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al terri torio regionale;

c) direttore dell’Ufficio scolastico regionale o

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Art. 7 ter - Nomina e durata in carica

N89

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Art. 7 quater - Modalità di funzionamento

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TITOLO III - SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
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Artt. 8 - 34

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TITOLO IV - CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE DELL’INFANZIA DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI

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Capo I - Organizzazione delle reti locali dei soggetti educativi
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Art. 35 - Reti locali dei soggetti educativi

1. I comuni, ferme restando le competenze di cui all’ articolo 30 della l. r. 32/2002, organizzano il sistema locale di educazione non formale dell’infanzia

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Art. 36 - Funzioni dei comuni nell’organizzazione delle reti locali

N75

1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali:

a) svolgono le attività di cui articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;

b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sul

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710452 6678184
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E DEL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

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Capo I - Soggetti e procedure per la programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica

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Art. 37 - Istituzioni scolastiche

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Art. 38 - Comuni

N1

1. I comuni trasmettono alla conferenza zonale le propos

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Art. 39 - Province e città metropolitana

N1

1. Le province e la città metropolitana, previa concertazione con i dirigenti delle ist

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Art. 39 bis - Regione

N4

1. La Giunta regiona

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710452 6678190
TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

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Capo I - Disposizioni generali

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Capo II - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

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Capo III - Modalità organizzative e di erogazione dell’offerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante

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Art. 50 - Standard per la realizzazione dell’offerta formativa per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali

1. La formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è obbligatoria nei limiti delle risorse pubbliche disponibili e, nel caso di esaurimento delle risorse pubbliche, si applica la contrattazione collettiva nazionale di

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Art. 51 - Contenuti, durata e strumenti dell’offerta formativa pubblica

1. La formazione è svolta, di regola, all’esterno dell’azienda dalle strutture formative accreditate dalla Regione. Può essere svolta all’interno dell’azienda se è erogata nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 50 “, comma 3” N105.

2. La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall

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Art. 51.1 - Erogazione dell’offerta formativa pubblica

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Art. 51.2 - Compiti dei servizi per l’impiego

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Art. 51.3 - Individuazione, validazione e certificazione delle competenze

1.

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Art. 51.4 - Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro

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710452 6678200
Capo IV - Apprendistato di alta formazione e di ricerca

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TITOLO VII - DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
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Capo I - Coordinamento degli interventi fra la regione e le università

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Capo II - Azienda per il diritto allo studio universitario
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Sezione I - Organizzazione e funzionamento

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Art. 53 - Articolazioni organizzative territoriali dell’azienda

N36

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Art. 54 - Criteri per l’organizzazione dei servizi agli studenti

N37

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Art. 55 - Consiglio di amministrazione

1. N38

2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

a) l’approvazione del regolamento organizzativo dell’azienda e degli altri regolamenti interni;

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Art. 56 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione

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Art. 57 - Il Collegio dei revisori

1. N39

2. Gli atti dell’azienda sono trasmessi

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Art. 58 - Il direttore

1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’azienda e dei relativi risultati;

b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;

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Art. 59 - Gettone di presenza

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Art. 60 - Regolamento organizzativo

1. Il regolamento organizzativo dell’azienda, di cui all’articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2002, disciplina:

a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell’azienda;

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Art. 60 bis - Indirizzi regionali

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710452 6678214
Art. 60 ter - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell‘azienda definisce annualmente, con proiezione triennale

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710452 6678215
Art. 61 - Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio

1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

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710452 6678216
Art. 62 - Utilizzo di beni di altri enti

1. L’utilizzo di beni messi a disposizione dall’università o da al

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Sezione II - Carta dei servizi e controllo degli utenti
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Art. 63 - Carta dei servizi

N46

1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:

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Art. 64 - Procedura di reclamo degli utenti dei servizi

1. I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati all&rsquo

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Art. 65 - Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti

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710452 6678221
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DELLE COMPETENZE

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Capo I - Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze

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710452 6678223
Sezione I Principi generali
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Art. 66 - Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

1. Il sistema regionale d

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Art. 66 bis - Libretto formativo del cittadino

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Art. 66 ter - Repertorio regionale della formazione regolamentata

1. Il repertorio regionale della formazione regolamentata descrive i percorsi formativi per l’esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni, ed è aggiornato secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per la realizzazione degli interventi formativi di cui al comma 1, la Giunta regionale attua le disposizioni statali e regionali con propria deliberazione per definire, di volta in volta:

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Sezione II - Repertorio regionale delle figure professionali. Riconoscimento e certificazione delle competenze
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Art. 66 quater - Repertorio regionale delle figure professionali

1. Il repertorio regionale delle figure professionali contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n.

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Art. 66 quinquies - Procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze

1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze sono i seguenti:

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Art. 66 sexies - Individuazione e validazione delle competenze

1. Il procedimento di individuazione e validazione delle competenze è avviato dal centro per l’impiego competente su istanza dell’interessato ed è finalizzato al riconoscimento delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale.

2. Il procedimento di cui al comma 1, nel rispetto dei livelli essenziali e degli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

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Art. 66 septies - Esiti del procedimento di individuazione e validazione delle competenze

1. L’esito del procedimento di individuazione delle competenze è registrato nel libretto formativo di cui all’articolo 66 bis, riportando i seguenti elementi minimi:

a) anagrafica del richiedente;

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Art. 66 octies - Dichiarazione degli apprendimenti

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Art. 66 nonies - Certificazione delle competenze

1. Il procedimento di certificazione delle competenze è finalizzato al riconoscimento formale delle competenze ed è attivato:

a) su richiesta dell'organismo formativo, al termine di un percorso formativo;

b) dal soggetto interessato, in esito ad un percorso di individuazione e validazione delle competenze di cui all'articolo 66-sexies o, nei casi di cui all'articolo 66-ter comma 3, a seguito della richiesta di accesso diretto all'esame.

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710452 6678234
Art. 66 decies Commissione d’esame per la certificazione delle competenze

1. "Il direttore della competente struttura regionale o il dirigente da lui delegato"N175 regionale nomina la commissione d’esame per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale o del certificato di competenze.

2. Per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:

a) un presidente;

b) due componenti iscritti nell’elenco degli esperti di settore di cui al comma 5;

c) un componente iscritto nell’elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7.

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710452 6678235
Art. 66 undecies - Oneri per lo svolgimento dell’esame

1. L’indennità da corrispondere ai componenti della commissione d&rsquo

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710452 6678236
Sezione III Dichiarazione di equipollenza
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Art. 66 duodecies - Dichiarazione di equipollenza

1. Fino alla completa definizione del repertorio nazio

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710452 6678238
Capo II – Accreditamento
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Sezione I - Soggetti e tipologie di accreditamento

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Art. 67 - Finalità dell’accreditamento e soggetti accreditabili

N87

1. L&rsqu

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Art. 68 -Istituzione dell’elenco degli organismi accreditati per la formazione

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710452 6678242
Art. 69 - Soggetti non tenuti all’accreditamento

N87

1. Non sono soggetti all’accreditamento:

a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;

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710452 6678243
Art. 70 - Regimi particolari di accreditamento

N87

1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per il rilascio di un accreditamento speciale agli organismi formativi che svolgono:

a) formazione nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola, di cui all&rsqu

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Art. 70 bis - Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione

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Sezione II - Requisiti di accesso e di mantenimento dell’accreditamento

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Art. 71 - Requisiti per l’accreditamento

N87

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710452 6678247
Art. 71 bis - Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa

N89

1. Con riferimento alla struttura organizzativa e amministrativa di cui all’articolo 71, comma 1, lettera a), l’organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:

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Art. 71 ter - Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale

N89

1. Con riferimento alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale, di cui all’articolo 71, comma 1, lettere b) e c), l’organismo f

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710452 6678249
Art. 71 quater - Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento

N89

1. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:

a) che si trovano in stato di "liquidazione giudiziale"N175, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

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710452 6678250
Art. 71 quinquies - Mantenimento e verifica dell’accreditamento

N89

1. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento gli organismi formativi sono tenuti a:

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710452 6678251
Art. 72 - Efficienza ed efficacia delle attività formative

N87

1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2, sono definiti i requisiti di efficienza e di efficacia delle attività formative realizzate, di cui all’articolo 71 quinquies, comma 1, lettera e) con riferimento:

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Art. 72 bis - Crediti e debiti del sistema di accreditamento

N87

1. A seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti definiti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter "e della ve

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710452 6678253
Art. 73 - Valutazione degli organismi formativi

N87

1. Al fine di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi formativi e fornire all’utenza elementi utili alla scelta delle attività formative, con delib

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710452 6678254
Art. 73 bis - Monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS)

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710452 6678255
Sezione III - Procedura di accreditamento, sospensione, revoca e rinuncia

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710452 6678256
Art. 74 - Procedura di accreditamento

1. L’organismo che intende richiedere l’accreditamento presenta la domanda alla competente struttura regionale. N22

2. Entro “centoventi”N132 giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura regionale competente “, previa verifica dell’ammissibilità della domanda,”N166 adotta il relativo provvedimento.

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Art. 75 - Revoca dell’accreditamento

N25

1. La Regione procede alla revoca dell’accreditamento:

a) nel caso di condanna con sentenza definitiva del legale rappresentante dell’organismo per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati "all'articolo 57, paragrafo 1, della dir. 2014/24/UE"N175;

b) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

c) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell’ambito della procedura di accreditamento, di quella per l’assegnazione dei finanziamenti e di riconoscimento dei corsi;

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710452 6678258
Art. 76 - Sospensione dell’accreditamento

N26

1. La Regione, qualora nell’ambito delle verifiche di cui all’articolo 71 quinquies accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall’atto della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2, non attinenti all’efficacia o efficienza, assegna all’organismo formativo un termine per l’adeguamento. N87

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710452 6678259
Art. 76 bis - Rinuncia all’accreditamento

N27

1. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è cancellato dall&rs

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710452 6678260
Capo III - Attività formative
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Sezione I - Progettazione e realizzazione di percorsi formativi

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710452 6678262
Art. 76 ter - Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica

N89

1. Il catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica è lo strumento di raccolta delle opportunità formative esistenti sul territorio regionale ed è organizzato secondo i seguenti criteri:

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Art. 77 - Standard dei percorsi formativi

N54

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Art. 77 bis - Tipologie di percorsi formativi

N55

1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai

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710452 6678265
Art. 77 ter - Obiettivi di apprendimento

1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l’ occupabilità ed alle competenze tecnico professionali.

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710452 6678266
Art. 77 quater - Articolazione e attività dei percorsi

1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unità formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

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710452 6678267
Art. 77 quinquies - Verifica dei requisiti di ingresso

1. Prima dell’inizio di ogni percorso l’organismo formativo verifica, att

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Art. 77 sexies - Riconoscimento delle attività formative

N87

1. Il riconoscimento dell’attività formativa di cui all&rsqu

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Art. 78 - Interventi formativi

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Art. 79 - Finanziamenti a domanda individuale

1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a car

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Art. 80 - Percorsi formativi e crediti

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Art. 81 - Conclusione delle attività formative

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710452 6678273
Art. 82 - Criteri di composizione della commissione d’esame

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Art. 83 - Modalità di lavoro della commissione d’esame

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Art. 84 - Indennità per i componenti della commissione d’esame

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Art. 85 - Moduli professionalizzanti

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710452 6678277
Art. 86 - Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

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Sezione I bis - Tirocini non curriculari

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710452 6678279
Art. 86 bis - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore garantisce la qualità e l’efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione. In particolare è tenuto a:

a) fornire al soggetto ospitante una informativ

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710452 6678280
Art. 86 ter - Requisiti e obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) essere in regola con la normativa di cui alla l. 68/1999;

c) non avere effettuato licenziamenti ", nella medesima unità operativa in cui si attiva il tirocinio,"N174 per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei trentasei mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato

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710452 6678281
Art. 86 quater - Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro;

b) seguire le indi

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710452 6678282
Art. 86 quinquies - Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso

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710452 6678283
Art. 86 sexies Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto promotore

1. Il tutore nominato dal soggetto promotore è responsabile delle attività didattico-organizzative ed è scelto fra

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Art. 86 septies Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto ospitante

1. Il tutore nominato dal soggetto ospitante è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro ed è individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato con esperienza e capacità coerenti con le attività del tirocinio previste nel progetto formativo "e adeguate a garantirne il raggiungime

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710452 6678285
Art. 86 octies - Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale

1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento formativo. N172

2. La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all’articolo 86 nonies.

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710452 6678286
Art. 86 nonies - Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti

1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini contemporaneamente attivi, con riferimento "all'unità operativa dove è attivato il tirocinio"N175, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:

a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:

1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell’articolo 8 e nell’allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giun

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Art. 86 decies - Deroga al limite dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti privati

1. I soggetti ospitanti privati

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710452 6678288
Art. 86 undecies Registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino

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Art. 86 duodecies - Informazione e monitoraggio

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Art. 86 terdecies - Interruzione del tirocinio

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710452 6678291
Art. 86 - quaterdecies - Violazioni sanabili e non sanabili

1. In attuazione dell’articolo 17 quater 2 della l.r. 32/2002, il dirigente della struttura regionale competente accerta se la violazione rilevata in sede di attivazione e svolgimento del tirocinio è di natura sanabile o non sanabile al fine di applicare le misure correttive di cui al medesimo articolo.

2. Per quanto riguarda le disposizioni dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 sulle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini, le violazioni non sanabili si riferiscono:

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Sezione II – Istruzione e formazione tecnica superiore

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710452 6678293
Art. 87 - Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore

N87

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710452 6678294
Art. 87 bis - Commissione d’esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore

1. La commissione d’esame per il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della

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710452 6678295
Art. 88 - Funzioni del Comitato regionale

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710452 6678296
Capo IV - Procedure di rendicontazione, monitoraggio e verifica

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Sezione I - Rendicontazione delle spese
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710452 6678298
Art. 89 - Sistema di riconoscimento delle spese

N87

1. Per gli interventi formativi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) della

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710452 6678299
Art. 90 - Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all’articolo 89, comma 1, lettere a) e b), comunicano “alla Regione”

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710452 6678300
Art. 91 - Verifica dei rendiconti di spesa

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all’articolo 89, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento delle spese sostenute e della definizione del saldo, presentano “alla Regione” N114 il rendiconto finale di spesa.

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710452 6678301
Art. 92 - Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all’articolo 89, comma 1, le

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710452 6678302
Art. 93 - Bilancio consuntivo

1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell’esercizio finanziar

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710452 6678303
Art. 94 - Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

1. Il finanziamento attribuito a un organismo attuatore degli interventi formativi è revocato nei seguenti casi:

a) mancato avvio dell’attività formativa entro i termini previsti dall’amministrazione;

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710452 6678304
Sezione II - Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica
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Art. 95 - Monitoraggio e valutazione degli interventi

N87

1. “La Regione cura” N114 il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la

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710452 6678306
Art. 95 bis - Verifiche degli interventi

1. Tutti gli interventi formativi sono sottoposti ad un sistema di gestione e control

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710452 6678307
TITOLO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

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Capo I - Organismi istituzionali
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Sezione I - Commissione regionale permanente tripartita
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Art. 96 - Composizione della Commissione regionale permanente tripartita

1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all’articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da:

a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;

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710452 6678311
Art. 97 - Nomina e durata in carica

1. La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle “organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni s

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710452 6678312
Art. 98 - Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese

1. I sei compo

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710452 6678313
Art. 99 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese

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Art. 100 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all’ articolo 98, è definito dal maggior numero di iscritti lavorator

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710452 6678315
Art. 101 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è

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710452 6678316
Art. 102 - Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei disabili

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710452 6678317
Art. 103 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative delle imprese

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710452 6678318
Art. 104 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’ articolo 102, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentan

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710452 6678319
Art. 105 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’ articolo 102, le associaz

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710452 6678320
Art. 106 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all’articolo

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710452 6678321
Art. 107 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all’ articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

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710452 6678322
Art. 108 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all’ articolo 105, il dirigente della struttura regionale competente:

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710452 6678323
Art. 109 - Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le “organizzazioni rappresentative delle impre

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710452 6678324
Sezione II - Comitato di coordinamento istituzionale
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710452 6678325
Art. 110 - Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale

1

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710452 6678326
Art. 111 - Nomina e durata in carica
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710452 6678327
Sezione III - Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili
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710452 6678328
Art. 112 - Composizione del Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili

N30

1. Il comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili, di c

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710452 6678329
Art. 113 - Nomina e durata in carica

1. Il Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base

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710452 6678330
Art. 114 - Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro

1. L’organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all’ articolo 112, comma 1, lettera c), N31 è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assu

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710452 6678331
Art. 115 - Criteri e procedura per l’individuazione e la determinazione della rappresentatività dell’organizzazione sindacale dei lavoratori

1. L’organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all’ articolo 112, comma 1, lettera d), N32 è individuata in base al maggior numero di iscritti

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710452 6678332
Art. 116 - Criteri e procedura per l’individuazione e la determinazione della rappresentatività dell’associazione dei disabili

1. L’associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, di cui all’ articolo 112, comma 1, lettera e), N33 è individuata in base al maggior numero degli

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710452 6678333
Capo II - Servizi per l’impiego
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710452 6678334
Art. 117 - Sistema regionale e provinciale per l’impiego

1. Il sistema regionale per l’impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali.

2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servi

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710452 6678335
Art. 118 - Tipologie dei servizi per l’impiego

1. Le tipologie dei servizi per l’impiego si articolano nelle seguenti aree funzionali:

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710452 6678336
Art. 119 - Standard minimi di funzionamento dei servizi

1. Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell’ambito delle aree funzionali individuate nell’ articolo 118 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono:

a) centro per l’impiego:

1) accoglienza:

1.1 prima informazione;

1.2 prima iscrizione e certificazioni;

1.3 autoconsultazione;

2) consulenza e servizi per l’ occupabilità:

2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;

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710452 6678337
Art. 120 - Qualità e omogeneità delle prestazioni

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710452 6678338
Art. 121 - Masterplan regionale dei servizi per l’impiego

1. Per l’individuazione ed il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l’impiego, la Giunta regionale con proprio atto, di concerto con le province, in attuazione dell’accordo per l’individuazione degli stan

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710452 6678339
Capo III - Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati
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710452 6678340
Sezione I - Albo regionale delle agenzie per il lavoro
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710452 6678341
Art. 122 - Articolazione e tenuta dell’albo

1. L’albo di cui all’ articolo 20 bis della l.r. 32/2002 è articol

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710452 6678342
Art. 123 - Soggetti autorizzati con provvedimento regionale

1. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti privati che svolgono attività esclusivamente sul territorio della Regione:

a) le agenzie di intermediazione;

b) le agenzie di ricerca e selezione del personale;

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710452 6678343
Art. 124 - Regime particolare di autorizzazione

1. Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs.

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710452 6678344
Art. 125 - Requisiti per l’autorizzazione regionale

1. I requisiti per lo svolgimento dell’attività di intermediazione sono quelli previsti dall’articolo 4, dall’articolo 5, comma 1 e comma 4, lettere a) e c),del d.lgs. 276/2003.

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710452 6678345
Art. 126 - Iscrizione all’albo

1. L’iscrizione all’albo delle agenzie avviene previa presentazione della richiesta, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su apposi

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710452 6678346
Art. 127 - Autorizzazione provvisoria

1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all’albo, i soggetti interessati richiedono l’autorizzazione provvisoria all’esercizi

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710452 6678347
Art. 128 - Autorizzazione a tempo indeterminato

1. Decorsi due anni dal rilascio dell’autorizzazione provvisoria, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi il dirigente della competente struttura regionale rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell’attività svolta. In attesa del rilascio dell’autorizzazione a tempo indeterminato, l’autorizzazione provvisoria si intende prorogata.

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710452 6678348
Art. 129 - Sospensione e revoca dell’autorizzazione

1. Il dirigente della competente struttura regionale sospende, dandone comunicazione all’agenzia, l’autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non av

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Art. 130 - Competenze professionali

1. Le agenzie di intermediazione devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:

a) almeno quattro unità nella sede principale;

b) almeno due unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;

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Art. 131 - Locali

1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d’ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell&rsqu

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Art. 132 - Pubblicità e trasparenza

1. All’esterno ed all’interno dei locali delle unità organizzative sono indicati in modo visibile g

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710452 6678352
Art. 133 - Comunicazioni

1. Il dirigente della competente struttura regionale comunica tempestivamente agli interessati l’autorizzazione provvisoria all’esecuzione delle attività e l’iscrizione all’albo

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Art. 134 - Divieto di transazione commerciale

1. L’autorizzazione a tempo indeterminato o provvisoria non può essere oggetto di transazione commerciale.

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Sezione II - Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro
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Art. 135 - Definizione di servizi al lavoro

1. Ai fini del presente regolamento, sono definiti servizi al lavoro:

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Art. 136 - Forme di affidamento dei servizi al lavoro

1. La Regione e le province possono affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, di cui all’ articolo 135, mediante la sottoscrizione di una convenzione, secondo i criteri di

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Art. 137 - Articolazione e tenuta dell’elenco

1. L’elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.

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Art. 138 - Requisiti per l’iscrizione dei soggetti privati

1. Possono essere iscritti nell’elenco i soggetti privati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) costituzione in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;

b) sede legale o unità operativa situata nel territorio della Regione;

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Art. 139 - Requisiti per l’iscrizione dei soggetti pubblici

1. Possono essere iscritti nell’elenco i soggetti pubblici che siano in possesso dei seguenti requisiti:

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Art. 140 - Locali

1. I soggetti accreditati devono essere in possesso di locali ed attrezzature d’ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell&rsq

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Art. 141 - Competenze professionali

1. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un’esperienza professionale di durata non inferiore

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Art. 142 - Procedura per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro

1. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell&rsqu

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Art. 143 - Domanda di accreditamento

1. I soggetti che intendono essere iscritti nell’elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro sono tenuti a presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La domanda d

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Art. 144 - Iscrizione nell’elenco

1. La Regione, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139, accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente e l

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Art. 145 - Durata dell’iscrizione e rinnovo

1. Il soggetto accreditato resta iscritto nell’elenco per due anni dalla data d

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Art. 146 - Sospensione e revoca dell’accreditamento

1. La Regione o la provincia competente sospendono, dandone comunicazione all’interessato, l’iscrizione nell’elenco dei soggetti che risultino non avere ottemper

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Art. 147 - Comunicazioni

1. La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l’iscrizio

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Art. 148 - Divieto di transazione commerciale

1. L’accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale.

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Sezione III - Disposizioni comuni
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Art. 149 - Divieto di oneri in capo ai lavoratori

1. È fatto divieto alle agenzie per il lavoro autorizzate e agli operatori pub

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Art. 150 - Tutela dei dati personali

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditat

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Art. 151 - Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditat

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Art. 152 - Monitoraggio statistico e valutazione

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditat

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Capo IV - Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
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Art. 153 - Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che intendono svolgere le a

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Art. 154 - Procedura per il raccordo pubblico e privato

1. Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di manodopera possono operare, ai sensi dell’ articolo

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Art. 155 - Convenzioni per l’incentivazione del raccordo pubblico e privato

1. La convenzione quadro di cui all’ articolo 154, comma 2 prevede:

a) l’assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione di durata non inferiore a sei mesi, nel caso previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 276/2003;

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Art. 156 - Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio

1. I lavoratori svantaggiati, assunti con contratto di somministrazione a norma dell’articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003, decadono dai trattamenti di mobilità, dall’indennità di d

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Art. 157 - Decadenza dallo stato di disoccupazione

1. Gli altri lavoratori svantaggiati decadono dallo stato di disoccupazione:

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Art. 158 - Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione

1. Al verificarsi dei casi di decadenza, indicati dagli articoli 156 e 157, l’agenzia di somministrazione provvede a segnalare il nominativo del lavoratore al servizio

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Art. 159 - Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili

1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 276/2003, le province stipulano una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavor

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Art. 160 - Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

1. Per stipulare con le province convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, le cooperative sociali indicate all’ articolo 159 e i loro consorzi devono:

a) essere iscritte nell’albo regionale delle cooperative sociali previsto dall&rsquo

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Art. 161 - Requisiti oggettivi per la stipula delle convenzioni per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

1. La convenzione quadro di cui all’ articolo 159, comma 2 deve indicare:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i lavoratori svantaggiati o disabili da inserire al lavoro in cooperativa, applicando per i disabili quanto disposto dall’ articolo 159 comma 4;

c) un periodo di prova per il lavoratore svantaggiato o disabile comunque non superiore a quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;

d) la durata delle commesse, che non può essere inferiore a due anni;

e) le modalità per la presentazione dell’attestazione del valore complessivo della commessa mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dalla cooperativa o dal consorzio e dall’impresa conferente;

f) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative e i loro consorzi al fine di verificare il rapporto tra le singole commesse e i rapporti di lavoro instaurati;

g) per i lavoratori disabili la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini della copertura della quota di riserva;

h) il limite di percentuale massima di copertura della quota d’obbligo per l’impresa conferente riconosciuta con la convenzione, pari al 20 per cento;

i) la riduzione della quota d’obbligo per l’impresa conferente corrispondente al periodo di durata delle commesse;

l) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili.

2. La determinazione del coefficiente di calcolo di cui al comma 1, lettera g) viene effettuata dividendo l’importo complessivo di ciascuna commessa per il costo mensile/annuale del lavoro di un addetto calcolato sulla base del contratto collettivo di lavoro di categoria applicato dalle cooperative sociali, maggiorato del 30 per cento per i costi generali d’impresa. Su richiesta delle parti la provincia può aumentare tale maggiorazione, in relazione ai costi caratteristici dei beni e servizi oggetto della commessa.



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Testo coordinato con modifiche fino al D.P.G.R. 28/R/2012.

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