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Circ. Ass.R. Sicilia 25/05/2012, n. 1292

Linee guida per il regolamento aziendale per l’organizzazione e la gestione della sicurezza e salute nelle aziende sanitarie della Regione siciliana ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i..
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[Premessa]




Con il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, R si è data attuazione all’art. 1 della legge n. 123 del 3 agosto 2007 R per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, medi

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Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed in

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Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il regolamento trova applicazione in tutte le attività lavorative svolte dall’Azienda.

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Art. 3 - Luoghi di applicazione

Il presente regolamento si applica in tutte le strutture e articolazioni aziendali in cui opera perso

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Art. 4 - Competenze e responsabilità

Il presente regolamento, in ossequio a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, individua le seguenti figure chiamate ai più significativi compiti:

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Art. 5 - Datore di lavoro

Ai sensi dell’art. 2, lett. b), del decreto legislativo n. 81/08, il direttore generale è il datore di lavoro.

Il direttore generale mantiene il ruolo di datore di lavoro ove non si avvale di quanto previsto dall’art. 2, lett. b), del decreto legislativo n. 81/08.

Ai fini di garantire una uniformità e unitarietà nell’organizzazione della sicurezza aziendale in tutte le aziende sanitarie è opportuno che il direttore generale mantenga il ruolo di datore di lavoro.

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Art. 6 - Dirigente

Ai sensi dell’art. 2, lett. d), del decreto legislativo n. 81/08, il “dirigente” è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura della delega conferitagli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

A titolo esemplificativo il “dirigente”, così come definito, potrebbe essere individuato nel:

- direttore di dipartimento;

- direttore di distretto;

- direttore di presidio sanitario;

- direttore di struttura complessa.

Il “dirigente”, responsabile dell’attuazione dei vari adempimenti, nell’ambito della specifica posizione di organizzazione aziendale e del lavoro, ha la responsabilità di applicare e di fare applicare ai lavoratori ad essi sottoposti tutti gli obblighi previsti dall’art. 18 del decreto legislativo n. 81/08:

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Art. 7 - Delega di funzioni

Il datore di lavoro può delegare tutte le funzioni attribuitegli dall’art. 18 del decreto legislativo n. 81/08, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 17 del decreto legislativo n. 81/08 e cioè:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

- la redazione del documento

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Art. 8 - Sub delega

Il delegato, a sua volta, può sub delegare solo specifiche funzioni in materia di salute e sic

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Art. 9 - Preposto

Ai sensi dell’art. 2, lett. e), del decreto legislativo n. 81/08, il “preposto” è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

A titolo esemplificativo possono assumere le funzioni di preposto le seguenti posizioni funzionali:

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Art. 10 - Servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione, come definito all’art. 2, comma 1, lett. l), del decreto legislativo n. 81/08 è organizzato secondo le indicazioni della circolare assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010 “Linee guida sull’assetto organizzativo e funzionale dei SS.PP.PP. delle strutture sanitarie della Regione siciliana”.

Il responsabile SPP nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 33 del decreto legislativo n. 81/08, programma e coordina la sicurezza nell’ambito delle strategie politiche elaborate dalla direzione generale.

Organizza e controlla la gestione della sicurezza globale, propone la specifica attività formativa ed informativa, la consulenza e assistenza, quale tessuto connettivo fondamentale affinché la politica della sicurezza

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Art. 11 - Medico competente

Ai sensi dell’art. 2, lett. h), del decreto legislativo n. 81/08, il “medico competente” è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81/08, con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per tutti gli altri compiti previsti dal citato decreto.

Organizza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente, attraverso visite mediche ed accertamenti, preventivi e periodici ai fini dell’idoneità dei lavoratori alla mansione specifica.

Gli accertamenti ritenuti necessari dal medico competente comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio.

Partecipa alla valutazione del rischio, alla stesura del documento di valutazione dei rischi ed adempie, comun

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Art. 12 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati dai lavoratori secondo modalità previste nell’art. 47 del decreto legislativo n. 81/08, con le funzioni e i compiti stabiliti nell’art. 50 del decreto legislativo n. 81/08, che così recita:

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, al

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Art. 13 - Obblighi dei lavoratori

Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 81/08:

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devo

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Art. 14 - Medico autorizzato

Al medico autorizzato sono demandati i compiti previsti dal decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i. in

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Art. 15 - Esperto qualificato

L’esperto qualificato assicura la sorveglianza fisica per le attività disciplinate dal d

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Art. 16 - Servizio tecnico

Il servizio tecnico è incaricato di:

- attuare gli interventi strutturali ed impiantistici programmati, provvedendo affinché gli ambienti di lavoro, gli impianti e le attrezzature di lavoro siano adeguati alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l’edilizia sanitar

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Art. 17 - Servizio di ingegneria clinica

Il servizio di ingegneria clinica è incaricato di:

- provvedere ai collaudi di accettazione delle apparecchiature elettromedicali, prima dell’entrata in esercizio delle stesse nelle varie unità operative, verificandole in riferimento alla normativa CEI di riferimento e accertando che siano corredati delle cer

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Art. 18 - Settore provveditorato ed economato

Il servizio provveditorato ed economato è incaricato in collaborazione con il SPP e il M.C. di:

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Art. 19 - Servizio di farmacia

Il servizio di farmacia in collaborazione con il SPP e il M.C.:

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Art. 20 - Direzione sanitaria di presidio ospedaliero e di distretto nelle diverse articolazioni aziendali

- Svolge compiti di generale orientamento, attuazione e monitoraggio degli aspetti igienico-sanitari;

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Art. 21 - Servizio gestione risorse umane

- Fornisce al M.C. e al SPP i nominativi dei nuovi assunti e la loro collocazione per i provvedimenti

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Art. 22 - Servizio formazione aziendale

- Assicura la rispondenza degli interventi formativi aziendali al programma di gestione per la sicure

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Art. 23 - Schema tipo degli adempimenti e delle relative competenze

Adempimenti

Competenze

Valutazione dei rischi e DVR

Datore di lavoro, RSPP, M.C.

Nomina RSPP e M.C.

Datore di lavoro

Squadra di emergenza e attuazione P. di emergenza

Direttore medico di presidio ospedaliero

Verbali delle riunioni art. 35

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Art. 24 - Verifiche interne

Sono obbligatorie ogni qualvolta avvenga una variazione delle attività o del luogo di lavoro in cui esse

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Art. 25 - Norma finale

Il regolamento deve essere aggiornato ogni qualvolta si rilevano importanti e significative variazion

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