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Deliberaz. G.R. Lombardia 18/04/2012, n. IX/3298

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

Con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 01/07/2014, n. X/2031

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[Premessa]




LA GIUNTA REGIONALE


Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare l’articolo 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Considerato l’art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 8-bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, che prevede la ripartizione tra Regioni e Province autonome degli obiettivi di quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili che abroga le precedenti direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che recepisce, come vincolante l’obiettivo, assegnato allo Stato italiano, di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire al 2020 pari a 17 per cento;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Ricordato che il suddetto decreto interministeriale:

- in base al paragrafo 18, conferisce la facoltà per le regioni, qualora necessario, di adeguare le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (3 ottobre 2010);

- in base al paragrafo 17.2 le regioni emanano atti di programmazione delle energie rinnovabili congruenti con la quota minima loro assegnata dallo Stato (burden sharing), in attuazione dell’art. 2 comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Considerato che Regione Lombardia, con propria d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10622, ha inteso favorire lo sviluppo delle rinnovabili, anticipando lo Stato anche in assenza della ripartizione a scala regionale dell’obiettivo nazionale (burden sharing), con l’emanazione di proprie Linee guida per autorizzare gli impianti per la produzione di energia da fonte rinno

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia. Attuazione delle Linee guida nazionali per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER)


Parte I - Oggetto


1.1 Campo di applicazione

Il presente atto stabilisce, ai sensi del decreto interministeriale (Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali) 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (in seguito Linee Guida Nazionali) e del d.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, le procedure per ottenere i titoli abilitativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di suddetti impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

Inoltre il presente documento concorre alla costruzione del PEAR che, ai sensi dell’art. 30 della l.r. 26/2003, analizza i fabbisogni energetici regionali e determina le linee di azione per lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate.

Le presenti Linee Guida saranno seguite da un documento tecnico contenente approfondimenti sulla modalità di applicazione della normativa.

La normativa vigente prevede che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi siano realizzabili in alternativa mediante le seguenti procedure:

- il procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, così come modificato dall’art 5 comma 2 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28. L’autorizzazione è rilasciata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, dalla Provincia territorialmente competente, ai sensi dell’art. 28 comma 1 lett. e bis) della l.r. 26/2003 e s.m.i., fatta salva la competenza di Regione Lombardia per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione e di impianti innovativi ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. c), c-bis) e c-ter) della l.r. 26/2003 e il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative a grandi derivazioni d’acqua ai sensi del r.d. 1775/1933 e dell’art. 44 comma 1 lett. h) della l.r. 26/2003. L’Autorizzazione Unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

- la Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell’art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del d.lgs. 28/2011 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

La procedura prevede che il titolo abilitativo sia rilasciato dal Comune territorialmente competente, in seguito ad una dichiarazione presentata dal proponente l’impianto circa la sussistenza dei requisiti di legge, mediante un provvedimento espresso reso entro un termine regolato dai commi 2 e 3 dell’art. 2 della l. 241/1990 (30 giorni), ovvero, qualora siano necessari atti di assenso non rientranti nella competenza comunale, mediante un provvedimento espresso reso entro il termine regolato dal comma 3 dell’art. 14-ter della l. 241/1990.

Ai sensi del comma 9 dell’art 6 del d.lgs. 28/2011 Regione Lombardia estende, fino alla potenza nominale di 1 MWe, la soglia di applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata graduando tale possibilità in relazione alle diverse tecnologie, fonti energetiche e potenze da installare. In particolare per gli impianti fotovoltaici la Procedura Abilitativa Semplificata è adottata per gli impianti realizzati su barriere acustiche fino alla soglia di 1 MWe di picco, per gli impianti ad inseguimento (i cui moduli sono montati su strutture mobili fissate al terreno) fino alla soglia di 200 kWe di picco. Per gli impianti eolici la Procedura Abilitativa Semplificata è adottata per gli impianti che non rispettano i requisiti indicati ai paragrafi 10.1 e 11.7 delle Linee Guida Nazionali (d.m. 10/9/2010) per una potenza di picco compresa tra 50 kWe e 200 kWe.;

- la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) del d.p.r. 380/2001.

Ai sensi del comma 11 dell’art 6 del d.lgs. 28/2011 Regione Lombardia estende il regime della Comunicazione agli impianti fotovoltaici da installare sugli edifici, graduando tale possibilità in relazione alla potenza ed alle caratteristiche degli impianti e agli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili fino alla potenza nominale di 50 kWe, graduando tale possibilità in relazione alla potenza ed alle caratteristiche degli impianti. In particolare per gli impianti fotovoltaici la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera è adottata per gli impianti, con superficie dei moduli inferiore a quella del tetto, realizzati su tetti piani di edifici siti fuori dalla zona A) di cui al d.m. Lavori Pubblici n. 1444/1968 per qualsiasi potenza installata, per gli impianti aderenti o integrati nelle coperture delle pensiline site al di fuori della zona A) di cui al d.m. Lavori Pubblici n. 1444/1968 con potenza di picco inferiore ad 1 MWe. Per gli impianti eolici la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera è adottata per gli impianti che non rispettano i requisiti indicati ai paragrafi 10.1 e 11.7 delle Linee Guida Nazionali (d.m. 10/9/2010) per una potenza di picco inferiore o uguale a 50 kWe.

La realizzazione e l’esercizio delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti (inclusi la costruzione e l’esercizio dell’impianto di connessione alla rete di distribuzione dell’energia elettrica) sono autorizzati all’interno delle procedure di Autorizzazione Unica e Procedura Abilitativa Semplificata. La Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera non è invece titolo abilitativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di rete per la connessione alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, che devono essere autorizzati ai sensi dell’art. 4, ovvero dell’art. 7 nel caso di procedura abbreviata, della l.r. 52/1982.

Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) oggetto del presente documento sono di seguito indicati:



TABELLA 1 - TIPOLOGIE IMPIANTI OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO


impianti eolici

impianti solari fotovoltaici

impianti a biomassa

impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas

impianti idroelettrici


Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte idraulica (impianti idroelettrici) le procedure di autorizzazione all’installazione e all’esercizio ai sensi dell’art. 12 commi 3 e 4 del d.lgs. 387/2003 sono attivate solo all’ottenimento della concessione che segue il procedimento di cui al regolamento regionale n. 2/2006 e s.m.i.

Ai fini di promuovere l’aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili in quantità proporzionata agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2009/28/CE da raggiungere nel 2020, il d.lgs. 387/2003 incentiva l’immissione nel Sistema Elettrico Nazionale dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati tramite fonti rinnovabili.

Vi sono comunque condizioni per cui è imprescindibile realizzare impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili non fisicamente connessi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica. Si ritiene che anche questi impianti concorrano al raggiungimento degli obiettivi nazionali di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e dei relativi obiettivi regionali declinati attraverso il meccanismo del burden sharing.

Pertanto anche gli impianti di produzione di energia elettrica fisicamente non connessi, mancanti cioè dell’impianto di rete per la connessione (funzionamento in isola), sono autorizzati con le procedure di Autorizzazione Unica, di Procedura Abilitativa Semplificata e di Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera.

La Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera non è titolo abilitativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di rete per la connessione alla rete di distribuzione dell’energia elettrica che deve essere autorizzata ai sensi dell’art. 4, ovvero dell’art. 7 nel caso di procedura abbreviata, della l.r. 52/1982.

A partire dalla data di pubblicazione del presente documento sul BURL e fino alla messa a regime delle procedure informatizzate per la gestione degli iter amministrativi dell’Autorizzazione Unica e della Comunicazione di Edilizia Libera, la documentazione progettuale relativa agli impianti autorizzabili con le suddette procedure è prodotta in formato cartaceo in un unico originale destinato all’Amministrazione procedente. Alle altre amministrazioni la documentazione progettuale è trasmessa su supporto informatico (CD Rom). L’Amministrazione procedente mette a disposizione, per consultazione verso gli altri Enti che partecipano al procedimento la versione cartacea.

Solo con il decreto regionale di attivazione della suddette procedure informatizzate, la documentazione è prodotta esclusivamente in formato elettronico ed è caricata sul sistema informativo regionale che gestisce gli iter istruttori.

Per la Procedura Abilitativa Semplificata, a partire dalla data di pubblicazione del presente documento sul BURL, i dati e le informazioni progettuali saranno prodotte in formato cartaceo in un unico originale destinato all’Amministrazione procedente oltre che su supporto informatico (CD Rom). L’Amministrazione procedente mette a disposizione, per consultazione verso gli altri Enti che partecipano al procedimento la versione cartacea.

Con la pubblicazione del decreto regionale di attivazione della procedura informatica, i dati e le informazioni saranno caricati solo in formato elettronico sul sistema informativo regionale e l’invio della documentazione all’Amministrazione comunale avverrà esclusivamente on line. Alla stessa stregua l’iter istruttorio da parte del Comune avverrà in modalità esclusivamente telematica.


Parte II - Disposizioni generali


2.1 Definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

a) energia da fonti rinnovabili: definizione di cui all’art. 2 lett. a) del d.lgs. 28/2011 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

b) biomassa: ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. e) del d. lgs. 28/2011, è la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti da verde pubblico e privato e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

c) biogas: rientrano in questa categoria i gas di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. 387/2003: “gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”. Il biogas è costituito da una miscela di gas (con composizione formata indicativamente da: metano in percentuali mediamente comprese tra il 50% e l’80%, idrogeno molecolare, anidride carbonica) prodotto dalla fermentazione batterica anaerobica di residui organici provenienti da rifiuti, vegetali in decomposizione, carcasse animali, liquami zootecnici o fanghi di depurazione, scarti dell’agro-industria;

d) modifica di impianto: qualsiasi intervento sul ciclo tecnologico atto a modificare il funzionamento dell’impianto stesso, oppure sostituzione di macchine, di apparecchiature e/o parti d’impianto;

e) modifica sostanziale di impianto: secondo quanto previsto dall’art. 5 del d. lgs. 28/2011 sono considerati modifiche sostanziali gli interventi sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti o sulle opere connesse, a prescindere dalla potenza nominale - per gli impianti fotovoltaici a prescindere dalla potenza di picco - che comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi. Per gli impianti alimentati a biomasse, bioliquidi e biogas sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali o totali che modifichino la potenza termica installata o il combustibile rinnovabile utilizzato, oppure, ai sensi dell’art. 268 Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., quegli interventi che comportino una modifica qualitativa delle emissioni o un’alterazione della convogliabilità delle stesse. La modifica sostanziale comporta un nuovo procedimento autorizzativo;

f) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore prodotto, secondo quanto previsto dall’art. 268 comma 1 lett. ff) del d. lgs. 152/06 e s.m.i.;

g) impianto di co-combustione: impianto di combustione che produce energia elettrica utilizzando sia fonti rinnovabili, sia fonti non rinnovabili;

h) centrale ibrida: centrale che produce energia elettrica utilizzando sia fonti rinnovabili, sia fonti non rinnovabili;

i) potenza elettrica: la potenza attiva nominale lorda dell’impianto riferita alla somma delle potenze elettriche attive nominali dei generatori che costituiscono l’impianto. Per potenza attiva nominale di un generatore si considera la massima potenza attiva calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo;

j) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato per la portata massima di combustibile bruciato all’interno del focolare, secondo quanto previsto dall’art. 283 comma 1 lett. f) del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

k) potenza termica nominale dell’impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore (P.C.I.) del combustibile utilizzato per la portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, così come dichiarata dal produttore, espressa in Watt termici o suoi multipli, secondo quanto previsto dall’art. 268 comma 1 lett. hh) del d. lgs. 152/06 e s.m.i.;

l) cogenerazione: processo integrato di produzione combinata e simultanea di energia elettrica, eventualmente anche di energia meccanica, e di energia termica che garantisce un risparmio di energia primaria rispetto alle produzioni separate, secondo i criteri e le modalità stabilite dal d.m. 4/8/2011 e dalla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 42/02 e s.m.i.

Ai fini autorizzativi un impianto è valutato come cogenerativo se, a partire da una qualsivoglia combinazione di fonti primarie di energia e con riferimento a ciascun anno solare, presenta un Indice di Risparmio Energetico (IRE) ed il suo Limite Termico (LT) superiori a valori limite, fissati nella deliberazione stessa e soggetti ad aggiornamenti periodici. Il valore del rendimento globale dell’unità cogenerativa è definito al punto 5.2 dell’Allegato II del d. lgs. 4/8/2011. È ammesso indicare nel progetto la stima della quantità di calore utile sulla base dei dati di potenza certificati dal Costruttore e la stima del numero di ore equivalenti di funzionamento nell’anno solare. Il progetto deve dimostrare l’effettivo utilizzo del calore prodotto dal processo principale (riscaldamento/raffrescamento, utilizzo nel ciclo produttivo). Per effettivo utilizzo si applica il punto 5.5. dell’Allegato II del d.m. 4/8/2011;

m) energia elettrica qualificabile come cogenerativa: la direttiva 2004/8/CE precisa che:

- la produzione di energia elettrica da unità di produzione combinata di energia elettrica e calore con turbina a vapore a contropressione, turbina a gas con recupero termico, motore a combustione interna, microturbine, motori Stirling e celle a combustibile sia da ritenere interamente energia elettrica qualificabile come cogenerativa se dette unità presentano un rendimento di primo principio annuo almeno pari al 75%;

- la produzione di energia elettrica da unità di produzione combinata di energia elettrica e calore a ciclo combinato con recupero di calore e con turbina a vapore con condensazione e spillamento sia da ritenere interamente energia elettrica qualificabile come cogenerativa se dette unità presentano un rendimento di primo principio annuo almeno pari all’80%;

n) cogenerazione ad alto rendimento: cogenerazione il cui coefficiente di rendimento, dato dal rapporto tra la resa energetica che ne deriva e combustibile introdotto, caratteristico per ogni tipo di macchina operatrice, è stabilito dai criteri e dalle modalità contenute nel d. lgs. 20/2007 e nelle successive normative di settore;

o) fango: i residui derivanti dai processi di depurazione:

- delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili (art. 2, comma 1, lettera g, ed art. 28, comma 7, d. lgs. 152/1999 - acque reflue domestiche ed assimilate);

- delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi (devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui sopra);

- delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili in quanto ad idoneità all’uso agricolo;

p) fango stabilizzato: fango che ha perso le caratteristiche originarie di putrescibilità mediante l’applicazione di trattamenti di digestione aerobica od anaerobica (da cui risulti un abbattimento minimo delle sostanze volatili - S.S.V. - del 20%) o, in alternativa, trattamenti chimici o termici. Per l’abbattimento si consideri la seguente relazione ΔS.S.V % =


dove S.S.V1 = % S.S.V. sul secco fango fresco, S.S.V2 = % S.S.V. sul secco fango stabilizzato, S.S.V = 100·(1-(R600ºC/R105ºC)) con R105ºC= residuo secco a 105°C, R600ºC= residuo secco a 600°C;

q) fango igienizzato: fango che, a seguito di idoneo trattamento (es. compostaggio, trattamento chimico, biologico, termico, con radiazioni), ha un contenuto di agenti patogeni (caratteristiche microbiologiche) per l’uomo e per gli animali entro i limiti indicati nella Tabella 2 di cui al punto 7.4.2;

r) digestato: ai sensi della norma UNI 10458 “Impianti per la produzione di gas biologico (biogas)” è la biomassa stabilizzata in uscita (effluente) dal processo di digestione anaerobica;

s) digestato igienizzato: digestato che ha un contenuto di agenti patogeni (caratteristiche microbiologiche) per l’uomo e per gli animali entro i limiti indicati nella Tabella 2 di cui al punto 7.4.2;

t) olio vegetale: ai sensi della sezione 4 dell’Allegato X Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. è il materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole;

u) grasso animale: ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009, è un prodotto ottenuto da uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi lavorazione di sottoprodotti di origine animale;

v) bioliquidi: ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. h) del d. lgs. 28/2011 sono combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto. Per scopi energetici si intende la produzione di elettricità, riscaldamento e raffreddamento. Ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. 28/2011 e degli artt. 1 comma 6 e 2 comma 6 del d. lgs. 55/2011, è necessario dimostrare la sostenibilità dei bioliquidi mediante la presentazione di una relazione che specifichi le emissioni di gas serra prodotte durante l’intero ciclo di vita degli stessi.


2.2 Principi generali inerenti l’attività di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 del d. lgs. 79/1999 la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di energia elettrica ed è attività liberalizzata nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico di cui al medesimo d. lgs.

Regione Lombardia organizza i presupposti per consentire ai vari soggetti, pubblici e privati, di svolgere, in condizioni di uguaglianza, l’attività di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, nel rispetto della legislazione esistente in materia di tutela ambientale.

A tal fine e in applicazione del punto 1.2 delle Linee Guida Nazionali, Regione Lombardia concilia le politiche di tutela dell’ambiente con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili a lei assegnata dallo Stato (burden sharing), in applicazione dell’art. 2, comma 167 della l. 244/2007, come modificato dall’art. 8-bis della l. 13/2009 di conversione del d.l. 208/2008. Regione Lombardia individua le aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili per accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di detti impianti sul restante territorio regionale.

Pertanto ai sensi del punto 1.2 delle Linee Guida Nazionali, le Amministrazioni competenti per materia alla tutela del territorio, ambiente, paesaggio (Province, Comuni o Unioni dei Comuni, Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi) non possono in via generale porre nei propri provvedimenti limitazioni, restrizioni o divieti di tipo generale volti a rallentare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Successivamente alla pubblicazione dell’atto regionale di individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili le Amministrazioni sopra richiamate conformano i propri atti (i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, i Piani di Coordinamento dei Parchi e i Piani di Governo del Territorio) sulla base delle disposizioni contenute nell’atto regionale.

Fino alla individuazione delle predette aree non idonee, per i procedimenti in corso eventuali restrizioni o divieti di realizzazione di singoli progetti sono valutati nell’ambito dello specifico procedimento autorizzativo, basando l’istruttoria su criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità e sulle restrizioni, limitazioni e/o sui divieti presenti negli esistenti Documenti di pianificazione territoriale sovracomunale.


2.3 Opere connesse e infrastrutture di rete

Ai fini dell’applicazione del punto 3.1 delle Linee Guida Nazionali, Regione Lombardia adotta le definizioni contenute nella deliberazione 4 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 “Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)”.

In particolare:

- connessione è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;

- Gestore di rete è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica;

- impianto di produzione è l’insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell’energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l’edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l’insieme, funzionalmente interconnesso, delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e dei gruppi di generazione dell’energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi;

- impianto per la connessione è l’insieme degli impianti realizzati, a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L’impianto per la connessione è costituito dall’impianto di rete per la connessione e dall’impianto di utenza per la connessione; tale definizione deriva dalle Norme CEI 0-16 (2° ed. 2008) “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”, punto 3.29;

- impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del Gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione (derivata da CEI 0-16 p.to 3.30);

- impianto di utenza per la connessione è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente;

- punto di connessione (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o di trasmissione e l’impianto di utenza per la connessione, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell’energia elettrica (CEI 0-16 punto 3.45). Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell’energia elettrica.

Stanti le definizioni soprarichiamate, Regione Lombardia precisa che il procedimento di Autorizzazione Unica per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili, di cui all’art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003, autorizza sia l’impianto di utenza per la connessione, sia l’impianto di rete per la connessione. Pertanto nel caso di realizzazione, modifica o spostamento del tratto di linea costituente l’impianto di rete per la connessione, se con tensione inferiore o uguale a 150 kV, il progetto dell’impianto deve contenere la documentazione tecnica di cui alla l.r. 52/1982, consegnato attraverso il preventivo redatto dal Gestore di rete, ovvero la STMG di cui alla deliberazione 4 agosto 2010 - ARG/elt 125/10.

Secondo il punto 3.1 delle Linee Guida Nazionali, nel caso di grandi impianti o di elevate concentrazioni territoriali di impianti, al fine di ridurre gli impatti delle infrastrutture di rete sull’ambiente e sul paesaggio ed ottimizzare i costi relativi alla connessione elettrica, il Gestore di rete può, sulla base di un’apposita istruttoria, ottimizzare i costi relativi alla connessione elettrica e realizzare una stazione di raccolta per dispacciare l’energia elettrica prodotta (ad esempio la cabina primaria 132/15 kV). In tal caso la stazione di raccolta è considerata impianto di rete per la connessione e, nel caso di dismissione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non è soggetta al vincolo di ripristino dello stato originario.

Ai fini dell’applicazione del punto 3.4 delle Linee Guida Nazionali, non sono considerati opere connesse i tratti aggiuntivi della rete di distribuzione necessari a trasportare l’energia elettrica prodotta da uno o più impianti situati in una determinata area del territorio, di cui alla lett. z) dell’Allegato A della l.r. 5/2010.

Inoltre per il punto 3.2 delle Linee Guida Nazionali non rientrano tra le opere connesse le linee elettriche con tensione superiore a 150 kV o appartenenti alla RTN gestita da Terna S.p.A. e incluse nel piano di sviluppo della RTN, ai sensi del d.m. 98/2005.

Il d. lgs. 387/2003 ha riconosciuto al produttore la possibilità di realizzare l’impianto di rete necessario per l’attivazione della connessione alla rete per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infatti all’art. 14, comma 2 lett. d) ha disposto che sia l’AEEG ad emanare direttive per stabilire “le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore di rete deve adottare, al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; per i casi in cui il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che il gestore deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione”. L’AEEG ha quindi disciplinato con successive delibere tale facoltà (da ultimo al punto 8.7 della delibera n. 125/10), stabilendo altresì che, una volta costruito, l’impianto di rete per la connessione realizzato dal produttore venga acquisito dal Gestore di rete. Pertanto l’impianto di rete per la connessione entra a far parte della rete di distribuzione nazionale/RTN che lo utilizza per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione/trasmissione di energia elettrica.

Pertanto, in base a quanto predetto, l’impianto di rete per la connessione, se funzionale a connettere utenze terze, anche passive, non è soggetto al vincolo di ripristino dello stato originario in caso di dismissione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.


2.4 Oneri informativi a carico del Gestore di rete

Ai fini dell’applicazione del punto 4.1 delle Linee Guida Nazionali i Gestori di rete trasmettono, con cadenza quadrimestrale e in formato elettronico, a CESTEC S.p.A. i dati circa le soluzioni di connessione e i loro relativi aggiornamenti (STMG di cui alla deliberazione AEEG ARG/elt/99/08) degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili accettate dal soggetto che realizza l’impianto. Regione Lombardia, in collaborazione con i Gestori, provvede alla predisposizione e pubblicazione dei dati che integrano il Registro degli impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili.


2.5 Trasparenza amministrativa

Ai fini dell’applicazione del punto 6.1 delle Linee Guida Nazionali, Regione Lombardia istituisce, all’interno del proprio Sistema Informativo Regionale ENergia e Ambiente (SIRENA) una sezione dedicata al Registro degli impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili (FER). La sezione FER di SIRENA contiene l’elenco degli impianti realizzati distinti per tipologia impiantistica. Per il popolamento del Registro e il suo aggiornamento, le Province e i Comuni lombardi trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno alla Società CESTEC S.p.A. le informazioni relative allo stato dei titoli abilitativi rilasciati (Autorizzazione Unica, Procedura Abilitativa Semplificata, Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera) o in corso di procedimento secondo modalità che saranno comunicate nel documento tecnico di appendice alle presenti Linee guida.

CESTEC S.p.A. provvede ad incrociare i dati trasmessi da Province e Comuni con le informazioni trasmesse dai Gestori di rete ai sensi del precedente punto 2.4 al fine di estrapolare informazioni energetiche aggregate a livello regionale, provinciale e comunale.

La sezione FER SIRENA rende disponibili alla consultazione pubblica i dati in esso contenuti nel rispetto delle vigenti leggi in materia di trattamento dei dati sensibili (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003 e al fine di ottenere l’avvio del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica, le Province rendono disponibile sul proprio sito web il modello di istanza da presentare, nonché l’elenco della documentazione tecnica costituente il progetto da allegare all’istanza sulla base dei contenuti del punto 4.1 del presente documento. Regione Lombardia predispone i modelli dell’istanza e del provvedimento di Autorizzazione Unica. Le Province indicano altresì le modalità e i termini di conclusione dei procedimenti che concorrono all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica, e specificano un elenco indicativo delle competenze degli altri enti tenuti ad esprimersi nell’ambito del procedimento. Inoltre le Province rendono altresì disponibili, anche tramite propri siti web, le informazioni sui vincoli territoriali e ambientali atte a facilitare il proponente l’intervento a predisporre il progetto dell’impianto, nonché i provvedimenti di Autorizzazione Unica rilasciati.


2.6 Monitoraggio

Ai fini dell’applicazione del punto 7.1 delle Linee Guida Nazionali, Regione Lombardia, tramite la propria Società CESTEC S.p.A., redige e trasmette entro il 31 marzo di ogni anno ai competenti Ministeri, la relazione ivi indicata riferita all’anno precedente sulla base dei dati acquisiti nella sezione FER di SIRENA.


2.7 Oneri istruttori

Ai fini dell’applicazione del punto 9.1 delle Linee guida nazionali e ai sensi dell’art. 6 comma 9 del d. lgs. 28/2011 di recepimento della direttiva 28/2009/CE, per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili assoggettati ai procedimenti di Autorizzazione Unica e di Procedura Abilitativa Semplificata Regione Lombardia individua gli oneri istruttori a carico del proponente l’impianto:

1) gli oneri istruttori sono finalizzati a coprire le sole spese istruttorie sostenute dall’Amministrazione procedente per l’espletamento del procedimento unico;

2) gli oneri non sono comprensivi di eventuali ulteriori tariffazioni e di eventuali diritti di segreteria connessi ad attività di altri Enti e delle imposte di bollo;

3) gli oneri istruttori non possono configurarsi come misure compensative;

4) gli oneri istruttori sono pari al massimo allo 0,03% dell’importo dell’investimento per la costruzione dell’impianto e del relativo impianto per la connessione alla rete di trasmissione/distribuzione dell’energia elettrica. L’importo dell’investimento è indicato al punto 4.1 lettera l) sottopunto 6. Pertanto l’importo massimo degli oneri istruttori è calcolato moltiplicando il valore complessivo dell’investimento per 0,0003.


Parte III - Regime giuridico delle autorizzazioni

I titoli abilitativi per gli interventi di costruzione, esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (impianti FER), nonché le relative opere ed infrastrutturazione e connessione di detti impianti alla rete nazionale di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica sono suddivisi in:

1) Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL), di cui all’art. 6 del d.p.r. 380/2001 e al punto 12 delle Linee Guida Nazionali;

2) Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), di cui all’art. 6 comma 1 del d. lgs. 28/2011;

3) Autorizzazione Unica (AU), di cui all’art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003.

Ai sensi delle modifiche introdotte dall’art 11 della l.r. 11/2011 e in attuazione della facoltà concessa dall’art. 6 comma 9 e comma 11 del d. lgs. 28/2011, Regione Lombardia:

- estende, fino alla soglia di potenza nominale di 1 MW elettrico, il campo di applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata per gli impianti FER, in relazione alle diverse tecnologie, fonti energetiche e potenze da installare, come specificato nel punto 3.3;

- estende il regime della Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera agli impianti fotovoltaici da installare sugli edifici e fabbricati, in relazione alla potenza ed alle caratteristiche degli impianti, come specificato nel punto 3.1;

- estende, fino alla soglia di potenza nominale di 50 kW elettrici, il regime di Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera per le restanti categorie di impianti FER, in relazione alle diverse tecnologie e fonti energetiche, come specificato nel punto 3.1.


3.1 Interventi in Edilizia Libera soggetti a Comunicazione di inizio lavori

Sono interventi in edilizia libera e pertanto assoggettati ad una semplice comunicazione di inizio lavori di inizio lavori gli interventi di seguito elencati e riportati nei quadri sinottici dell’Allegato 2.

Fotovoltaico

Su edifici - Tetti piani

1) Impianti fotovoltaici su tetti piani di edifici esistenti non ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), aderenti o integrati nel tetto dell’edificio, indipendentemente dalla capacità di generazione.

2) Impianti fotovoltaici su tetti piani di edifici esistenti, non aderenti o non integrati nel tetto dell’edificio oppure aderenti o integrati nei tetti di edifici ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati:

- realizzati su edifici siti al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla capacità di generazione;

- realizzati su edifici o impianti industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.

3) Impianti fotovoltaici su tetti piani di edifici esistenti per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati:

- realizzati su edifici siti al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe;

- realizzati su edifici o impianti industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.

Su edifici - Tetti non piani

4) Impianti fotovoltaici su tetti non piani di edifici esistenti non ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), aderenti o integrati nel tetto dell’edificio, indipendentemente dalla capacità di generazione.

5) Impianti fotovoltaici su tetti non piani di edifici esistenti, non aderenti o non integrati nel tetto dell’edificio oppure aderenti o integrati nei tetti di edifici ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati: - realizzati su edifici siti al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe;

- realizzati su edifici o impianti industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe;

6) Impianti fotovoltaici su tetti non piani di edifici esistenti per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati:

- realizzati su edifici siti al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe;

- realizzati su edifici o impianti industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.

Su edifici - Frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze

7) Impianti fotovoltaici su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici esistenti o in sostituzione di elementi architettonici di edifici:

- realizzati su edifici siti al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe;

- realizzati su edifici o impianti industriali siti all’interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.

Su pensiline

8) Impianti fotovoltaici su pensiline esistenti site al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, non realizzate in ampi spazi aperti ovvero realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultino collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d’uso:

- aderenti o integrati nelle coperture delle pensiline e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 1 MWe;

- non aderenti o non integrati nelle coperture delle pensiline e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.

Su serre

9) Impianti fotovoltaici su serre, aderenti o integrati nelle coperture o nelle pareti delle serre, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura o delle pareti e i cui componenti non modificano la sagoma della serra stessa, realizzati su serre esistenti non ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), indipendentemente dalla capacità di generazione.

10) Impianti fotovoltaici su serre, non aderenti o non integrati nelle coperture o nelle pareti delle serre, o con differente inclinazione o differente orientamento rispetto alla copertura o alle pareti, o i cui componenti modificano la sagoma della serra stessa, oppure aderente o integrato nelle coperture di serre ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella della superficie della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati:

- realizzati su serre esistenti site al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.

11) Impianti fotovoltaici su serre per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella della superficie della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati: - realizzati su serre esistenti site al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.

Biomasse - Bioliquidi - Biogas

12) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non alimentati da rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all’articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i:

- operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione inferiore a 50 kWe;

- realizzati in edifici o impianti industriali esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.

Eolico

13) Impianti eolici costituiti da un singolo generatore installato su tetto di edificio esistente, con altezza complessiva inferiore o uguale a 1,5 metri e diametro inferiore o uguale a 1 metro, realizzati su edifici non ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), indipendentemente dalla capacità di generazione.

14) Impianti eolici realizzati in edifici o impianti industriali esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.

15) Impianti eolici per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 50 kWe.

16) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;

- installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;

- per le quali sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi;

- per le quali sia prevista da parte del soggetto titolare la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione.

Idroelettrico

17) Impianti idroelettri

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676883 1892303
Allegato 1 - Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico

1. autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2. autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE;

3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, di competenza della regione o della provincia;

4. autorizzazione agli scarichi rilasciata dall’autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

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676883 1892304
Allegati 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Parte di provvedimento in formato grafico

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