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Deliberaz. G.R. Sardegna 23/02/2012, n. 9/28

Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e dell’elenco degli operatori economici. Approvazione documenti del gruppo di lavoro interassessoriale.
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[Premessa]



L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica richiama la deliberazione n. 15/17 del 13 aprile 2010, con la quale si è deciso di istituire un gruppo di lavoro interassessoriale deputato all’elaborazione della disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dell’elenco degli operatori economici.

L’Assessore evidenzia che nell’ottica di semplificazione, efficienza ed armonizzazione dei processi di acquisto dei beni e servizi e del contenimento della spesa, si è reso opportuno elaborare una disciplina unica per tutte le strutture dell’Amministrazione regionale, evitando inutili duplicazioni.

Al fine di attivare la massima collaborazione interassessoriale attraverso l’apporto di competenze differenti che consentissero di far emergere le variegate esigenze di acquisto di tu

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Allegato A - Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce” e dell’elenco degli operatori economici

PARTE I

Art. 1 - Oggetto e fonti normative

1. Il presente atto disciplina il ricorso al sistema delle acquisizioni in economia di forniture e di servizi da parte dell’Amministrazione regionale in applicazione dell’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 R “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito “Codice dei contratti”) e del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 R “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (di seguito “Regolamento”).

2. Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione i principi del “Codice dei contratti” e del “Regolamento”, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto” e del codice civile.

3. Le disposizioni del presente atto sono finalizzate ad assicurare che gli affidamenti in economia avvengano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, rotazione, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e dei principi sul procedimento amministrativo.


Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente atto si applica alla Presidenza e a tutti gli Assessorati dell’Amministrazione.


Art. 3 - Modalità di acquisizione in economia

1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere eseguite mediante:

- amministrazione diretta;

- cottimo fiduciario;

- in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte in cottimo fiduciario;

- affidamento diretto.

2. Nell’amministrazione diretta, le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale dell’Amministrazione o eventualmente assunto per l’occasione.

3. Nel cottimo fiduciario, le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a terzi, selezionati tramite l’Elenco degli operatori economici della Regione Sardegna, di seguito denominato “Elenco”, ovvero tramite indagine di mercato. 4. Si può procedere all’acquisizione dei servizi in economia in forma mista quando motivi tecnici ne rendano necessaria l’esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nel presente atto.

5. L’affidamento diretto può essere utilizzato nei casi previsti dall’articolo 9.

6. Il ricorso all’affidamento in economia è inoltre consentito nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.


Art. 4 - Limiti di applicazione (importi, clausola di adeguamento, divieto di frazionamento)

1. Le procedure per l’acquisizione dei beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia massima prevista dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e in relazione alle voci di spesa di cui all’allegato denominato “Allegato B – Albero merceologico”. Nessuna acquisizione di servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e consentire l’applicazione delle procedure per gli acquisti in economia.

2. Tale soglia è adeguata automaticamente secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 248 del Codice dei contratti.


Art. 5 - Responsabile del procedimento

1. Per ogni procedimento finalizzato all’acquisizione di beni o servizi in economia è nominato un responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il responsabile del procedimento, salvo diversa indicazione, è il Dirigente competente per materia avente capacità di spesa che adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi finali.

3. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato negli avvisi e negli inviti ai sensi dell’articolo 12 del presente atto.


Art. 6 - Procedura in amministrazione diretta

1. Nell’amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l’occasione, utilizzando mezzi propri dell’Amministrazione o appositamente noleggiati e acquisendo le eventuali forniture di beni e/o servizi che si dovessero rendere necessari, nel rispetto del presente atto e delle norme vigenti in materia di contratti pubblici.


Art. 7 - Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario

1. Per l’acquisizione di servizi o forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti, e comunque entro il limite indicato all’articolo 4, comma 1 del presente atto, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

2. Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

3. I soggetti economici sono individuati tramite l’”Elenco” degli operatori economici previsto dalla parte seconda del presente atto o, qualora ne ricorrano le condizioni, secondo il procedimento individuato all’articolo 8 “Indagine di mercato”.

4. Le acquisizioni in economia di beni e servizi mediante cottimo fiduciario sono aggiudicate con il criterio del prezzo più basso o con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto.

5. Le condizioni dell’affidamento sono indicate nella lettera di invito.


Art. 8 - Indagine di mercato

1. Per l’esecuzione degli interventi in economia, il responsabile del procedimento pr

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Allegato B - Albero merceologico

Parte di provvedimento in formato grafico

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