FAST FIND : GP9321

Sent. C. Cass. civ. 14/10/2011, n. 21222

636683 636683
Appalti ll.pp. - Revisione prezzi - Decorrenza - Portata - Conseguenze - Computo revisionale - Modalità di calcolo.

In tema di appalti di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 33, comma 3, legge 28 febbraio 1986 n. 41, la facoltà di procedere alla revisione prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell’intera anticipazione ricevuta. Pertanto, ai fini del computo revisionale, vanno esclusi i lavori eseguiti nel primo anno e l’intera anticipazione ricevuta ed i relativi importi non vanno sommati, ma sovrapposti, così che l’anticipazione resta assorbita se l’importo dei lavori eseguiti in detto arco temporale è superiore al suo ammontare, mentre, se è inferiore, resta assorbita per la quantità concorrente e per il residuo va aggiunta all’importo dei lavori eseguiti, così restando sottratta alla revisione.

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino