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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ass.R. Sicilia 21/12/2011, n. 1285
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[Premessa] |
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Titolo IX - capo III del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. |
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PremessaA seguito degli incontri periodici con i responsabili dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ( |
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Campo di applicazioneFermo restando quanto previsto dalla legge n. 257/92, le imprese che intendono effettuare lavori di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto presso edifici, strutture, apparecchi e impianti, mezzi di trasporto, compreso lo smaltimento ed il trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, devono adeguare la loro attività a quanto previsto nel titolo IX - capo |
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Lavori non soggetti a “notifica”La commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 81/08, ha approvato, in data 19 gennaio 2011, il documento “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (ESEDI)”, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’articolo 249 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.., diffuso tramite circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2011 e pubblicata nel sito www.lavoro.gov.it. Nei casi di “ESEDI” (acronimo di “Esposizioni sporadiche di debole intensità”) non si applicano gli artt. 250 (notifica preliminare), 251, comma1 (particolari misure di prevenzione e protezione in materia di amianto), 259 (sorveglianza sanitaria) e 260, comma 1 (iscrizione nel registro degli esposti) del D.Lgs. n. 81/2008. Le superiori esenzioni si applicano a condizione che le attività lavorative espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto e le cui condizioni espositive risultano generare un rischio il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio definito accettabile per la popolazione generale, come stabilito dall’OMS (WHO, 2000). Le attività “ESEDI” vengono identificate nelle lavorazioni che vengono effettuate: a. per un massimo di 60 ore l’anno; b. per non più d |
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Lavori soggetti a “notifica” ex art. 250 del D.Lgs. n. 81/08La notifica va inviata allo S.Pre.S.A.L. dell’ASP territorialmente competente, a cura del datore di lavoro dell’impresa incaricata dell’attività di rimozione, prima dall’inizio delle seguenti tipologie di lavori, senza alcuna limitazione in termini di quantità e durata delle lavorazioni: a) Attività di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili: a1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse; a2) riparazione di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari; a3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature); a4) spostamento non traumati |
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Lavori soggetti al “piano di lavoro” ex art. 256 del D.Lgs. n. 81/08Nei lavori, non compresi nei precedenti casi n. 1) e n. 2), che comportano la demolizione o la rimozione di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché mezzi di trasporto, dovrà essere predisposto un piano di lavoro. Il datore di lavoro, quindi, almeno trenta giorni prima di eseguire una delle sopra indicate attività, dovrà predisporre e trasmettere allo S.Pre.S.A.L. dell’ASP territorialmente competente un piano di lavoro atto a prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) anagrafica completa del committente e dell’impresa esecutrice; b) luogo ove i lavori verranno effettuati; c) natura dei lavori, data d’inizio e loro durata presumibile; d) numero di lavoratori impegnati in cantiere; e) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione d |
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Certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall’amianto (ex punto 6 dell’allegato al D.M. 6 settembre 1994)Per ottenere la certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall’amianto in matrice friabile, finalizzata ad assicurare che le aree interessate possono essere rioccupate con sicurezza, occorre redigere apposita istanza da parte del proprietario del bene bonificato o del datore di lavoro dell’imp |
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Controllo dell’esposizione e valore limite (art. 253 del D.Lgs. n. 81/08)In tutti i lavori comportanti esposizione al rischio amianto, le imprese esecutrici devono assicurarsi del mantenimento del rispetto del valore limite di 0,1 fibra per cm³ nell’aria dell’ambiente di lavoro mediante misurazioni periodiche. Queste misurazioni devono essere eseguite durante i lavori e, a seconda della tipologia di intervento (lavori di rimozione amianto in mat |
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Informazione e formazione dei lavoratori (artt. 257 e 258 del D.Lgs. n. 81/08)I lavoratori adibiti ad attività di demolizione o rimozione, ai sensi di quanto sancito dall’art. 258 del D.Lgs. n. 81/08, devono essere in possesso dell’attestato di formazione professionale previsto dall’art. 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.R |
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Sorveglianza sanitaria - Registro esposti - Cartella sanitaria (art. 259 del D.Lgs. n. 81/08)I lavoratori esposti a rischio amianto, salvo nei casi di esposizione definita sporadica e di breve durata (ESEDI), devono essere avviati a sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario deve comprendere, così come indicato all’art. 259 del D.Lgs. n. 81/08, una visita preventiva prima dell’immissione al lavoro e visite periodiche, stabilite dal medico competente con giusta motivazione. |
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