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Regolam. R. Marche 16/01/2012, n. 1

Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi.
Con le modifiche introdotte da:
- Reg. R. 14/04/2014, n. 1
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Art. 1 - (Beni e servizi)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 R (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi di importo "inferiore alla soglia indicata dall’articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo medesimo" N1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento e nell’articolo 125 del d.lgs. 163/2006 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I, II, III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 R - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

2. Fanno parte dei beni di cui al comma 1:

a) carta, stampati, registri, generi di cancelleria, francobolli, marche ovvero valori bollati, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche in formato digitale, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, rilegatura di libri e pubblicazioni;

b) cassette di pronto soccorso, vestiario antinfortunistico o altro materiale occorrente per la sicurezza aziendale;

c) tappezzerie, indumenti da lavoro e accessori, nonché prodotti necessari alla loro riparazione;

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Art. 2 - (Amministrazioni aggiudicatrici)

1. Il presente regolamento si applica alle strutture della Giunta regionale per l’acquisizione di beni e servizi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze, salvo quanto disposto dal successivo comma 2.

2. Alle procedure per l’acquisizione dei beni cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g), h) e I), nonch&eacut

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Art. 3 - (Responsabile del procedimento)

1. Contestualmente alla decisione di avvio di ogni procedimento di acquisizione in economia, i soggetti di cui all’articolo 2 provvedono alla nomina di un responsabile del procedi

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Art. 4 - (Avvio del procedimento di spesa)

1. L’avvio delle procedure di acquisizione di beni e di servizi in economia deve essere preceduto dal decreto del dirigente della struttura competente che, ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 163/2006, individua:

a) il responsabile del procedimento;

b) l’oggetto della prestazione;

c) la modalità di acquisizione;

d) il quadro economico complessivo della spesa, l’importo a base della procedura e i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze che vanno tenuti distinti dal predetto importo base e non sono soggetti a ribasso;

e) la copertura finanziaria;

f) i termini del procedimento;

g) i requisiti da possedere per l’ammissione alla procedura, ai sensi degli articoli 38, 39, 41 e 42 del d.lgs. 163/2006;

h) i criteri di valutazione delle offerte.

2. Per quanto concerne i requisiti di cui al comma precedente relativi agli articoli 39,41,42 del d. Igs. n. 163/2006, l’iscrizione "all’elenco disciplinato dall’articolo"N1 10 costituisce presunzione d’idoneità alla prestazione corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, basata su dichiarazioni e autocertificazioni degli operatori economici interessati, rilasciate ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000.

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Art. 5 - Modalità di acquisizione

N81. Le procedure di acquisto in economia dei beni e servizi previsti nel presente regolamento non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui all’articolo 124 del d.lgs. 163/2006.

2. I soggetti di cui all’articolo 2 assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando l’efficienza dell’azione ammini-strativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. L’acquisizione di beni e servizi deve avvenire assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione. I provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6 devono esplicitare le modalità con le quali, nella singola fattispecie, è assicurato tale rispetto.

3. L’acquisizione di beni e servizi in economia è effettuata nell’ordine tramite:

a) ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;

b) verifica della possibilità di adesione a convenzione Consip attiva;

c) procedura negoziata previo esperimento di indagine di mercato o previa consultazione dell’elenco di cui all’articolo 10, secondo la disciplina dettata dal presente regolamento.

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Art. 6 - (Adempimenti propedeutici all’esecuzione della prestazione)

1. L’amministrazione aggiudicatrice, previa verifica ed approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, adotta il decreto di aggiudicazione definitiva nel rispetto del termine indicato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve contenere l’espressa riserva e il con

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Art. 7 - (Modifiche in corso di esecuzione del contratto)

1. L’amministrazione aggiudicatrice può richiedere la variazione dei contratti stipulati nei casi e nei modi previsti dal contratto

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Art. 8 - (Garanzie)

1. Nelle procedure di acquisizione in economia di importo a base di affidamento fino a 20.000,00 euro, comprensivo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, è possibile prevedere che l’offerta non sia corredata della garanzia di cui all’articolo 75 del d.lgs. 163/2006 e che l’aggiudicatario non sia obbligato a costituire la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del d.lgs. medesimo.

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Art. 9 - (Elenco dei fornitori)

N13

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Art. 10 - (Elenco di operatori economici dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria)

1. È istituito uno specifico elenco di operatori economici per l’affidamento in economia dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e degli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori e le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 100.000 euro.

2. L’elenco di cui al comma 1 è costituito e tenuto dalla sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 163/2006, che provvede al suo aggiornamento con cadenza annuale. "L’elenco è costituito mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie speciale - Contratti pubblici, nei siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del d.lgs. 163/2006 con le modalità ivi previste, nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico della Regione, nonché nel profilo del committente. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale."N10

3. "L’avviso per la costituzione dell’elenco di cui al comma 1 contiene in particolare:" N11

a) la suddivisione dell’elenco nelle sezioni, classifiche e categorie di cui ai commi 4 e 5;

b) i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti per poter essere iscritti;

c) l’obbligo per i soggetti richiedenti di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.

3 bis. L’iscrizione nell’elenco costituisce presunzione d’idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto. L’iscrizione non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. N6

3 ter. L’aggiornamento dell’elenco avviene previa presentazione di specifica domanda e correlata documentazione, secondo la disciplina del presente regolamento. A tal fine i soggetti iscritti devono comunicare ogni variazione dei dati dichiarati ai fini dell’iscrizione entro trenta giorni dal verificarsi della variazione medesima.N6

4. L’elenco di cui al comma 1 è articolato nelle seguenti sezioni:

a) supporto all’attività del dirigente responsabile della programmazione;

b) supporto all’attività del responsabile del procedimento;

c) progettazione;

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Art. 11 - (Registro degli affidamenti)

N14

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Art. 12 - (Disposizioni transitorie)

1.

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Art. 13 - (Abrogazione)

1. Sono abrogati gli articoli del CAPO I - Acquisizione in economia di beni e servizi- e del CAPO III

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Allegato A (Art.10, comma5)


TABELLA 1 - (CATEGORIE)


CATEGORIE GENERALI

OG 1

Edifici civili e industriali

OG 2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG 3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG 4

Opere d’arte nel sottosuolo

OG 5

Dighe

OG 6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti. opere di irrigazione e di evacuazione

OG 7

Opere marittime e lavori di dragaggio

OG 8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG 9

Impianti per la produzione di energia elettrica

OG 10

Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione dell’energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OG 11

Impianti tecnologici

OG 12

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG 13

Opere di ingegneria naturalistica

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