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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 18/02/2011
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 18/02/2011
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 18/02/2011
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[Premessa]Il Direttore generale per il trasporto pubblico locale Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto&r |
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Art. 1. - Generalità1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili che, agli effetti di tali disposizioni, sono raggrupp |
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Art. 2. - Direttore e Responsabile dell'Esercizio1. Agli effetti dell'art. 90 del D.P.R. n. 753/80 e per quanto attiene alla sicurezza dell'esercizio, a ciascuno degli impianti delle categorie A, B1 e B2 considerati all'art. 1 deve essere preposto un Direttore dell'Esercizio, a ciascuno degli impian |
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Art. 3. - Funzioni del Direttore dell'Esercizio1. Le norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80 stabiliscono gli speciali adempimenti, riguardanti tutte le categorie ovvero determinati tipi di impianti, che devono essere espletati dal Direttore dell'Esercizio ai fini della sicurezza. 2. Il Direttore dell'Esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, 93 e 102, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 e, in particolare: 1) ad abilitare, su proposta del Capo Servizio, gli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, secondo quanto previsto dalle apposite norme emanate in applicazione dell'art. 9, terzo e qua |
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Art. 4. - Funzioni del Responsabile dell'Esercizio1. Le norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80 stabiliscono gli speciali adempimenti, riguardanti tutte le categorie o determinati tipi di impianti, che devono essere espletati dal Responsabile dell' Esercizio ai fini della sicurezza. 2. Il Responsabile dell'Esercizio provvede inoltre alle fun |
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Art. 5. - Incombenze dell'Assistente Tecnico1. L'Assistente Tecnico eventualmente designato dall'azienda esercente in relazione all'art. 90, comma 2, del D.P.R. n. 753/80, nonché in relazione all'art. 4 ed all'art. 7, comma 2, del presente decreto assume le seguenti incombenze e provvede a i seguenti adempimenti agli effetti degli articoli 100 e 102 del D.P.R. n. 753/80: 1) abilitazione, su proposta del Responsabile dell'Esercizio, degli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio e predisposizione di quanto necessario per l'addestramento professionale di tali agenti; 2) programmazione e predisposizione, d'intesa con il Responsabi |
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Art. 6. - Obblighi dell'azienda esercente1. In relazione agli obblighi ed alle incombenze poste a carico dell'azienda esercente dagli articoli 6, 7, primo comma, 10, quarto comma, 12, secondo comma, 89, 91, primo e secondo comma e 94, ultimo comma, del D.P.R. n. 753/80, la medesima azienda esercente deve provvedere in particolare: 1) a fornire, secondo quanto concor |
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Art. 7. - Requisiti del Direttore dell'Esercizio e del Responsabile dell'Esercizio1. Ai fini della sicurezza, per poter espletare le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, l'interessato deve essere riconosciuto idoneo in base alle disposizioni del presente decreto e possedere i seguenti requisiti: 1) Requisiti tecnicoprofessionali: a) per il Direttore dell'Esercizio di impianti di categoria A , B1 e B2: laurea in ingegneria (conseguita a seguito di corso quinquennale) ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione A), nonché esp |
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Art. 8. - Documentazione per il riconoscimento dell'idoneità per il Direttore dell'Esercizio e per il Responsabile dell'Esercizio1. Per ottenere il riconoscimento dell'idoneità alla funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, l'interessato presenta presso l'U.S.T.I.F. territorialmente competente per la sua residenza (per i residenti delle province e regioni autonome la domanda è presentata presso uno degli U.S.T.I.F. delle regioni confinanti) apposita domanda su carta legale, precisando la categoria di impianti richiesta ed allegando la seguente documentazione: |
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Art. 9. - Accertamento dell'idoneità tecnica1. Quando sussistono i presupposti stabiliti al precedente art. 8, l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza per gli interessati ad espletare le funzioni di Direttore o di Responsabile dell'Esercizio è accertata dalla D.G.T.P.L. con le procedure indicate nel presente articolo e, in particolare: a) per coloro che sono in possesso dei requisiti tecnico professionali stabiliti all'art. 7, comma 1: mediante colloqui |
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Art. 10. - Patentino di idoneità1. A seguito dell'esito favorevole del colloquio di cui all'art. 9, la D.G.T.P.L. o l'U.S.T.I.F. rilasciano all'interessato il patentino di idoneità, in bollo e conforme al modello allegato III al presente decreto, per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio per gli impianti della categoria richiesta. 2. Il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di una categoria è valido anche per gli impianti di altre categorie, secondo la seguente cla |
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Art. 11. - Conferma di validità del patentino di idoneità1. La validità del patentino di idoneità di cui all'art. 10 è soggetta a conferm |
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Art. 12. - Sospensione e revoca del patentino di idoneità1. Indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite all'art. 11, qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici per chi espleta la funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, l'U.S.T.I.F. può disporre in qualunque momento che l'interessato venga sottoposto a visita di revisione, fissando all'uopo il termine di trenta giorni. 2. In relazione all'eventuale esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita di revisione, l'U.S.T.I.F. provvede, rispettivamente, a sospendere o a revocare il patentino di idoneità, segnalando il fatto alla D.G.T.P.L. 3. La sospensione &egr |
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Art. 13. - Documentazione per richiedere l'assenso od il nulla osta per la nomina del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio1. Per il rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 per la nomina del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio di un impianto, l'azienda esercente presenta all'U.S.T.I.F. apposita domanda su carta legale, allegando i seguenti documenti forniti dalla persona proposta: 1) patentino di idoneità (anche in fotocopia autenticata) ovvero certificato di idoneità rilasciato ai sensi del D.M. n. 1533; |
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Art. 14. - Rilascio, sospensione e revoca dell'assenso o del nulla osta tecnico - Deroghe1. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni amministrative degli organi statali, l'assenso di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 per la nomina del Direttore o del Responsabile dell'Esercizio è rilasciato, se sussistono tutti i necessari presupposti (ivi compreso il controllo del peso complessivo U.C.I. dichiarato) stabiliti dal presente decreto, dalla D.G.T.P.L. La medesima Direzione Generale accorda, se del caso ed in relazione a quanto stabili |
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Art. 15. - Pluralità di incarichi di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio1. La stessa persona può esercitare le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio per più impianti, anche se esercitati da aziende diverse, con le limitazioni e modalità, nonché alle condizioni stabilite ai successivi commi del presente articolo, agli effetti dell'art. 89, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80. 2. La stessa persona che espleta le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio può svolgere anche le mansioni di Assistente Tecnico, con le limitazioni stabilite ai successivi commi. 3. La stessa persona non può cumulare le funzioni di Direttore dell'Esercizio e di Responsabile dell'Esercizio. 4. Il numero massimo degli impianti di ogni categoria ai qua |
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Art. 16. - Sostituzione del Direttore o del Responsabile dell'Esercizio1. Quando debba provvedersi alla sostituzione del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio di un impianto, per iniziativa dell'azienda esercente,per rinunzia dell'interessato o per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di età, l'azienda esercente o l'interessato medesimo ne danno comunicazione scritta all'U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali o enti locali per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, almeno novanta giorni prima della cessazione dell'incarico. 2. Comunque, ove il limite di età del Diret |
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Art. 17. - Sostituto del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio1. Il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio nomina, entro novanta giorni dall'incarico, previo benestare dell'azienda esercente, un sostituto di sua fiducia abilitato per la stessa categoria, in conformità con quanto stabilito ai precedenti articoli 7, 8 e 9, al quale affida temporaneamente le pro |
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Art. 18. - Assistente Tecnico1. L'Assistente Tecnico che l'azienda esercente deve designare ai sensi dell'art. 90, quarto comma del D.P.R. n. 753/80, ove intenda avvalersi della facoltà ivi prevista, deve possedere l'abilitazione di cui all'art. 10 quanto meno per la medesima categoria, ed età non inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni. |
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Art. 19. - Sostituzione dell'Assistente Tecnico1. Ai fini della sicurezza, l'U.S.T.I.F. può in qualunque momento revocare il gradimento per l'Assistente Tecnico di un impianto, richiedendone all'azienda esercente la |
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Art. 20. - Disposizioni transitorie1. Per coloro che già esercitano le funzioni di Direttore dell'Esercizio, Responsabile dell'Esercizio ed Assistente Tecnico all'entrata in vigore della presente norma, il calcolo U.C.I. effettuato secondo le disposizioni precedentemente in vigore resta invariato per la situazione pregressa; in caso di nuove nomine si provvederà al nuovo calcolo U.C.I., da effettuare per tutti gli impianti secondo le disposizioni di cui all'art. 15 |
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Art. 21. - Abrogazioni1. Sono abrogati il decreto ministeriale n. 1533 del 5 giugno 1985 nonché le correlate disposi |
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ALLEGATO IREQUISITI FISICI PRESCRITTI PER ESPLETARE LE FUNZIONI DI DIRETTORE O DI RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO |
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Prescrizioni generali1. Coloro che aspirano ad espletare le funzioni di direttore o di responsabile dell' esercizio devono possedere sana costituzione, nonché i requisiti fisici indicati nella tabella seguente. 2. Nelle visite per l'accertamento iniziale dell' idoneità, coloro che non raggiungo |
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TABELLA DEI REQUISITI FISICI
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ALLEGATO IIPROGRAMMA D'ESAME PER L'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ TECNICA PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE O DI RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO |
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GeneralitàGli argomenti compresi nel programma d'esame vanno riferiti alla categoria di impianti per la quale l'interessato richiede l'accertamento della propria idoneità tecnica. Il contenuto di tali argomenti va adeguato alla funzione richiesta dall'interessato. Programma di esame 1) Nozioni sulla normativa amministrativa e tecnica relativa alla concessione, alla costruzione ad all'esercizio degli impianti a fune. 2) Nozioni tecniche di carattere generale attinenti |
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ALLEGATO IIIMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI IN BOLLO Ufficio…………………………………… Patentino di idoneità per l’espletamento delle funzioni di Direttore dell’Esercizio (*) ____________________________ Responsabile dell’Esercizio Per i servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili. Codice …/…/… Visto il decreto ministeriale ………………………………….. Ai sensi dell’art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e dell’art. 10 del predetto decreto |
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