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Lett. Circ. Min. Interno 02/05/2006, n. 497

Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante: "Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’art. 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239".
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[Premessa]



A seguito dell’emanazione del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128,

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Allegato - Decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 52, legge 23 agosto 2004, n. 239

Il decreto legislativo in materia di GPL, promulgato dal Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74, in data 29 marzo 2006, dà attuazione alla delega contenuta nella legge 23 agosto 2004, n. 239 R e reca il riordino delle norme relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gpl, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di gpl in recipienti.

Lo spirito delle disposizioni contenute nel decreto legislativo è quello di garantire un ulteriore innalzamento degli standard di sicurezza e di qualità del servizio reso al consumatore finale di GPL.

Il decreto legislativo prevede, nelle diverse disposizioni, alcuni adempimenti che devono essere attuati sia dalle aziende distributrici di GPL, che dai gestori degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL.

Al fine di meglio evidenziare i diversi termini entro i quali devono essere posti in essere i nuovi adempimenti previsti dal decreto legislativo in argomento, si riportano di seguito le scadenze stabilite dal provvedimento, con l’invito a codeste Associazioni di categoria a volerne dare la più ampia diffusione tra i propri iscritti ed associati.

1. Dal 30 marzo 2006, data di entrata in vigore del decreto, l’importo del deposito cauzionale infruttifero che deve essere versato dall’utente, a garanzia della restituzione della bombola, deve essere adeguato a quanto stabilisce l’articolo 10 del decreto legislativo, vale a dire a 6 euro.

2. entro 60 giorni

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