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D. Leg.vo 06/11/2007, n. 194

Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) che ne dispone l'abrogazione.

In vigore dal 10/11/2007.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 18/05/2016, n. 80

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[Premessa]


N1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1. - Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente decreto disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature definite all'articolo 3 e prescrive la conformità delle apparecchiature a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica.

2. Il presente decreto non si applica:

a) alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;

b) ai prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (C

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Art. 2. - Vigilanza del mercato, controllo degli apparecchi che entrano nel mercato dell'Unione ed individuazione delle autorità competenti

N5

1. Agli apparecchi si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

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Art. 3. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:

a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso;

b) apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, “messo a disposizione del mercato”N4 come unità funzionale indipendente, destinato all' “utilizzatore”N6 finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:

1) i componenti o “sottounità”N6 destinati ad essere integrati in un apparecchio dall' “utilizzatore”N6 finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;

2) gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse;

c) impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;

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Art. 4. - Messa a disposizione sul mercato o messa in servizio

N8

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Art. 5. - Impianti fissi

N5

1. Gli apparecchi che sono stati messi a disposizione sul mercato e che possono essere integrati in impianti fissi sono soggetti a tutte le pertinenti disposizioni relative agli apparecchi previ

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Art. 6. - Libera circolazione delle apparecchiature

N5

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 2 non ostacolano, per motivi relativi alla compatibilità elettromagnetica, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature conformi al presente decreto. Le disposizioni del presente decre

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Art. 7. - Requisiti essenziali

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Art. 7-bis - Obblighi dei fabbricanti

N9

1. All'atto dell'immissione dei loro apparecchi sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II o all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 9. Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di c

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Art. 7-ter - Rappresentanti autorizzati

N9

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli o

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Art. 7-quater - Obblighi degli importatori

N9

1. Gli importatori immettono sul mercato solo apparecchi conformi.

2. Prima di immettere un apparecchio sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 9. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'apparecchio, che quest'ultimo sia accompagnato dai document

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Art. 7-quinquies - Obblighi dei distributori

N9

1. Quando mettono un apparecchio a disposizione sul mercato, i distributori si comportano applicando con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto.

2. Prima di mettere un apparecchio a disposizione sul mercato i distri

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Art. 7-sexies - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

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61131 2835754
Art. 7-septies - Identificazione degli operatori economici

N9

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61131 2835755
Art. 8. - Presunzione di conformità delle apparecchiature

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Capo II - Apparecchi
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Art. 9. - Procedure di valutazione della conformità

N5

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Art. 9-bis - Dichiarazione di conformità UE

N9

1. La dichi

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Art. 10. - Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della stessa

N5

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61131 2835760
Art. 11. - Informazioni sull'uso dell'apparecchio

N5

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Capo III - Vigilanza e sanzioni
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Art. 12. - Funzioni delle autorità competenti e procedura a livello nazionale per gli apparecchi che presentano rischi

N8

1. Le autorità competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno i seguenti compiti:

a) controllare le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio per verificarne la rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 7;

b) individuare situazioni di incompatibilità elettromagnetica, al fine della loro risoluzione, in particolare nei casi di radiodisturbi;

c) adottare le misure di cui all'articolo 13 e informarne la Commissione europea.

2. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza, il responsabile dell'immissione degli apparecchi nel mercato o il responsabile dell'installazione dell'impianto fisso predispone e mantiene a disposizione delle autorità competenti la documentazione rispe

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Art. 13. - Procedura di salvaguardia dell'Unione

N5

1. Nel caso in cui l'operatore economico interessato non prende le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al all'articolo 12, comma 9, le autorità di vigilanza del mercato fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione degli apparecchi sul mercato nazionale, per ritirarli da tale mercato o per richiamarli, nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed a cura e spese del soggetto destinatario del provvedimento. Nel caso di impianto fisso le autorità competenti provvedono ad adottare le opportune misure cautelari ed il fermo amministrativo dell'impianto. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tal

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Art. 13-bis - Non conformità formale

N9

1. Fatto salvo l'articolo 12, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

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Art. 14. - Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica

N5

1. Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico è individuato e designato quale autorità di notifica nazionale responsabile dell'istituzione ed esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo sugli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 14-ter.

2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformità ai fini dell'autorizzazione e

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Art. 14-bis - Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità

N9

1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.

2. L'organismo di valutazione della conformità è disciplinato a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dall'apparecchio oggetto di valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di apparecchi sottoposti alla sua valutazione può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli apparecchi sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso degli apparecchi valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organism

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Art. 14-ter - Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

N9

1. Un organismo not

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Art. 14-quater - Domanda e procedura di notifica, modifiche delle notifiche e contestazione delle competenze degli organismi notificati

N9

1. L'organismo di valutazione della conformità stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.

2. La domanda di autorizzazione e di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dell'apparecchio per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che l'organismo di

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Art. 14-quinquies - Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni

N9

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato III.

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Art. 14-sexies - Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

N9

1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento:

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Art. 15. - Sanzioni

1. Chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione.

2. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunqu

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61131 2835772
Art. 16. - Disposizioni finanziarie

1. Alle attività di designazione e di rinnovo degli organismi di cui all'articolo 14, ai controlli successivi sui medesimi organismi ed ai controlli successivi dei prodotti sul mercato, si applicano le disposizioni di cui all'articol

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Art. 17. - Norma di rinvio

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61131 2835774
Capo IV - Disposizioni finali
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Art. 18. - Entrata in vigore e abrogazioni

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61131 2835776
Art. 19. - Disposizioni transitorie e finali

1. Le apparecchiature oggetto della direttiva 2004/108/CE immesse sul mercato prima d

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Allegato I - Requisiti essenziali

(Art. 7, comma 1)

N15


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Allegato II - Modulo A: Controllo interno della produzione

(Art. 9, comma 1, lettera a))

N15


1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del presente allegato e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli apparecchi in questione soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.


2. Valutazione della compatibilità elettromagnetica

Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilità elettromagnetica degli apparecchi, sulla base dei pertinenti fenomeni, al fine di sodd

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61131 2835779
Allegato III

(Art. 9, comma 1, lettera b))

N15


PARTE A - MODULO B: ESAME UE DEL TIPO

1. L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un apparecchio, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale apparecchio rispetta i requisiti essenziali di cui al punto 1 dell'allegato I.

2. L'esame UE del tipo è effettuato mediante una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'apparecchio effettuata esaminando la documentazione tecnica di cui al punto 3, senza esame di un campione (tipo di progetto). Può essere limitato ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali quali precisati dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

3. Il fabbricante presenta una domanda di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve specificare nel dettaglio gli aspetti dei requisiti essenziali per i quali è richiesto un esame e contenere:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c) la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell'apparecchi

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Allegato IV - Dichiarazione di conformità UE (n. xxxx)

N14

(Art. 9-bis, comma 2)

N15

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Allegato V-IX

N16


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