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Circ. Ag. Entrate 06/02/2007, n. 6/E

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Nuovi poteri degli uffici in materia di accertamento ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
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[Premessa]



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Premessa

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 24

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Art. 35

- comma 21: ha integrato l'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, R con l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito, e ha integrato il successivo comma 498, prevedendo una specifica sanzione amministrativa in caso di occultazione, anche parziale, del corri

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Art. 36

- comma 2: ha chiarito la portata della locuzione di area fabbricabile;

- comma 15: ha modificato l'agevolazione prevista per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, limitandola a quelli diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata

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Parte prima: l'accertamento della base imponibile


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1.1 LE NOVITÀ

Il comma 23-ter dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 2006, inserito dalla legge di conversione n. 248 del 2006, ha aggiunto il comma 5-bis all'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (per brevità T.U.R.), ai sensi del quale «le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

I commi 4 e 5 dell'art. 52 T.U.R., di cui si d

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1.2 LA VALUTAZIONE «AUTOMATICA»

Prima di esaminare in dettaglio il campo di applicazione delle nuove disposizioni legislative, con i conseguenti riflessi sull'attività di controllo, appare utile riepilogare il ruolo che la valutazione automatica ha svolto nell'ambito dei controlli in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, a partire dalla sua introduzione nell'ordinamento tributario.

Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 52 T.U.R., dal 1° luglio 1986 il potere di rettifica dei valori dichiarati risultava inibito qualora gli stessi fossero indicati in atto in misura non inferiore al valore catastale dell'immobile, ottenuto moltiplicando per specifici coefficienti la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) o, nel caso di terreni agricoli, il reddito domenicale (rivalutato del 25 per cento). Si ricorda che la misura dei coefficienti è stata variata dall'art. 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; R per i soli immobili diversi dalla prima casa e relative pertinenze, la variazione è stata introdotta dall'art. 1-bis, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; R per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B dall'art. 1, comma 45 della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

Successivamente, il criterio automatico è stato esteso anche agli immobili denunciati al catasto edilizio urbano ma non ancora iscritti con attribuzione di rendita, purché il contribuente dichiarasse in atto di volersi avvalere delle disposizion

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1.3 IL SISTEMA «PREZZO-VALORE»

A partire dal 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), con riferimento alle cessioni di immobili a titolo oneroso di seguito indicate, è stata introdotta la regola del cosiddetto «prezzovalore», che consente di individuare la base imponibile secondo i criteri della valutazione automatica. Precisamente, l'art. 1, comma 497, della suddetta legge ha disposto che, per le cessioni di unità abitative e relative pertinenze tra privati che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, la base imponibile è data dal valore catastale determinato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 52 T.U.R., indipendentemente dal corrispettivo pattuito, purché l'acquirente ne fa

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1.4 L'AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME

Per effetto dell'aggiunta del comma 5-bis all'art. 52 T.U.R., l'accertamento di valore si estende alla generalità degli atti di cessione di immobili per i quali non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 1, comma 497 della legge n. 266 del 2005 e successive modificazioni.

Si riepilogano gli atti di cessione di immobili sottoponibili ad accertamento di valore ex primo comma art. 52 T.U.R., fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 (cioè dal 4 luglio 2006 fino al 31 dicembre 2006):

- cessioni di immobili in cui anche una sola delle parti sia persona fisica che agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;

- cessioni di immobili in cui anche una sola delle parti non sia persona fisica;

- cessioni di immobili nelle quali, pur sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti nel comma 497, art. 1, legge 266 del 2005, non sia stata espressa la dichiarazione di volersi avvalere della regola del «prezzo-valore»;

- cessioni di terreni;

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1.5 LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il comma 22 dell'articolo 35 del D.L. n. 223 del 2006 ha introdotto nuovi adempimenti a carico delle parti che pongono in essere cessioni di beni immobili.

In primo luogo, è fatto obbligo alle parti di rendere, all'atto della cessione dell'immobile, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo (ad esempio, numero e data dell'assegno bancario, con l'indicazione della banca emittente o trattaria).

Pare opportuno precisare che il disposto normativo è da ritenere riferibile non solo al saldo versato al momento del rogito, ma anche al

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1.6 SELEZIONE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE.

La rimozione del limite alla potestà di rettifica dei valori comporterà verosimilmente un ampliamento della platea degli atti da controllare ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anche per effetto delle disposizioni dei commi da 8 a 10 sexies dell'art. 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione, che hanno comportato il passaggio al regime di esenzione dall'IVA di alcune tipologie di cessioni di immobili effettuate da imprese, in precedenza comprese tra le operazioni imponibili, individuate nella circolare n. 27 del 4 agosto 2006.

La

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Parte seconda: l'estensione dei poteri di controllo


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2.1 LE NOVITÀ

Il comma 24 dell'art. 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 ha introdotto il nuovo articolo 53-bis nel D.P.R. n. 131 del 1986, che estende i poteri di controllo previsti per le imposte sui redditi dal D.P.R. n. 600 del 1973, in particolare negli articoli 32 e 33, anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria

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2.2 ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE

Ai sensi del numero 1) del primo comma dell'art. 32 del citato D.P.R. 600 del 1973, gli uffici, per l'adempimento dei loro compiti, possono procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33, il quale richiama espressamente le disposizioni in materia di IVA di cui all'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

È da notare che il comma 4 dell'art. 51 T.U.R. già prevedeva, con riferimento alle cessioni di aziende e di diritti reali su di esse, la possibilità per gli uffici, oltre che di avvalersi degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte, anche di procedere ad accessi, ispezioni e verifiche, con un richiamo generico alle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

L'innovazione in esame consente

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2.3 INVITI, RICHIESTE E QUESTIONARI

I successivi numeri del primo comma dell'articolo 32 del D.P.R. 600 del 1973, consentono agli uffici di richiedere informazioni ed acquisire documenti, sia nei confronti del contribuente sia nei confronti di soggetti terzi.

Si sottolinea come questa possibilità risulti innovativa nell'ambito dell'accertamento ai fini dell'imposta di registro, soprattutto in relazione all'ampliamento dei soggetti che possono essere interpellati per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai fini dell'accertamento.


2.3.1 Richieste dirette al contribuente

Il potere degli uffici di richiedere dati e notizie direttamente ai contribuenti, rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti è disciplinato dai numeri 2), 3), 4) e 6-bis) del primo comma dell'art. 32. In forza di tali disposizioni, gli uffici possono:

- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie;

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2.4 LE INDAGINI FINANZIARIE

Un'attenzione particolare merita il numero 7), dell'art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, che a seguito dell'introduzione dell'art. 53-bis T.U.R., si estende anche ai controlli ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

In forza delle modifiche apportate dall'art. 1, commi 402 e 403, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 R (legge finanziaria per il 2005), al sopra citato art. 32, sono stati notevolmente ampliati il numero e la quantità degli elementi informativi accessibili da parte degli uffici. In particolare:

- è stata ampliata la tipologia dei soggetti ai quali è possibile richiedere informazioni, previa autorizzazione del Direttore Centrale dell'accertamento per gli uffici centrali, e del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate per gli uffici locali, prevedendo, oltre alle banche e alla società Poste italiane s.p.a, anche tutti gli intermediari finanziari, fra i quali le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie;

- sono stati ridotti i tempi di risposta telematica previsti per gli intermediari, d

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La decorrenza delle nuove norme

Con riferimento alla decorrenza delle nuove disposizioni del D.L. n. 223 del 2006 riguardanti l'accertamento della base imponibile (art. 35, comma 23-ter) e l'ampliamento dei poteri di controllo degli uffici (art. 35, comma 24), si precisa quanto segue.

Relativamente alla prima disposizione, introdotta dalla legge di conversione n. 248 del 2006, i limiti all'accertamento di valore ex commi 4 e 5 dell'art. 52 T.U.R. continuano a valere per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate prima del 12 agosto 2006, gi

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Tabella sinottica - modifiche normative richiamate nella premessa della circolare

Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223

convertito con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

(legge finanziaria per il 2007)

Art. 35.

Art. 1

Comma 8

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma:

1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:

"8) [Omissis];

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457";

b) 2) dopo il numero 8-bis) [Omissis]

Comma 330

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 8) dopo le parole: «escluse le locazioni di» sono inserite le seguenti: «fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di»;

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