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Risoluz. Ag. Entrate 04/01/2012, n. 1/E

Istanza di interpello – Trattamento fiscale degli atti di ricomposizione fondiaria tra colottizzanti non riuniti in consorzio - Art. 20 legge n. 10 del 1977.
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[Premessa]



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Quesito

L’interpellante Notaio Tizio chiede di conoscere il trattamento fiscale cui va assoggettato un atto di ricomposizione fondiaria tra colottizzanti non riuniti in consorzio, posto in essere in attuazione di una convenzione di lottizzazione stipulata tra le parti lottizzanti ed il Comune ….

In adempimento delle obbligazioni scaturenti da detta convenzione di lottizzaz

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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che gli atti di ricomposizione fondiaria siano soggetti al regime di favore previsto dalle citate norme.

Al riguardo, ritiene che al caso di specie si estendano le precisazioni for

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Parere dell’Agenzia delle Entrate

Come precisato con la risoluzione n. 250666 del 1983, gli atti di redistribuzione immobiliare tra colottizzanti, in quanto attuativi della convenzione di lottizzazione, sono ricompresi tra le convenzioni che godono del regime di favore di cui all’articolo 20 della legge n. 10 del 1977.

Detta disposizione normativa prevede che «ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’articolo 32, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601».

Il richiamato articolo 32 del D.P.R. n. 601 del 1973 prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali.

Preliminarmente alla trattazione del caso di specie, è opportuno evidenziare che questa Agenzia, per un caso analogo a quello in trattazione, con la risoluzione 17 dicembre 2004, n. 156, ha avuto modo di precisare che il regime di favore in parola trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi di atti di redistribuzione immobiliare tra proprietari di aree che si siano previamente riuniti in consorzio.

In detto documenti di prassi, si afferma, altresì, che il regime di favore recato dal combinato disposto degli articoli 20 della legge n. 10 del 1

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