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Circ. Ag. Entrate 18/05/2006, n. 17/E

IRPEF - Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale.
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[Premessa]



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Premessa

La presente Circolare è diretta a fornire chiarimenti interpretativi in relazione ad alcune pr

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3. Reddito dei fabbricati - assegnazione della casa coniugale al coniuge separato o divorziato

D. Rispetto alle istruzioni ministeriali per la compilazione del modello 730/2005, le istruzioni al modello 730/2006, relativamente ai redditi da fabbricati (paragrafo 5.3), dopo aver ricordato espressamente che rientra tra i diritti reali «il diritto spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del c.c.», non riportano più la precisazione secondo la quale è assimilabile ai diritti reali il diritto di abitazione spettante sulla casa adibita a residenza familiare «al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza&

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6. Mutuo per la costruzione dell’abitazione principale spese per l’acquisto del terreno

D. Nel caso di mutuo ipotecario stipulato per la costruzione dell’abitazione principale, la detrazione spetta limitatamente agli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per le spese relative alla costruzione.

Poiché nel silenzio della norma fiscale (art. 15, comma 1-ter, D.P.R. 917/1986 e del D.M. 30 luglio 1999, n. 311) occorre far riferimento ai principi civilistici, dai quali si desume che, salva la costituzione di eventuale diritto di superficie, l’acquisto del suolo è propedeutico e necessario per la costruzione dell’immobile, tra le spese detraibili può essere compreso il costo del terreno sul quale viene realizzata la costruzione?

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7. Mutuo contratto da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell’abitazione principale: limiti alla detrazione

D. Nella Circolare n. 15/E del 20 aprile 2005 R è stato chiarito che gli interessi passivi relativi ad un mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale possono essere detratti nei limiti del costo dell’immobile.

Nel caso in cui l’acquisto sia effettuato dai coniugi al 50%, mentre il mutuo è stipulato soltanto da uno dei coniugi, tenuto conto che una condizione essenziale per avere diritto alla detrazione deve essere l’iscrizione di ipoteca sull’immobile

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