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D. Min. Att. Produttive 24/10/2005

Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
In vigore dal 15.11.2005
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[Premessa]



Il Ministro delle attività produttive

di concerto con

il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio


Premesso che l’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (richiamato nel seguito come: il decreto legislativo n. 387/03), recante «attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità», dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro delle attività prod

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Art. 1 - (Finalità)

1. Il presente decreto aggiorna, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n.

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all’articolo 2 del decreto legislativo n. 79/99, R escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all’articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, ed inoltre le seguenti:

a) producibilità di un impianto è la media aritmetica dei valori della produzione annua netta, espressa in MWh, effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell’impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;

b) producibilità attesa è la produzione annua netta ottenibile dall’impianto, espressa in MWh, valutata in base ai dati storici di produzione o, nel caso di potenziamento, rifacimento totale o parziale, o nuova costruzione, in base ai dati di progetto;

c) producibilità aggiuntiva di un impianto è l’aumento di produzione annua netta, espresso in MWh, rispetto alla producibilità prima dell’intervento, di cui alla lettera a), atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento;

d) produzione lorda di un impianto è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di usci

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Art. 3 - (Quantificazione dell’energia soggetta all’obbligo di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/99, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03)

1. I produttori e gli importatori di energia elettrica soggetti all’obbligo di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/99, e articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, trasmettono al Gestore della rete, entro il 31 marzo di ogni anno, l’autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili.

Gli autoconsumi di centrale sono conteggiati secondo la vigente normativa fiscale

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Art. 4 - (Impianti alimentati da fonti rinnovabili e relativa qualifica)

1. L’energia da immettere nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, e dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 387/03, può essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le centrali ibride, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione, in data successiva al 1° aprile 1999, anche destinati, in tutto o in parte, all’autoproduzione, tenendo conto che:

a) per gli impianti idroelettrici l’elettricità prodotta da fonte rinnovabile viene calcolata detraendo alla produzione netta totale l’energia elettrica attribuibile ai sistemi di pompaggio;

b) per i potenziamenti si considera solo la producibilità aggiuntiva, fatta eccezione per i potenziamenti di impianti idroelettrici, per i quali vale quanto disposto alla lettera d);

c) per le centrali ibride la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili è calcolata sottraendo alla produzione totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell’impianto, qualora quest’ultima sia superiore al 5% del totale;

d) per i rifacimenti parziali di impianti idroelettrici e geotermoelettrici e per i potenziamenti di impianti idroelettrici la quota di energia elettrica ammessa al rilascio dei certificati verdi a seguito dell’intervento

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Art. 5 - (Modalità di rilascio dei certificati verdi)

1. La produzione netta di energia elettrica degli impianti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, ha diritto, per i primi otto anni di esercizio successivi alla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, ai certificati verdi definiti all’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 387/03, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 11 e all’articolo 20, commi 2 e 5, dello stesso decreto legislativo. La produzione netta di energia elettrica dagli impianti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, ha diritto al rilascio dei certificati verdi sempreché i medesimi impianti siano muniti di vigente qualifica, di cui all’articolo 4, comma 3.

2. Fermo restando quanto disposto all’articolo 12, la produzione netta di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e rifiuti, che ha diritto ai certificati verdi per i primi otto anni successivi all’entrata in esercizio commerciale degli impianti, ha altresì diritto, su richiesta del produttore e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 387/03, articolo 20, comma 6, ai certificati verdi per ulteriori quattro anni, in misura corrispondente al 60% della produzione energetica annua netta realizzata in ciascuno dei predetti quattro anni.

3. Il certificato verde, di valore unitario pari a 50 MWh, è emesso dal Gestore della rete, entro trenta giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione netta da fonte rinnovabile dell’anno precedente, corredata da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio tecnico di finanza.

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Art. 6 - (Contrattazione dei certificati verdi)

1. Il Gestore del mercato di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, organizza e gestisce, nell&

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Art. 7 - (Verifica annuale di adempimento all’obbligo)

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, trasmettono, contestualmente all’autocertificazione di cui all’articolo 3 comma 1 del presente decreto, al Gestore della rete certificati verdi equivalenti, in termini di energia associata, all’obbligo di immissione che compete loro ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/99, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, tenuto conto di quanto disposto all’articolo 20, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 387/03.

2. Il Gestore della rete, sulla base

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Art. 8 - (Verifica di compensazione triennale)

1. A decorrere dal 2005, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Gestore della rete, qualora la differenza tra i certificati relativi ai d

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Art. 9 - (Disposizioni relative agli impianti di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481)

1. Il Gestore della rete emette a proprio favore e colloca sul mercato di cui all’articolo 6 i certificati verdi relativi agli impianti di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, R entrati

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Art. 10 - (Bollettino annuale e sistema informativo)

1. Il Gestore della rete pubblica con cadenza annuale un bollettino informativo, con l’elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione e in progetto con qualifica, di cui all’articolo 4, vigente, delle garanzie di origine rilasciate e dei certificati verdi emessi. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati, in ogni caso non collegabili al singolo produttore, sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione energetica effettiva verificata

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Art. 11 - (Procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni assegnate al Gestore della rete)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore della rete adotta e sottopone all’approvazione dei Ministri delle attività produttive e dell’ambiente e della tutela del territorio, previo parere dell’Osservatorio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni ad esso assegnate in materia di fonti rinnovabili dal presente decreto, dal decreto legislativo n. 79/99, e dal decreto legislativo n. 387/03, e dai connessi provvedimenti attuativi. Le procedure includono anche le modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7. Qualora il Gestore della rete non provveda nei tempi indicati, i Mi

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Art. 12 - (Disposizioni specifiche concernenti gli impianti alimentati da rifiuti)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati da rifiuti, sempreché i medesimi rifiuti siano ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili ai sensi e nel rispetto dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 387/03 e tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 29, lettera b), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, come precisato ai successivi commi.

2. Ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati dai rifiuti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, entrati in esercizio dopo il

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Art. 13 - (Direttive dei Ministri delle attività produttive e dell’ambiente e della tutela del territorio)

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e de

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Art. 14 - (Aggiornamento)

1. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle attività

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Art. 15 - (Disposizioni finali)

1. Il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente 11 novembre 1999, come

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Allegato A - CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI RIFACIMENTI PARZIALI DI IMPIANTI IDROELETTRICI E GEOTERMOELETTRICI
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1. Rifacimenti parziali di impianti idroelettrici
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1.1 DEFINIZIONi

Nell’ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.


1.1.1 Impianto idroelettrico

Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell’UNIPEDE.

L’impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:

a) centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;

b) opere idrauliche.

Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:

- traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;

- organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d’acqua fluenti nell’impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).


1.1.2 Rifacimento parziale di un impianto idroelettrico

L’intervento su un impianto idroelettrico esistente è definito come rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti due condizioni:

a) l’impianto è entrato in eser

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1.2 PRODUZIONE DI ENERGIA QUALIFICATA AL RIFACIMENTO PARZIALE IDROELETTRICO

1.2.1 Valutazione dell’energia qualificata

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come rifacimenti parziali di impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili.

La quota di produzione annua qualificata ai rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici, espressa in MWh, al generico anno i esimo (i= 1, ..., 8) dopo il rifacimento parziale dell’impianto, è data dalla seguente formula:

ECVi = (EAi – ES) + K (f+g) x ES (1)

I simboli indicati hanno il seguente significato:

ECVi è la produzione annua netta, del generico anno «i» dopo l’intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in MWh;

ES è la produzione netta di riferimento storica dell’impianto prima del rifacimento parziale, espressa in MWh;

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2. Rifacimenti parziali di impianti geotermoelettrici
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2.1 DEFINIZIONI

Nell’ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.


2.1.1 Impianto geotermoelettrico

L’impianto geotermoelettrico viene funzionalmente suddiviso nelle seguenti quattro parti funzionali principali:

a) Centrale, costituita da uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;

b) Pozzi, comprendenti i pozzi di estrazione del vapore e di reiniezione del condensato;

c) Reti di trasporto fluido, comprendenti i vapordotti e acquedotti di reiniezione;

d) Impiantistica di superficie, costituita da impianti di trattamento fluidi, anche volti all’ottimizzazione ambientale.


2.1.2 Rifacimento parziale di un impianto geotermoelettrico

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2.2 PRODUZIONE DI ENERGIA QUALIFICATA AL RIFACIMENTO PARZIALE GEOTERMOELETTRICO

2.2.1 Valutazione dell’energia qualificata

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come rifacimenti parziali di impianti geotermoelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili.

La quota di produzione annua qualificata ai rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici, espressa in MWh, al generico anno i&nbs

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3. Potenziamento degli impianti idroelettrici
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3.1 DEFINIZIONI

Nell’ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.


3.1.1 Impianto idroelettrico

Vedi la definizione riportata al precedente punto 1.1.1


3.1.2 Potenziamento di un impianto idroelettrico

L’intervento su un impianto idroelettrico esistente è riconosciuto come un potenziamento quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

a) l’impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni, a tal fine, la data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell’impianto con la rete elettric

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3.2 PRODUZIONE DI ENERGIA QUALIFICATA AL POTENZIAMENTO IDROELETTRICO

3.2.1 Valutazione dell’energia qualificata

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come potenziamenti di impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fon

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