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D. P.R. 24/03/2003, n. 136

Regolamento concernente l’organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 3 e 7;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13 della citata legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo

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Art. 1. - Istituzione del Registro italiano dighe

1. Il Registro italiano dighe - RID, di seguito denominato: «RID», istituito ai sensi dell'

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Art. 2. - Organi del RID.

1. Sono organi del RID:

a) il

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Art. 3. - Il presidente

1. Il presidente, legale rappresentante del RID, è scelto tra soggetti aventi comprovata esperienza derivante dallo svolgimento di

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Art. 4. - Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri di cui:

a) due membri tecnici esperti in materia di dighe, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) un membro esperto in materie giuridiche;

c) un membro esperto in gestione d'impresa, designato dalla Conferenza di cui alla lettera a).

2. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.

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Art. 5. - Il comitato tecnico-scientifico

1. I componenti del comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza del RID, durano in carica cinque anni, rinnovabili.

2. I componenti del comitato, in numero non superiore a dodici, sono scelti nell'àmbito di esperti, di cui due indicati da

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Art. 6. - Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e da due membri, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'altro dalla Conferenza permanente per i r

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Art. 7. - Il direttore generale

1. Il direttore generale è scelto tra soggetti in possesso di laurea in ingegneria, aventi comprovata professionalità in materia di dighe e adeguata esperienza gestionale ed organizzativa. Dura in carica tre anni, rinnovabili al massimo due volte. La s

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Art. 8. - Consulta degli iscritti

1. È istituita la consulta degli iscritti con funzioni consultive e propositive relativamente a questioni di prioritario interesse per gli iscritti di cui all'articolo 13, comma 1; dura in carica 5 anni e risiede presso la sede centrale del RID, che provvede alle esigenze di segreteria.

2. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti nella consulta ed approvano un proprio regolamento.

3. La consulta viene convocata almeno una volta l'anno

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Art. 9. - Vigilanza governativa

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del RID. In particolare:

a) vigila che l'attività del RID corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficac

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Art. 10. - Compiti ed attribuzioni del RID

1. Il RID, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assolve a tutti i compiti attribuiti dalle disposizioni vigenti al Servizio nazionale dighe;

2. Con il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, saranno definite, ai sensi dell'

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Art. 11. - Organizzazione del RID

1. L'organizzazione del RID è, in fase transitoria, strutturata sulla base del soppresso Servizio nazionale dighe in funzione degli ulteriori compiti e della pe

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Art. 12. - Entrate del RID

1. Costituiscono entrate del RID:

a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe, comprese nelle risorse iscritte nell'àmbit

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Art. 13. - Iscrizione al RID

1. Tutte le dighe di ritenuta aventi le caratteristiche di cui all'

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Art. 14. - Norme transitorie e finali

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alle designazioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 1. Entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nomina il consiglio di amministrazione;

b) il Ministro dell'economia e delle finanze effettua la designazione di cui all'articolo 6, comma 1; entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina il collegio dei revisori dei conti.

2. Allo scopo di assicurare continuità nello svolgimento dei compiti istituzionali, il direttore del soppresso Servizio nazionale dighe continua ad esercitare le funzioni di direttore generale de

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Tabella A - Organico del registro italiano dighe


Funzioni di livello dirigenziale generale

1

Funzioni di livello dirigenziale tecnico

18

Funzioni di livello dirigenzial

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