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D. Min. Ambiente 12/06/2002, n. 161

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
In vigore dal 14/08/2002
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Ambiente 17/11/2005, n. 269
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Premessa

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

e con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

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Art. 1. - Princìpi generali

1. Il presente regolamento individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attività di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 R.

2. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti pericolosi individuati dal presente regolamento non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) raccol

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Art. 3. - Recupero di materia

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti pericolosi disciplinati ed individuati dal presente regolamento devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti otte

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Art. 4. - Messa in riserva

1. La messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati nell'allegato 1 è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate tu

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Art. 5. - Quantità impiegabile

1. La quantità impiegabile è individuata nell'allegato 2 in relazione alle diverse operazioni di recupero ammesse a procedura semplificata.

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Art. 6. - Comunicazione d'inizio d'attività

1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dell'articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241 R, la comunicazione di ini

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Art. 7. - Campionamenti e analisi

1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, «Campionamento, analisi, metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati».

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Art. 8. - Requisiti soggettivi

1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alle attività di recupero disciplinate dal presente regolamento, il titolare dell

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Art. 9. - Norme transitorie

1. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento effettuano operazioni di recupero dei rifiuti individuati nell'allegato 1, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono essere adeguati alle prescrizioni ed ai valori limite per le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub allegato 2, entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, gli impianti che avviano operazioni di rec

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Allegato 1 Suballegato 1 - Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti pericolosi (articolo 1, comma 4)

1. METALLI NON FERROSI

1.1 Tipologia: rifiuti costituiti da ossidi di metalli non ferrosi (Zn [100503*] [100505*], Pb [100404*] [100405*] [100406*], Cu [100603*] [100606*]) mescolati o non con ossidi di ferro e altri ossidi minori.

1.1.1 Provenienza: impianti di abbattimento fumi di fonderia da cubilotti, dei forni di fusione degli ottoni, dei forni di fusione del rame primario e rottame di rame, dei forni di fusione del piombo secondario e sue leghe.

1.1.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: rifiuto solido, anche polverulento, costituito principalmente da ossidi di metalli non ferrosi miscelato con altri ossidi minori, pellettizzato, contenente, a seconda della provenienza, Rame fino al 10%, Piombo fino al 70%, Zinco fino al 65%, Cd < 8%, Sn < 20%, Cl < 20% sul secco; ossidi alcalino-terrosi di Na, K, Ca e Mg < 5% per ciascun elemento.

1.1.3 Attività di recupero: recupero zinco, piombo, rame, mediante cicli termici, idrometallurgici ed elettrochimici previo eventuale lavaggio chimico fisico [R4].

1.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: zinco, piombo, rame, loro leghe o loro ossidi nelle forme usualmente commercializzate.

1.2 Tipologia: polveri e scaglie contenenti rame [100603*] e zinco [100503*].

1.2.1 Provenienza: impianti di abbattimento polveri e fumi dei forni fusori di rame, zinco e leghe; impianti di laminazione a caldo; preparazione delle torniture.

1.2.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: materiali solidi e polveri fini e grossolane contenenti Rame fino al 90%, Zinco fino al 70%, Pb < 6%, Cd < 1,5%, Sn < 1,3%, Ni < 0.15%, Cl < 20% sul secco.

1.2.3 Attività di recupero:

a) raffinerie o fonderie di seconda fusione [R4];

b) idrometallurgia per il recupero dei metalli [R4];

c) ciclo termico dello zinco [R4];

1.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rame, zinco e loro leghe nelle forme usualmente commercializzate.

1.3 Tipologia: colaticci o schiume di piombo [100401*] [100402*].

1.3.1 Provenienza: scorificazione dei bagni di fusione di leghe stagno-piombo nell'industria metallurgica.

1.3.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: rifiuti di metalli non ferrosi a base di Piombo oltre 65% e contenenti: Sn < 15%, Cu < 0,02%, As < 0,01%, Cr < 0,01% mescolati con i loro ossidi in parte polverulenti.

1.3.3 Attività di recupero: rifusione nella metallurgia secondaria del piombo [R4].

1.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: piombo nelle forme usualmente commercializzate.

1.4 Tipologia: batterie al piombo esauste e di scarto e loro parti [160601*] [200133*].

1.4.1 Provenienza: raccolta finalizzata di batterie al piombo esauste; selezione di qualità da industria produzione accumulatori.

1.4.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: batterie al piombo esauste e di scarto e loro parti, con un contenuto di Piombo fino al 90% e contenenti: Sn < 1%, As < 0,5%, Sb < 10%, Se < 0,05%; contenenti soluzione acquosa di H2SO4 < 25% con Pb < 1%, Cd < 0,1%, Cu, Zn, As, Sn e Sb < 0.1% per ciascun elemento.

1.4.3 Attività di recupero: recupero al ciclo termico o idrometallurgico delle componenti metalliche a base di piombo ottenute mediante pretrattamento di frantumazione e vagliatura per la separazione delle componenti plastiche [R4]; decantazione, filtrazione e/o concentrazione dell'acido solforico [R5].

1.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: piombo e sue leghe e soluzione diluita di acido solforico nelle forme usualmente commercializzate.

1.5 Tipologia: schiumature e ossidi di piombo e sue leghe [100402*] [100401*].

1.5.1 Provenienza: forno di fusione del piombo secondario.

1.5.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: rifiuto solido agglomerato, anche polverulento, a base di Piombo fino al 95%, contenenti: Sn < 40%, Sb < 30%, Cu < 2%, Zn < 2%, As < 1%, Cd < 0,5%, Na < 30%, con presenza di materiali inerti per il 4%.

1.5.3 Attività di recupero: metallurgia per il recupero del piombo, fusione e raffinazione [R4].

1.5.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: piombo e sue leghe nelle forme usualmente commercializzate.

1.6 Tipologia: ferriti di zinco [110202*].

1.6.1 Provenienza: ciclo idrometallurgico primario e secondario dello zinco.

1.6.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: fanghi palabili o rifiuti solidi a base di Zinco 3-18% e Piombo 3-12% e contenenti: Cu < 1,5%, Cd < 1%, As < 1,9%, Cr < 0,5% sul secco.

1.6.3 Attività di recupero: ciclo termico primario e secondario dello zinco per il recupero di zinco, piombo e altri metalli [R4].

1.6.4. Caratteristiche delle materie p

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Allegato 1 Suballegato 2 - Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero dei rifiuti pericolosi (Articolo 1, comma 4)

1. Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti pericolosi in processi a freddo

Per i processi a freddo di recupero indicati nel suballegato 1 quali:

1. deposito

2. attacchi acidi

3. estrazioni chimiche e trattamenti depurativi, trattamenti elettrolitici

4. selezione

5. macinazione

6. vagliatura

7. omogeneizzazione

i valori limite di emissione per gli agenti inquinanti sono fissati ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative riferite ai cicli di produzione corrispondenti alle attività di recupero ridotti del 30%. Qualora risultino più restrittivi dei valori minimi nazionali opportunamente ridotti del 30%, si applicano i valori contenuti nelle autorizzazioni ex D.P.R. n. 203 del 1988 nel caso in cui, a seguito dell'utilizzo dei rifiuti, non si verifichi un aumento del volume delle emissioni. Qualora tale ultima condizione non sia rispettata si applicano i valori limite contenuti nelle stesse autorizzazioni ex D.P.R. n. 203 del 1988 ridotti del 30%.

 

2. Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti pericolosi in processi termici

2.1 Per i processi termici di recupero indicati nel suballegato 1 quali:

1. pirotrattamento

2. pirolisi e piroscissione

3. trattamenti termici

4. cicli metallurgici primari e secondari e idrometallurgici

5. raffinazione metallurgica

6. produzione sostanze chimiche

7. cicli metallurgici in cui il residuo è utilizzato come correttivo o riducente

8. strippaggio di idrocarburi

9. distillazione e rettifica di solventi

i valori limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio presenti nelle emissioni risultanti dal recupero di rifiuti perico

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Allegato 2 - Determinazione delle quantità massime di rifiuti pericolosi destinati al recupero (Articolo 5, comma 1)

ATTIVITÀ DI RECUPERO

CODICE ALLEGATO 1

CODICE CER

TIPOLOGIE RIFIUTI

QUANTITÀ MASSIME PER IMPIANTO tonnellate/anno

Metallurgia metalli non ferrosi

1.1

[100503*] [100505*] [100404*] [100405*] [100406*] [100603*] [100606*]

Rifiuti costituiti da ossidi di metalli non ferrosi mescolati o non con ossidi di ferro e altri ossidi minori

76.600

1.2

[100603*] [100503*]

Polveri e scaglie contenenti rame e zinco

500

1.3

[100401*] [100402*]

Colaticci o schiume di piombo

1.200

1.5

[100402*] [100401*]

Schiumature e ossidi di piombo e sue leghe

1.300

1.6

[110202*]

Ferriti di zinco

71.800

3.1

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Allegato 3 - Norme tecniche generali per gli impianti di messa in riserva dei rifiuti pericolosi (Articolo 4, comma 1, lettera d)

Dotazioni minime

L'impianto deve essere provvisto di:

a) adeguato sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche esterne;

b) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;

c) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui dovrà essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema dovrà terminare in pozzetti di raccolta «a tenuta» di idonee dimensioni, il cui contenuto dovrà essere avviato agli impianti di trattamento;

d) idonea recinzione.

 

Organizzazione

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.

Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.

La superficie del settore di conferimento deve essere impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che i

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