FAST FIND : NR40979

Deliberaz. G.R. Veneto 20/08/2019, n. 1233

Linee di indirizzo in materia di autorizzazioni di impianti per la produzione di biometano da rifiuti.
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Testo del documento


L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il D.M. 2 marzo 2018, recante "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti", emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è il principale riferimento normativo per quanto attiene il biometano, insieme al Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 e ai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 dicembre 2013 e del 10 ottobre 2014.

In tale Decreto è ritenuto "opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione", sia, anzi, una fonte da preferire.

L'art. 1 del citato provvedimento reca poi: "Ai fini del presente decreto si intende per biometano il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di seguito denominata "Autorità", con i provvedimenti di attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione nella rete del gas naturale, come definita al comma 3 del presente articolo, e per i successivi utilizzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 1.".

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha emanato le procedure attuative del D.M. citato, approvate dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti il 12 giugno 2018.

Per valutare il processo di produzione, nonché le caratteristiche del biometano prodotto, si deve, dunque, fare riferimento al citato decreto e alla procedura attuativa del GSE, che mira a fornire le informazioni necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto dal decreto e dalla normativa tecnica in materia di produzione e immissione in rete del biometano.

Con delibera n. 27/2019 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha aggiornato il quadro normativo afferente la produzione di biometano, citando, inoltre, le numerose norme tecniche di riferimento. È evidente, quindi, che esiste già un quadro tecnico-normativo esaustivo ben delineato che regola la produzione del biometano e le sue caratteristiche a livello nazionale.

Il punto cruciale da chiarire sembrerebbe, pertanto, l'aspetto della "cessazione della qualifica di rifiuto", disciplinata dall'art. 184-ter del Testo Unico Ambientale, in quanto ad oggi non esistono regolamenti comunitari per la cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di biometano da rifiuto e tanto meno decreti ministeriali formalmente emanati ai sensi della c

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