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D. Min. Istruzione, Univ. e Ric. 09/05/2001, n. 116

Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alle leggi 14 novembre 2000 n. 338 e 23 dicembre 2000, n. 388.
(In vigore dal 5.6.2002)
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[Premessa]



Il Ministro dell'istruzione

dell'università e della ricerca

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Art. 1. - (Oggetto del decreto)

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 338/2000, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e resid

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Art. 2. - (Soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento)

1. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono:

a) le regioni;

b) le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui a

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Art. 3. - (Interventi che possono essere realizzati)

1. Sono ammissibili ai benefici di cui all'articolo 1 del presente decreto:

A) i seguenti interventi su immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari:

1) abbattimento delle barriere architettoniche;

2) adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza, ivi compresa la rimozione dell'amianto e di altri materiali nocivi;

3) manutenzione straordinaria;

4) recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento;

B) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari, compresa l'acquisizione delle aree necessarie;

C) l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, con esclusione dell'acquisto, da part

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Art. 4. - (Formulazione delle richieste di cofinanziamento)

1. Le richieste da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, ai fini del cofinanziamento degli interventi indicati al precedente articolo 3, devono essere formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto ad una valutazione in parte automatizzata della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per ammissione, selezione, graduatoria priorità. Tale modello, con le note per la compilazione, è adottato con separato decreto ministeriale, è reso disponibile presso il sito Internet del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (www.murst.it), e deve essere spedito debitamente compilato, entro il termine indicato al successivo articolo 5, comma 1, per posta elettronica al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (residuniv@murst.it).

2. A pena di esclusione, il corrispondente modello cartaceo, sottoscritto pagina per pagina dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato entro il termine indicato al predetto articolo 5, comma 1, per raccomandata, al Ministero dell'universit&a

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Art. 5. - (Presentazione delle richieste di cofinanziamento e scadenze per i successivi adempimenti)

1. La richiesta completa della documentazione indicata all'articolo 4, deve essere presentata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a pena di esclusione, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto relativo agli standard, previsto dall'articolo 1, comma 4 della legge n. 338/2000. A tal fine si considera valida la data dell'ufficio postale accettante. Copia della richiesta, senza la predetta docu

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Art. 6. - (Individuazione degli interventi finanziabili)

1. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 338/2000, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verificata la sussistenza di quanto previsto al precedente articolo 4, procede alla individuazione degli interventi ammissibili sulla base della effettiva compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti:

a) il progetto allegato alla richiesta deve essere di livello esecutivo, ovvero definitivo, così come definiti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, completo di tutti gli elaborati ivi previsti e completo altresì di dichiarazione del tecnico progettista che certifichi la rispondenza alla definizione di legge del progetto, nonché dell'elenco degli elaborati. Ove il progetto presentato entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, sia di livello definitivo, entro e non oltre il termine di cui all'articolo 5, comma 2, la domanda deve essere integrata, a pena di esclusione, con il progetto esecutivo completo della relativa documentazione sopra elencata, secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 2;

b) le previsioni temporali di realizzazione devono risultare congrue in relazione ai termini di cui all'articolo 5, e devono altresì risultare congrue in relazione al grado di complessità dell'intervento ed al grado di definizione dichiarato come acquisito. La congruità delle previsioni temporali deve risultare dalla compilazione del cronogramma compreso nella modulistica di presentazione, eventualmente integrato da documentazione di maggiore dettaglio. Il progetto deve risultare immediatamente eseguibile, a pena di esclusione, entro il termine prescritto all'articolo 5, comma 2, e pertanto entro detto termine la richiesta deve risultare completa della documentazione dimostrativa consistente in

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Art. 7. - (Piano triennale)

1. Lo Stato cofinanzia gli interventi indicati dall'articolo 3 del presente decreto mediante un contributo pari al cinquanta per cento del costo totale degli interventi; sono ammesse richieste di cofinanziamento per importi inferiori.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, non possono utilizzare per l'autofinanziamento le risorse già stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento delle stesse.

3. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A4, B del presente decreto concernenti immobili (aree ed edifici) d

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Art. 8. - (Assegnazione ed erogazione dei cofinanziamenti)

1. Per gli interventi inseriti nel Piano triennale, verificata da parte della Commissione la disponibilità del progetto esecutivo e della documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi, sono adottati i decreti ministeriali di assegnazione del cofinanziamento.

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Art. 9. - (Affidamento della realizzazione degli interventi)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 338/2000, gli interventi possono

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