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Sent. C. Giustizia UE 12/06/2019, n. C-43/18

5763060 5763060
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Decreto - Designazione di una zona speciale di conservazione conformemente alla direttiva 92/43/CEE - Fissazione degli obiettivi di conservazione e di talune misure di prevenzione - Nozione di «piani e programmi» - Obbligo di procedere a una valutazione ambientale.

L’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretato nel senso che, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, un decreto, come quello di cui al procedimento principale, mediante il quale uno Stato membro designi una zona speciale di conservazione (ZSC) e fissi obiettivi di conservazione nonché talune misure di prevenzione non rientra nel novero dei «piani e programmi» per i quali una valutazione degli effetti sull’ambiente è obbligatoria.

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