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L. 05/03/2001, n. 57

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
Con le modifiche introdotte da:
- L. 28/12/2001, n. 448
- D.M. 30/07/2002
- L. 01/08/2002, n. 166
- L. 12/12/2002, n. 273
- L. 27/12/2002, n. 289
- D.M. 22/07/2003
- D.M. 03/06/2004
- D.M. 10/06/2005
- D. Leg.vo 07/09/2005, n. 209
- D. Leg.vo 26/03/2010, n. 59
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
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TITOLO I - REGOLAZIONE DEI MERCATI
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Capo I - Interventi nel settore assicurativo
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Art. 1. - Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore

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Art. 2. - Funzioni di vigilanza dell'ISVAP

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Art. 3. - Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione

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Art. 4. - Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli

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Art. 5. - Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977

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Art. 6. - Ricorsi

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Capo II - Interventi nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura
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Art. 7. - Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura

1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59 R, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

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Art. 8. - Princìpi e criteri direttivi

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterrà ai princìpi e criteri contenuti nel capo I e nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;

d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimiz

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Art. 9. - Modifica all'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321

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Capo III - Disposizioni in materia di privatizzazioni
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Art. 10. - Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica

1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 R, convertito, con modificazione dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 R, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del mede

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Art. 11. - Abuso di dipendenza economica e concorrenza

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 R, è sostituito dal seguente:

"3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è ag

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TITOLO II - INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI
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Capo I - Interventi a tutela e sostegno delle piccole e medie imprese
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Art. 12. - Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49

1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.

2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: «, purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda».

3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.

4. All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relati

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Art. 13. - Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 R, sono soppresse le parole: «la responsabilità limitata e».

2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443,

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Art. 14. - Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI

1. N10

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Art. 15. - Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo

1. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobr

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Art. 16. - Agevolazioni per l'informazione al consumatore

1. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per il finanziamento, fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art

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Art. 17. - Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci

1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 R, oppure nell'albo delle impres

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Art. 18. - Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39

1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

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Art. 19. - Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti

1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 R, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 R, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'àmbito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:

a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la chiusura degli impianti inco

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Art. 20. - Norme in materia di apertura di esercizi commerciali

1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1

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Capo II - Internazionalizzazione delle imprese
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Art. 21. - Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo le parole: «enti pubblici,» sono inserite le seguenti: «da regioni nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome,».

2. All'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: «e di factoring» sono sostituite dalle seguenti: «, di factoring e di general trading».

3. L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295".

4. Le disponibilit&agrav

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Capo III - Misure di intervento nel settore delle comunicazioni
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Art. 22. - Contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e disposizioni in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni

1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET è riconosciuto per una sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 N3 fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31 miliardi

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Art. 23. - Contributi a favore delle emittenti televisive locali

1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un contributo “non superiore all'80 per cento” N1 delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano naziona

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Capo IV - Interventi a favore delle infrastrutture intermodali
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Art. 24. - Delega per il completamento della rete interportuale nazionale

1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 R, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413 R, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo è delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge N2, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonché, nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 25. - Norme applicative

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale

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Allegato A - Tabella di determinazione del valore del punto (v. articolo 5, comma 2)

Punto percentuale in validità

Coefficiente di moltiplicatore

1

1,0

2

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