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Circ.Min. LL.PP. 07/09/2000, n. 1329

Entrata in vigore del regolamento generale sui lavori pubblici (D.P.R. n. 554/99).
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[Premessa]



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1. La piena operatività delle nuove disposizioni.

Al riguardo si rammenta che il comma 4 del citato articolo 3 della legge n. 109/94 Rstabilisce che "sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, a eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della "Gazzetta Ufficiale", che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche a essa apportate fino alla d

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2. I principi generali della disciplina transitoria.

Per quanto concerne la cosiddetta "disciplina transitoria" il punto di partenza, ai fini di una corretta interpretazione, è che il regolamento generale alla legge Merloni, pur costituendo un regolamento di delegificazione, non è in grado (per la regola generale della gerarchia delle fonti) di dettare autonomamente regole per la sua applicazione, nel senso che non può alterare il quadro, fissato dalle norme di legge ordinaria, che disciplina l'entrata in vigore degli atti normativi regolamentari e la successione delle norme nel tempo.

Questa premessa è necessaria per cogliere il valore reale dell'articolo 232 del regolamento Rche, sotto la rubric

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3. La disciplina dell'arbitrato - Limiti alla retroattività.

In realtà le eccezioni a questo principio di continuità degli atti si hanno solo quando il legislatore ordinario (e non la fonte regolamentare) connota la nuova disposizione di una valenza processuale (tempus regit actus), disponendo l'immediata rilevanza della nuova norma, quale canone di valutazione della legittimità dell'atto processuale.

L'esempio più caratteristico di un siffatto genere di disposiz

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4. L'immediata applicazione delle norme procedimentali e organizzative.

Discorso più complesso merita invece il problema dell'efficacia della nuova normativa sul procedimento amministrativo e, in generale sull'organizzazione e sull'attività delle amministrazioni pubbliche che assumono la veste di stazioni appaltanti. Qui il principio tempus regit actus, che secondo alcuni autori regola la successione delle leggi nel tempo per le procedure amministrative, deve fare i conti con l'altro principio, tipico anch'esso del procedimento amministrativo, che impedisce inutili ritorni indietro e sprechi di attività (regola delle preclusioni). D'altra parte è principio generalissimo che la legittimità di un atto amministrativo, anche di natura endoprocedimentale, non possa essere valutata che con riferimento al momento in cui l'atto e l'attività risultino adottati e alle norme all'epoca vigenti.

L'articolo 232 del regolamento generale non aiuta molto al riguardo; quanto al comma 1 esso dispone: "Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del regolamento"; conclude infine al comma 4: "Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente".

Ma in tal modo non si fornisce un pre

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5. Il recupero della discrezionalità amministrativa.

Da tale comportamento, ispirato essenzialmente alla conservazione degli atti e alla continuità dell'azione amministrativa, le stazioni appaltanti potranno peraltro discostarsi allorché gli atti del procedimento (o della fase del procedimento), adottati prima del 28 luglio 2000, non risultino di fatto significativi, siano agevolmente riproponibili e, comunque non abbiano assunto rilevanza esterna, precisandosi al riguardo che il concetto di avvio del procedimento deve riguardare le attività e le fasi previste dall'art

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