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Circ.Min. Finanze 21/05/1999, n. 111/E

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Modifiche art. 1 della L. 426/98, art. 31 della L. 448/98 e art. 1 del D.L. 8/99, convertito dalla L. 75/99. Chiarimenti.
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TESTO DEL DOCUMENTO


Con i provvedimenti indicati in oggetto sono state previste, oltre alla proroga al 31 marzo 1999 del termine generale per le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la finanza locale 1999, modificazioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati sulla cui portata è opportuno fornire chiarimenti anche in relazione alle variazioni della normativa ambientale.

Il rinvio dal 1 gennaio 2000 del termine per l'introduzione della tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997R, come modificato dall'art. 1, comma 28, della legge n. 426/1998 (supplemento n. 12/L della Gazzetta Ufficiale n. 11/1999), ha comportato ovviamente l'operatività anche per il 1999 della normativa sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per effetto del disposto dell'art. 31, comma 7, prima parte, della legge n. 448/1998, il prelievo può continuare ad essere commisurato in base ai criteri tradizionali (uso e superficie) già adottati fino al 1998 ovvero, qualora non sia stato già provveduto, può essere determinato facoltativamente in base ad uno dei due metodi indicati nell'art. 65, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993R come integrato con l'art. 3, comma 68, lettera e), della legge n. 549/1995, riguardanti rispettivamente la commisurazione della tassa alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia di attività con elaborazione di appositi coefficienti (comma 2) ovvero alla produzione di rifiuti effettivamente conferiti al servizio pubblico, metodo quest'ultimo che presuppone l'organizzazione di adeguate modalità di rilevazione dei rifiuti, potendo essere basato solo in misura marginale e cautelativa sulla presunzione della produzione minima di rifiuti.


I. L'introduzione anticipata della tariffa a titolo sperimentale per il 1999 in deroga al predetto termine del 1 gennaio 2000 con conseguente disapplicazione della normativa sulla tassa, è possibile, ad avviso di questa Amministrazione, soltanto in presenza delle condizioni sostanziali poste dal D.Lgs. n. 22/1997 (articoli 21, comma 1, e 23 riguardanti l'organizzazione dell'ambito territoriale ottimale per la gestione unitaria dei rifiuti urbani e assimilati, e art. 49, commi 7, 8 e 10 riguardanti la necessaria operatività della tariffa base o di riferimento e dell'attivazione del contributo del Consorzio nazionale degli imballaggi ai comuni che attuano la relativa raccolta differenziata). La facoltà di sperimentazione anticipata, già prevista dall'art. 49, comma 16, del D.Lgs. n. 22/1997, ha trovato infatti conferma nella disposizione contenuta nell'art. 31, comma 7, secondo periodo, della legge n. 448/1998 citata, che non consente l'adozione di una qualsiasi tariffa ma soltanto di quella prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 (vedi il riferimento testuale e «la tariffa») in quanto, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta (soggetta come tale alla riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione), non può prescindersi da criteri e condizioni posti dall'art. 49 del citato D.Lgs. n. 22/1997 quale unica alternativa alla vigente tassa.

Come chiarito nel predetto comma 7, secondo periodo, le delibere regolamentari, che introducono e disciplinano la tariffa in via sperimentale (come quelle che in futuro la introdurranno a regime), non sono ovviamente soggette all'esame del Ministero delle finanze, cui spetta soltanto rilevare la sussistenza o meno delle condizioni

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