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D. Min. Trasporti 08/03/1999

Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/01/2012
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 18/05/2016, n. 144
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[Premessa]



IL DIRIGENTE GENERALE

DIRETTORE DELL'UNITÀ DI GESTIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI


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Parte 1 - Oggetto e scopo delle prescrizioni
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Art. 1

1.1.1 Le presenti Prescrizioni Tecniche Speciali (che verranno di seguito chiamate per brevità P.T.S.) si applicano alle funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e veicoli temporaneamente collegati alla fune portante-traente previste al comma 1.1 lettera c) dell'articolo 1 del vigente Regolamento Generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone di seguito chiamato per brevità Regolamento Generale.

1.1.2 Le presenti P.T.S. si applicano agli impianti nuovi e alle varianti costruttive di quelli esistenti, così come definite dal comma 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23 (G.U. n. 26 del 31 gennaio 1985) e di seguito citato D.M. n. 23/85.

1.1.3 Scopo delle P.T.S. è quello di costituire una rielaborazione organica della preesistente normativa, aggiornata allo standard costruttivo italiano determinato dal progresso tecnico verificatosi nel settore delle funicolari aeree e terrestri in servizio destinate al trasporto di persone nonché ai criteri adottati dalle normative CEN in via di completamento; tali P.T.S. vanno, pertanto, considerate come un "testo unico" che riassume ed annulla tutte le precedenti disposizioni emanate in materia, tranne quelle espressamente richiamate nel testo.

1.1.4 Il progetto, la costruzione e l'esercizio degli impianti in argomento eseguiti secondo:

- il Regolamento Generale, nonché le presenti P.T.S.;

- le P.T.S. relative alle parti elettriche degli impianti funiviari che saranno emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti ad Impianti Fissi, in esecuzione dell'articolo 6.2 del Regolamento Generale;

- per quanto non contenuto nelle citate P.T.S. le norme generali e particolari vigenti ufficialmente per le costruzioni, le macchine, i collegamenti, i materiali, i componenti e gli impianti elettrici;

- gli insegnamenti ed i princìpi delle opere di ingegneria;

- le altre disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.T.T., per le parti elettriche;

possono essere ritenuti sufficienti a far presumere la realizzazione e la gestione degli impianti "a regola d'arte", per garantire la sicurezza delle persone e dei beni contro i pericoli ed i danni che possono derivare dall'esercizio degli stessi nelle condizioni ragionevolmente prevedibili, poiché nessuna norma per quanto accuratamente studiata può garantire in modo assoluto la sicurezza sopra citata.

1.1.5 Alle P.T.S. non potranno essere accordate deroghe se non in via del tutto eccezionale, sempreché il progettista ne giustifichi la assoluta necessità e dimostri che non possono derivarne riduzioni del livello di sicurezza.

1.1.6 Soluzioni tecniche innovative potranno essere ammesse, purché il progettista dimostri che il livello di sicurezza offerto non è inferiore a quello desumibile dalle P.T.S., fornendo anche, ove ritenuto necessario dal progettista stesso o dall'Autorità di vigilanza, i dati di una probante sperimentazione. Per soluzioni innovative già eventualmente realizzate all'estero, la predetta sperimentazione potrà avvalersi dell'acquisizione di tutte le esperienze e le informazioni relative all'esercizio già svolto.

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Parte 2 - Procedure
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Art. 2

2.1 Procedure

2.1.1 In merito alle procedure da seguire per il rilascio dell'autorizzazione o del nulla-osta ex articolo 3 del D.P.R. n. 753 del 1980, valgono i criteri di seguito indicati. I progetti degli impianti a fune, sia per la realizzazione di nuovi impianti che per l'esecuzione di varianti, sono redatti secondo quanto indicato nei precedenti articoli, devono essere presentati alle competenti Autorità regionali e/o locali (nel numero di copie in bollo od in carta semplice da esse richiesto) e, per il tramite di esse all'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (che verrà in seguito indicato come USTIF) territorialmente competente, in tre copi

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PARTE 3 - Norme di progetto e di costruzione
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Art. 3

3.1 Tracciato e profilo della linea

3.1.1 La deviazione planimetrica massima della fune portante-traente, di cui all'articolo 7.2 del Regolamento Generale, viene fissata in 0,01 rad per ogni sostegno, sempreché siano adottati necessari accorgimenti costruttivi atti a garantire condizioni di passaggio sulle rulliere con lo stesso livello di sicurezza previsto per quelle dei rimanenti sostegni non interessati alla deviazione. Deviazioni superiori a 0,01 rad, ma sempre limitate, possono essere consentite purché siano adottati idonei provvedimenti da esaminare caso per caso.

3.1.2 La lunghezza del tracciato, ai fini di cui all'articolo 7.3. del Regolamento Generale ed ai soli effetti delle operazioni di soccorso, non deve poter consentire in linea, di norma, la presenza di più di 200 persone per impianti a veicoli monoposto, di 250 persone per impianti a veicoli biposto, di 300 persone per impianti a veicoli triposto, di 350 persone per impianti a veicoli quadriposto e di 500 persone per impianti a veicoli chiusi, ammettendo convenzionalmente che risultino le seguenti condizioni di carico:

1. per gli impianti utilizzati per il trasporto in unico senso: si considerano completamente occupati tutti i veicoli insistenti sul corrispondente ramo;

2. per gli impianti utilizzati per il trasporto nei due sensi: si considerano completamente occupati tutti i veicoli insistenti su un ramo e parzialmente occupati quelli dell'altro ramo secondo quanto previsto in progetto e riportato nel regolamento di esercizio.

3.1.3 Il dimensionamento degli elementi costitutivi dell'impianto deve considerare, di norma, l'occupazione massima convenzionale dei veicoli disposti su uno o ambedue i rami a seconda che il trasporto sia previsto in uno solo od in ambedue i sensi.

3.1.4 La pendenza massima della linea, con moto a regime e nelle ipotesi di carico dell'impianto più sfavorevoli, non deve superare i seguenti valori: 90% riferito all'asse della fune, considerando convenzionalmente la massa dei veicoli a pieno carico (v. articolo 3.19.12) uniformemente distribuita lungo la fune stessa; 100% riferito alla traiettoria delle morse, considerando la massa del veicolo a pieno carico convenzionale concentrata nei rispettivi punti di applicazione sulla fune.

3.1.5 La lunghezza delle campate deve essere scelta tenendo conto della tensione minima che può verificarsi e della più sfavorevole condizione di occupazione delle stesse da parte dei veicoli, al fine di limitare i fenomeni di oscillazione verticale della fune. La variazione dell'angolo formato con l'orizzontale dalla tangente all'asse della fune portante- traente in corrispondenza dei due appoggi di ciascuna campata, valutata come differenza fra i valori assunti da detto angolo nelle configurazioni, rispettivamente, con veicoli a pieno carico convenzionale (v. articolo 3.19.12) e con veicoli vuoti, non deve superare 0,15 rad; tale differenza va valutata assumendo convenzionalmente a valle della campata la tensione minima della fune e, per ambedue le condizioni di carico, le masse dei veicoli uniformemente distribuite lungo la stessa, in movimento a regime.

3.1.6 La distribuzione dei sostegni in linea, l'equidistanza dei veicoli, la tensione della fune e la velocità dell'impianto devono essere tali da non determinare rilevanti oscillazioni longitudinali della fune e, in campata, variazioni di freccia disturbanti tanto per i viaggiatori, quanto per la stabilità della fune sugli appoggi.


3.2 Funi

3.2.1 L'accettazione in opera di tutte le funi dell'impianto è subordinata al favorevole esito del collaudo, ai sensi degli articoli 3.2.3 e 3.2.4, dell'esame a vista e, per la fune portante-traente, dell'esame magneto-induttivo.

3.2.2 Le funi tenditrici e/o di regolazione, quelle di segnalazione o telefoniche, nonché quelle di sospensione dei conduttori di segnalazione o telefonici, devono essere, di norma, di tipo unificato.

3.2.3 Salvo quanto stabilito all'articolo 3.2.4 per le funi di tipo unificato, tutte le funi dell'impianto devono essere sottoposte a collaudo, presso un Laboratorio Ufficiale, con le modalità stabilite nel decreto 21 giugno 1986 del Ministero dei Trasporti; il prelievo degli spezzoni per l'esecuzione delle verifiche e prove per l'accettazione è effettuato dall'autorità di sorveglianza, una volta accertato che le caratteristiche dichiarate dal fabbricante per la fune corrispondono a quelle previste nel progetto presentato per la costruzione dell'impianto, ovvero per la realizzazione di varianti.

3.2.4 Le funi di tipo unificato, prodotte in bobine e cordate con contrassegni ricorrenti particolari, tali da consentire, per qualsiasi spezzone, l'individuazione del fabbricante e della bobina di provenienza, possono essere destinate a diversi impianti, ovvero allo stesso impianto ma in tempi diversi. Per tali funi è ammesso che le prove di collaudo vengano effettuate solo inizialmente e con riferimento all'intera bobina; le disposizioni per il prelievo dalla bobina, degli spezzoni di prova e dei tratti di fune destinati ai diversi impianti sono emanate dal D.T.T.: le prescrizioni per il collaudo e l'accettazione delle funi unificate sono indicate nelle relative tabelle di unificazione. Le bobine devono restare depositate presso il fabbricante della fune, ovvero presso ditte costruttrici di impianti a fune, che ne garantiscono comunque la buona conservazione.


3.3 Tensione delle funi

3.3.1 La tensione di ogni fune dell'impianto, salvo quanto riportato all'articolo 3.5.3. deve essere determinata di norma da un contrappeso o da un sistema idraulico (v. articolo 3.14.7) equivalente. Il sistema idraulico di tensione deve mantenere automaticamente la tensione della fune portante-traente entro limiti prefissati e la predetta tensione deve essere controllata in un intervallo massimo contenuto entro il = 10% del valore della tensione nominale.

3.3.2 Deroga alla disposizione di cui all'articolo precedente, o l'adozione di sistemi diversi di tensione, possono essere concesse, sentita eventualmente la Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri.

3.3.3 La configurazione delle funi dei circuiti di linea o di quelle portanti i conduttori di tali circuiti deve risultare più alta di quella assunta dalla fune portante-traente in moto di regime e con veicoli scarichi nelle condizioni normali di esercizio; in caso contrario deve essere condotta la verifica della esistenza del franco minimo di 0,50 m in ogni direzione nelle condizioni di calcolo per l'intervia previste all'articolo 3.8.3.1; in ambedue i casi deve essere considerata la presenza del manicotto di ghiaccio di cui all'articolo 3.5.1.


3.4 Ancoraggi, attacchi di estremità e impalmature

3.4.1 Gli attacchi di estremità delle funi devono essere del tipo ad attrito su tamburo o, se ammessi, del tipo a redancia.

3.4.2 Negli attacchi a tamburo l'avvolgimento della fune deve essere realizzato con almeno tre spire complete. Il capo libero deve essere bloccato da almeno due morsetti a piastra che abbiano lunghezza e forma tali da ripartire convenientemente sulla fune la pressione necessaria; il secondo morsetto deve essere montato in modo da segnalare l'eventuale scorrimento del primo.

3.4.3 Negli attacchi a redancia, non ammessi per le funi che sopportano direttamente il tiro dell'anello trattivo, i morsetti devono essere almeno in numero di tre; un terzo di essi, con arrotondamento all'intero superiore, deve essere comunque in grado di impedire lo scorrimento. Le redance devono avere un raggio di curvatura minimo, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a tre volte il diametro della fune stessa.

3.4.4 I rapporti tra il diametro delle pulegge di deviazione delle funi tenditrici e/o di regolazione, nonché delle funi dei circuiti di linea, oppure delle funi di supporto dei conduttori di tali circuiti, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, ed il diametro di queste e dei fili che le compongono, esclusi quelli d'anima dei trefoli, non devono essere minori di 40 e 500 rispettivamente. Tutte le pulegge interessate dalle predette funi devono avere profondità di gola non inferiore al diametro della fune stessa; le pulegge di deviazione devono avere la gola rivestita con materiale cedevole ed essere montate su cuscinetti a rotolamento opportunamente lubrificabili.

3.4.5 Le pulegge di compensazione ed i tamburi su cui si avvolgono le funi tenditrici, nonché i rulli di appoggio sui sostegni delle funi dei circuiti di linea, oppure delle funi di supporto dei conduttori di tali circuiti, ed i relativi tamburi di ancoraggio, devono avere diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non minore di 15 volte quello della fune medesima.

3.4.6 L'impalmatura va realizzata secondo la procedura indicata nel decreto ministeriale 31 agosto 1937, n. 2672 e con le seguenti dimensioni:

- lunghezza totale: pari ad almeno 1500 volte il diametro della fune;

- lunghezza tratto centrale, compreso fra i due nodi interni: pari ad almeno 500 diametri;

- lunghezza dei trefoli accecati: pari ad almeno 100 diametri; i trefoli accecati possono essere allungati fino a portarli a contatto tra loro;

- diametro massimo in corrispondenza dei nodi: non deve superare del 10% il diametro nominale della fune.

3.4.7 Caratteristiche geometriche diverse possono costituire oggetto di deroga, previa presentazione di valide giustificazioni.

3.4.8 La distanza fra due eventuali impalmature continue, di cui agli articoli 10.11 e 10.12 del Regolamento Generale, deve essere comunque tale da assicurare, fra gli estremi di esse, un tratto integro di lunghezza non inferiore a 3000 volte il diametro nominale della fune.


3.5 Sicurezza delle funi

3.5.1 Il grado di sicurezza, per funi nuove, deve risultare non inferiore ai valori seguenti:

- per le funi portanti-traenti: 4,5;

- per le funi tenditrici e di regolazione: 5,5;

- per le funi dei circuiti di linea o portanti i conduttori di tali circuiti, se contrappesate: 3,5, prescindendo dall'eventuale formazione di manicotto di ghiaccio e 2,5, considerando convenzionalmente la presenza di un manicotto di ghiaccio di spessore pari a 12 mm.

3.5.2 Nel calcolo dello sforzo assiale totale massimo della fune portante-traente si deve tenere conto:

1. della forza peso dei veicoli a pieno carico convenzionale (v. articolo 3.19.12), considerata uniformemente distribuita lungo la fune;

2. delle resistenze d'attrito lungo la linea, determinate convenzionalmente assumendo uno sforzo assiale pari al 3% del carico gravante su ciascuna rulliera se in fase di avviamento ed a regime, pari al 2% del predetto carico se in fase di frenatura;

3. delle forze d'inerzia in avviamento e in frenatura, determinate convenzionalmente assumendo una accelerazione in valore assoluto non inferiore a 0,2 m/s2 per la fase di avviamento ed a 1 m/s2 per la fase di frenatura.

3.5.3 Per le funi dei circuiti di linea, o portanti i conduttori di tali circuiti, se non contrappesate, si applicano i gradi di sicurezza e le modalità di calcolo previsti per i conduttori dalle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, di cui alla legge 28 giugno 1986, n. 339. Le funi portanti i cavi dei circuiti di linea, se ancorate alle estremità di ciascuna campata, devono possedere sistemi di attacco tali che, nell'eventualità di rottura delle stesse funi in corrispondenza di un attacco, si verifichi l'immediata interruzione del circuito di sicurezza di linea.


3.6 Sicurezza rispetto allo scorrimento della fune portante-traente nella puleggia motrice

3.6.1 L'aderenza necessaria per evitare lo scorrimento della fune portante-traente sulla puleggia motrice si intende assicurata quando è soddisfatta la relazione:


T/t ≤ efα


dove:

- "T/t" è il rapporto fra gli sforzi di trazione "T" nel ramo più teso e "t" nel ramo meno teso della fune, nelle condizioni più sfavorevoli per carico, avviamento e frenatura, sia in salita che in discesa, tenuto conto della possibile differenza del numero dei veicoli tra i due rami (3.12.19.3) ed assumendo, convenzionalmente, per le accelerazioni e le resistenze di attrito i valori fissati all'articolo 3.5.2;

- "e" è la base dei logaritmi naturali;

- "α" in radianti è l'angolo di avvolgimento della fune portante-traente sulla puleggia motrice;

- "f" è il coefficiente di attrito fra fune portante-traente e gola della puleggia motrice.

3.6.2 Per il coefficiente di attrito fra fune portante-traente e gola della puleggia motrice, rivestita con guarnizione in gomma o con altro materiale di analoghe caratteristiche di attrito, si assume convenzionalmente il valore 0,20. Valori più elevati possono essere ammessi solo per rivestimenti con materiali speciali, preventivamente sperimentati in applicazioni analoghe, tenendo comunque conto del margine di sicurezza di cui all'articolo 12 del Regolamento Generale.


3.7 Velocità ed intervallo minimo fra i veicoli

3.7.1 Per garantire il sicuro e regolare svolgimento delle operazioni di imbarco e di sbarco, la velocità dei veicoli alla partenza ed all'arrivo nelle stazioni deve essere adeguata alla categoria dei viaggiatori, alle modalità di imbarco e di sbarco, al numero dei posti offerti da ogni singolo veicolo, alla massa oscillante ed alle altre caratteristiche proprie del veicolo stesso tese a limitare gli effetti d'urto. L'intervallo di tempo fra il passaggio di due veicoli consecutivi deve, inoltre, risultare sufficiente per consentire a ciascun viaggiatore di accedere agevolmente al punto d'imbarco alla partenza e di disimpegnarsi tempestivamente dal veicolo all'arrivo, raggiungendo rapidamente le aree non interessate dalle traiettorie dei veicoli.

3.7.2 Velocità in linea e nelle stazioni

3.7.2.1 La velocità massima di esercizio in linea, avuto riguardo al fatto che le sovrasollecitazioni dinamiche indotte nelle strutture dei veicoli dal passaggio sulle rulliere nonché dall'effetto di stabilizzazione indotto dalle guide di ingresso nelle stazioni devono risultare compatibili con il dimensionamento di tali strutture tenuto conto anche degli effetti di fatica, non può superare i seguenti valori:

- 5 m/s per gli impianti con seggiole o veicoli aperti;

- 6 m/s per gli impianti con veicoli chiusi.

3.7.2.2 La velocità dei veicoli nelle aree destinate all'accesso, all'imbarco, allo sbarco ed all'allontanamento dei viaggiatori non deve superare 1,00 m/s per le seggiovie e 0,50 m/s per gli impianti con cabine. Per le seggiovie destinate al trasporto esclusivo di viaggiatori con sci ai piedi, la velocità può essere elevata all'imbarco fino a 1,30 m/s, allo sbarco fino a 1,50 m/s e fino a 2 m/s se lo sbarco avviene alla stazione intermedia con il veicolo che prosegue con traiettoria rettilinea.

3.7.3 Equidistanza in linea e nelle stazioni

3.7.3.1 L'equidistanza minima tra i veicoli in linea deve essere non inferiore a 1,2 volte lo spazio di arresto determinato dalla frenatura modulata dell'impianto, considerando per la decelerazione il minore dei valori fissati nel progetto ai sensi dell'articolo 3.13.14, e comunque tale da garantire un'adeguata protezione anticollisione in entrata ed uscita dalle stazioni (v. articolo 3.12.17.7).

3.7.3.2 Nelle seggiovie dotate di convogliatori per la movimentazione continua dei veicoli, nelle aree destinate all'accesso, all'imbarco, allo sbarco ed all'allontanamento dei viaggiatori (v. articolo 3.12.15 e seg.) ed in ogni caso laddove i percorsi dei viaggiatori possano interferire con le traiettorie dei veicoli, deve essere garantita l'assenza di altre seggiole.

3.7.4 Intervallo di tempo tra veicoli consecutivi

3.7.4.1 L'intervallo minimo di tempo fra due veicoli consecutivi deve risultare non inferiore a 6 s; detto valore può essere ridotto, negli impianti destinati ai viaggiatori con gli sci ai piedi, fino ad un minimo di 5,5 s purché appositi cartelli collocati in posizione visibile alla stazione di partenza avvertano il viaggiatore del limitato intervallo tra i veicoli, richiamando l'attenzione sull'esigenza di un conveniente addestramento per evitare danni a se stessi ed agli altri utenti.

3.7.4.2 Nelle seggiovie adibite al trasporto di sciatori l'accesso deve venir regolato da appositi dispositivi automatici "cancelli".

3.7.5 Trasporto promiscuo

3.7.5.1 Nelle seggiovie normalmente adibite a trasporto di viaggiatori con gli sci ai piedi, può essere consentito anche il trasporto di viaggiatori ordinari a condizione che la regolazione del flusso dei viaggiatori ordinari, sia in entrata che in uscita, avvenga con piste distinte da quelle degli sciatori e venga realizzata mediante cancelli di accesso e piste separate e ben individuabili per ciascuna categoria di utenti.


3.8 Franchi minimi e intervia

3.8.1 Si definisce convenzionalmente assetto normale del veicolo quello assunto staticamente dal veicolo vuoto, per effetto della sola forza peso.

3.8.2 Franchi verticali in linea e nelle stazioni

3.8.2.1 In linea, salvo quanto stabilito al punto 3.11 per gli attraversamenti inferiori, durante il moto a regime dell'impianto e nelle condizioni di carico a tali effetti più sfavorevoli, i veicoli con il loro profilo inferiore devono presentare un franco minimo verticale non inferiore a 2 m rispetto al terreno o, comunque, agli ostacoli fissi sottostanti l'impianto stesso. Tale franco deve essere determinato tenendo conto della probabile altezza della neve secondo l'esperienza locale, assumendo i veicoli quali carichi concentrati sulla fune portante-traente, considerando la tensione minima consentita dall'eventuale dispositivo di tensione idraulica, nonché tenendo conto degli effetti dinamici; a tal fine le frecce statiche della fune portante-traente, calcolate nelle ipotesi di carico della linea più sfavorevoli, devono essere aumentate convenzionalmente del 20% della suddetta freccia statica valutata in corrispondenza del punto considerato.

3.8.2.2 Nella valutazione dei franchi minimi verticali dei veicoli rispetto al suolo si deve tener conto delle pendenze trasversali del terreno.

3.8.2.3 In prossimità delle banchine delle stazioni i franchi minimi di cui al precedente articolo possono ridursi (vedi articolo 3.12.15.6); detti tratti devono venir recintati al fine di impedire l'accesso ad estranei.

3.8.2.4 Nelle seggiovie la distanza fra la superficie della banchina di imbarco e sbarco e la superficie superiore del sedile, con veicolo vuoto, deve essere non inferiore a 0,6 m; comunque deve essere possibile il transito di una seggiola vuota con il poggiasci abbassato; tale distanza è valutata in mezzeria del sedile sul bordo anteriore. Durante l'esercizio occorre predisporre l'altezza opportuna del manto nevoso. L'inclinazione trasversale della superficie del sedile per effetto del carico statico eccentrico, in corrispondenza delle banchine di imbarco e sbarco, può al massimo essere pari al 10%; se del caso sono da adottare i provvedimenti tecnici necessari per rispettare tale esigenza.

3.8.2.5 Nelle seggiovie, in corrispondenza delle zone di accelerazione e decelerazione, la distanza sopra definita, rispetto al terreno sottostante, deve aumentare progressivamente, con pendenza di circa il 40%, fino ad un valore compreso fra 1,5 e 2 m.

3.8.3 Intervia

3.8.3.1 In linea, l'intervia fra i due rami della fune portante-traente deve essere determinata, convenzionalmente, in maniera che il franco laterale fra i veicoli al loro incrocio, misurato in proiezione orizzontale, risulti non inferiore a 0,5 m considerando i veicoli stessi inclinati l'uno verso l'altro trasversalmente di 0,20 rad, rispetto all'assetto normale ed, inoltre, uno qualsiasi dei due rami di fune sbandato trasversalmente verso l'altro per effetto del vento massimo di esercizio (v. articolo 3.15.6.10) agente sulla campata che si trova nelle condizioni più sfavorevoli, tenuto conto della sua lunghezza e della tensione assunta dalla fune portante-traente.

3.8.4 Franchi laterali in linea

3.8.4.1 In linea il franco laterale dei veicoli aperti rispetto agli ostacoli fissi appartenenti all'impianto, ivi comprese le strutture dei sostegni di linea, considerati i veicoli stessi inclinati trasversalmente, rispetto al loro assetto normale, di 0,20 rad, non deve risultare minore di 0,5 m, misurato dal bordo interno del bracciolo, se trattasi di seggiole, ovvero del parapetto se trattasi di cabine aperte; il franco di 0,5 m non è richiesto qualora i veicoli siano chiusi e sia impedito al viaggiatore di sporgere il braccio dal lato dell'ostacolo. Per tutti i veicoli deve essere comunque garantito il libero transito nelle condizioni di massimo sbandamento dovuto al carico squilibrato con un incremento di 0,20 rad (vedi, anche, articoli 3.18.13 e 3.19.6).

3.8.4.2 Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, titolo III, in merito alla disciplina delle proprietà laterali alle linee funiviarie, il franco di un qualsiasi elemento dell'impianto rispetto ad edifici o manufatti di qualunque specie non appartenenti all'impianto medesimo, deve essere:

- non minore di 3 m in ogni direzione, rispetto ad edifici e manufatti accessibili a persone, nonché a qualsiasi elemento appartenente ad altro impianto di trasporto a fune finitimo, considerato nella configurazione di massimo ingombro in ogni direzione;

- non minore di 1 m lateralmente e di 2 m inferiormente, rispetto ad edifici e manufatti non accessibili a persone; nel caso di alberi il predetto franco laterale deve essere non inferiore ad 1 m.

3.8.4.3 Le distanze minime di cui all'articolo precedente vanno valutate nelle condizioni di carico della linea più gravose agli effetti delle distanze stesse, tenendo conto:

- degli effetti dinamici come convenzionalmente stabilito all'articolo 3.8.2.1;

- dello sbandamento trasversale, verso l'ostacolo, subìto dalla campata considerata per effetto del vento massimo di esercizio (v. articolo 3.15.6.10), come indicato all'articolo 3.8.3.1;

- dell'inclinazione trasversale verso l'ostacolo assunta dal veicolo, come stabilito convenzionalmente all'articolo 3.8.4.1.

3.8.4.4 Negli impianti dotati di veicoli che, per particolari caratteristiche costruttive dell'impianto, non possono presentare oscillazioni trasversali al passaggio dei sostegni ovvero per i quali le oscillazioni sono modeste, deve essere garantito un franco di 0,5 m rispetto agli ostacoli fissi appartenenti all'impianto, e sia impedito ai viaggiatori di sporgere il braccio. In caso contrario il franco va aumentato a 1 m. Detti franchi vanno valutati con veicoli in posizione di massima oscillazione consentita dalle caratteristiche costruttive.

3.8.5 Franchi laterali in stazione

3.8.5.1 Nelle stazioni, dal lato esterno rispetto all'asse della linea, per un'altezza di almeno 2 m e per tutta la loro lunghezza, il franco minimo laterale, misurato in proiezione orizzontale, fra il veicolo, in assetto normale, e gli ostacoli fissi, deve risultare non inferiore a 1,25 m. Nelle seggiovie tale franco, in corrispondenza delle parti fisse e mobili dei dispositivi di regolazione dell'accesso per gli sciatori (vedi articolo 3.7.4.2), può ridursi fino a 0,5 m.

3.8.5.2 Nelle stazioni di seggiovia, dal lato interno rispetto all'asse della linea, per un'altezza di almeno 2 m, il valore del franco minimo, misurato in proiezione orizzontale, fra la seggiola in assetto normale, e gli ostacoli fissi dell'impianto, non deve risultare inferiore ai seguenti valori:

1. 0,80 m per tutta la lunghezza della pista di accesso precedente la banchina di imbarco, alla quale gli sciatori accedono con traiettoria all'incirca parallela a quella dei veicoli;

2. 0,80 m in corrispondenza delle banchine di imbarco e sbarco sia di pedoni che di sciatori;

3. 1,25 m in corrispondenza della pista successiva alla banchina di sbarco degli sciatori, con aumento progressivo, da ambo i lati, in maniera da consentire ai viaggiatori sbarcati di allontanarsi senza interferenze reciproche;

4. 0,80 m nelle zone nelle quali il veicolo accelera sulle rampe di partenza o decelera sulle rampe di arrivo;

5. limitatamente ai tratti non adibiti al transito dei passeggeri e percorsi dai veicoli a velocità costante e scarichi, può essere contenuto entro il valore di 0,50 m, adottando le apposite guide, che garantiscano detto franco;

3.8.5.3 Nelle stazioni di impianti dotati di cabine chiuse, se è impedito di sporgere il braccio verso l'interno della linea, il franco laterale interno nell'intera stazione, ove le cabine vengono guidate, non deve risultare inferiore a 0,50 m, tenendo presente che le eventuali guide stabilizzatrici dei veicoli possono essere ubicate nello spazio definito dal predetto franco. Se dalle cabine è possibile sporgere il braccio verso l'interno della linea, il predetto franco non deve risultare inferiore a 0,80 m.


3.9 Altezza massima dal suolo

3.9.1 Negli impianti con veicoli aperti (seggiole e cabine scoperte superiormente), durante il moto a regime dell'impianto e con veicoli scarichi uniformemente distribuiti alla massima equidistanza prevista per l'esercizio, il punto più basso del contorno inferiore dei veicoli deve trovarsi, rispetto al terreno non innevato, ad un'altezza normalmente non superiore a 10 m. Detto valore può essere elevato fino a 15 m per brevi tratti se ne deriva un sensibile miglioramento del profilo della linea, oppure se il terreno sottostante l'impianto, in corrispondenza delle campate interessate, è raggiungibile, in ogni periodo di esercizio, con idonei automezzi stabilmente disponibili in zona. Detto valore può essere ulteriormente elevato fino a 20 m per tratti di lunghezza complessiva tale da contenere al massimo 3 veicoli per ramo, in presenza di depressioni locali del terreno e sempreché ne derivi un effettivo miglioramento del profilo.

3.9.2 Negli impianti con veicoli chiusi, durante il moto a regime dell'impianto e con veicoli scarichi uniformemente distribuiti alla massima equidistanza prevista per l'esercizio, il punto più basso del contorno inferiore dei veicoli deve trovarsi, rispetto al terreno non innevato, ad un'altezza normalmente non superiore a 30 m. Detto valore può essere elevato fino a 60 m per tratti di lunghezza complessiva tale da contenere al massimo 5 veicoli per ramo, in presenza di depressioni locali del terreno e sempreché ne derivi un effettivo miglioramento del profilo.

3.9.3 Nella valutazione delle altezze massime dei veicoli dal suolo si deve tener conto delle pendenze trasversali del terreno.


3.10 Dispositivi di recupero ed evacuazione dei viaggiatori

3.10.1 Devono essere previste una dotazione di mezzi ed un'organizzazione di soccorso atte, nel caso di arresto prolungato dell'impianto, a ricondurre i viaggiatori presenti in linea in luogo sicuro ed in un lasso di tempo non superiore a quanto di seguito stabilito e computato a partire dal momento dell'arresto dell'impianto; il soccorso può essere effettuato con le seguenti modalità:

- recupero dei veicoli, utilizzando uno degli azionamenti disponibili ovvero la gravità (in tal caso v. articolo 3.13.17); la durata di tale operazione deve essere inferiore ad 1 ora per gli impianti con veicoli aperti ed a 1,5 ore per gli impianti con veicoli chiusi;

- evacuazione dei passeggeri per calata a terra; la durata di tale operazione deve essere inferiore a 3 ore per gli impianti con veicoli chiusi ed a 2 ore e mezza per gli impianti con veicoli aperti.

3.10.2 Per l'evacuazione dei passeggeri devono essere previste:

- per altezze dei veicoli dal suolo fino a 6 m: scale metalliche leggere, da agganciare ai veicoli in maniera che il viaggiatore possa impegnarle agevolmente senza essere obbligato ad effettuare movimenti difficili;

- per altezze dei veicoli dal suolo superiori a 6 m: attrezzature e dispositivi per la calata al suolo del viaggiatore.

3.10.3 Le scale dovranno essere almeno in numero non inferiore a quello delle campate nelle quali si prevede di effettuare il recupero dei viaggiatori con le scale stesse. Oltre alle scale deve essere sempre disponibile un sistema atto alla calata dei viaggiatori inerti.

3.10.4 I dispositivi per la calata al suolo dei viaggiatori devono essere di tipo facilmente manovrabile da un solo soccorritore, avere caratteristiche costruttive tali da non richiedere la partecipazione attiva dei viaggiatori e devono consentire la calata a terra in maniera controllata con continuità e senza rischi di caduta accidentale, anche in presenza di movimenti scoordinati del passeggero medesimo.

3.10.5 L'impianto deve essere dotato di idonei sistemi perché l'agente possa agevolmente raggiungere i veicoli fermi in linea; detti sistemi debbono possedere i requisiti seguenti:

1. qualora l'accesso al veicolo dell'agente che effettua il soccorso avvenga partendo direttamente da terra, utilizzando attrezzature ad azione esclusivamente manuale, queste ultime devono essere munite di idoneo sistema di autoassicurazione per il soccorritore e possono venir utilizzate unicamente nei tratti della linea ove il franco verticale massimo non supera, di norma, i 20 m;

2. qualora tali sistemi prevedano un carrello per il percorso dell'agente che effettua il soccorso lungo la fune, esso deve essere facilmente installabile sulla fune portante-traente utilizzando le attrezzature permanenti previste sui sostegni e deve essere dotato di una fune per l'agevole governo della sua corsa; inoltre:

- o il carrello stesso è dotato di freno ad azione negativa che interviene nel caso di abbandono del suo comando manuale;

- oppure, se il carrello è privo di detto freno, la fune di governo deve essere rinviata ad apposito punto fisso ed ivi dotata di freno ad azione negativa; in alternativa il carrello può essere munito di una seconda fune per la quale va previsto un punto fisso di ancoraggio.

3.10.6 I dispositivi di evacuazione dei viaggiatori devono essere applicabili facilmente, ed in sicurezza, al tipo di veicolo adottato (vedi articolo 3.19.10) e la loro idoneità ed efficacia deve risultare da specifiche prove pratiche.

3.10.7 Il terreno sottostante l'impianto deve essere facilmente percorribile a piedi o reso tale con adeguata sistemazione del terreno; tale requisito non ricorre ove sia prevista l'evacuazione dei passeggeri mediante spostamento lungo la linea aerea.

3.10.8 Per il pronto soccorso l'impianto deve essere attrezzato con i seguenti mezzi:

1. se in loco non esiste un'apposita organizzazione permanente di persone e mezzi per il trasporto di viaggiatori infortunati, l'impianto deve essere dotato di idonee attrezzature;

2. le stazioni devono essere dotate di cassette di pronto soccorso;

3. nelle stazioni devono essere disponibili lampade portatili da impiegare durante le operazioni di soccorso nella eventualità che tali operazioni debbano protrarsi durante le ore serali.


3.11 Attraversamenti e parallelismi

3.11.1 Si ha attraversamento, superiore od inferiore, di un impianto monofune con una qualsiasi delle opere indicate all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, quando la proiezione verticale di uno qualunque degli elementi costituenti l'opera stessa, considerando l'impianto nella condizione di massimo ingombro e, se trattasi di elettrodotto, nell'ipotesi di cui al punto 1.2.09 del decreto ministeriale 21 marzo 1988 del Ministero dei lavori pubblici, emanato in esecuzi

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PARTE 4 - Norme di esercizio
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Art. 4

4.1 Disposizioni di carattere generale

4.1.1 L'esercizio dell'impianto deve svolgersi in osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia di trasporto pubblico ed in ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento di esercizio di cui all'articolo 31 del Regolamento Generale; inoltre deve svolgersi durante i periodi di attività, secondo l'orario giornaliero e con l'applicazione delle tariffe approvate dalle autorità competenti.

4.1.2 Nel Regolamento di esercizio devono essere inserite tutte le speciali condizioni, prescrizioni e cautele che, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, l'Autorità di sorveglianza tecnica e gli organi regionali competenti nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ritengano di stabilire in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità dell'impianto, nonché alle conclusioni formulate dalla Commissione incaricata delle verifiche e prove funzionali di cui all'articolo 30 del Regolamento Generale.

4.1.3 Il Regolamento di esercizio deve inoltre contenere le disposizioni riguardanti:

1) il personale: quantitativo, qualifiche, mansioni ed obblighi;

2) il trasporto: modalità di effettuazione del servizio;

3) i viaggiatori: obblighi, divieti e relative sanzioni, con riferimento a quanto stabilito dai titoli II e VII del D.P.R. n. 753 del 1980.

4) le istruzioni particolari per registrazioni e manutenzioni non comprese in quelle fornite dai costruttori delle parti elettriche e di quelle meccaniche di cui al decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23 (di seguito sarà chiamato D.M. n. 23 del 1985).

4.1.4 Il Regolamento di esercizio deve essere a perfetta conoscenza di tutto il personale e depositato in copia presso la stazione motrice, le disposizioni riguardanti il trasporto ed i viaggiatori, nonché gli orari e le tariffe devono essere esposte in maniera ben visibile al pubblico nelle stazioni ed in linea; deve essere utilizzata la segnaletica unificata esistente.

4.1.5 Agli effetti delle disposizioni per i viaggiatori di cui ai titoli II° e VII° del D.P.R. n. 753 del 1980 nonché ai fini dell'articolo 102, 2° comma dello stesso decreto, il Regolamento di esercizio deve essere approvato dall'Ufficio periferico del D.T.T. per gli impianti rientranti nelle attribuzioni statali, ovvero dai competenti organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal predetto ufficio per gli impianti rientranti nelle attribuzioni regionali. Gli orari di esercizio devono anche ottenere l'approvazione degli enti locali territoriali nelle cui competenze rientra l'impianto.

4.1.6 Il Regolamento di esercizio viene predisposto dal direttore dell'esercizio secondo schema predisposto dal D.T.T..

4.1.7 Hanno diritto al trasporto gratuito nell'esercizio delle loro funzioni:

- il personale dell'autorità di sorveglianza tecnica del D.T.T. e degli organi o enti territoriali competenti per territorio;

- i membri della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri costituita presso il D.T.T.


4.2. Personale

4.2.1. L'impianto deve essere provvisto del direttore dell'esercizio ai sensi dell'articolo 89 del D.P.R. n. 753 del 1980, nonché del personale necessario all'esercizio, abilitato ai sensi dell'articolo 9 del medesimo D.P.R. n. 753 del 1980, avente la seguente consistenza minima:

- capo servizio;

- macchinista;

- agente di stazione di rinvio;

- altri agenti che l'autorità di sorveglianza o il direttore di servizio possono richiedere, in stazione o in linea, per speciali caratteristiche dell'impianto o del suo tracciato.

4.2.2 Il capo servizio può svolgere le sue mansioni per più impianti della stessa azienda a condizione che essi formino un sistema di impianti tra loro collegati, o comunque prontamente raggiungibili, e che esista tra loro un'apparecchiatura permanente di telecomunicazioni.

4.2.3 Durante il servizio l'impianto deve essere presenziato almeno dal macchinista e dagli agenti necessari secondo il precedente articolo 4.2.1; comunque l'organico del personale deve avere consistenza numerica, con personale sostitutivo, sufficiente ad assicurare la regolarità del servizio tenuto conto delle possibili assenze per riposo, congedo e malattia.

4.2.4 I nominativi di tutto il personale adibito all'impianto con le rispettive mansioni, nonché ogni variazione devono essere comunicati alle competenti autorità di sorveglianza tecnica, nonché agli organi regionali per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni; l'elenco deve essere firmato dall'esercente, controfirmato sia dal direttore di esercizio che dal capo servizio e depositato in copia presso l'impianto.

4.2.5 Nel caso di impianto isolato la funzione di capo servizio, su apposita autorizzazione rilasciata dall'U.S.T.I.F., può essere cumulata a quella di macchinista.


4.3. Modalità di esercizio

4.3.1 L'esercizio può avere carattere continuativo o stagionale, in ogni caso devono essere previsti appositi periodi di sospensione del servizio al fine di provvedere a tutti i lavori necessari alla buona manutenzione da condurre secondo le indicazioni particolari contenute nel manuale di uso e manutenzione di cui al D.M. n. 23 del 1985, articolo 4.; devono inoltre essere effettuate periodicamente le verifiche e le prove di cui ai seguenti articoli, onde accertare il buono stato di conservazione ed il corretto funzionamento dell'impianto.

4.3.2 Nei periodi di esercizio il funzionamento dell'impianto deve essere particolarmente seguito dal personale addetto, verificando e curando che tutti i suoi organi siano in ordine e che tutto funzioni regolarmente; durante il servizio il macchinista e gli agenti si comportano in modo da agevolare il servizio stesso e informano tempestivamente il capo servizio di qualsiasi anormalità riscontrata; quest'ultimo informerà, se del caso, il direttore di esercizio per ottenere le necessarie istruzioni onde adottare tempestivamente i corretti provvedimenti atti ad eliminare il cattivo funzionamento.

4.3.3 Nessuna modifica può essere apportata dal personale al funzionamento ed agli elementi dell'impianto se non è stata preventivamente approvata dalle competenti autorità di sorveglianza tecnica; modif

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PARTE 5 - Norme transitorie e finali
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Art. 5

I progetti degli impianti presentati successivamente alla data del 31 dicembre 1999 dovranno soddisfare i requisiti fissati dalle presenti norme. Per i progetti che ver

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