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L. R. Toscana 04/06/2019, n. 28

Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 02/08/2023, n. 35
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PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto lo Statuto per il quale, all'articolo 4, comma 1, la Regione persegue fra le finalità principali:

- il diritto al lavoro e il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro (lettera a);

- il diritto alla salute (lettera c);

- la tutela dell'ambiente (lettera l);

- la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico (lettera m);

- la realizzazione del principio di buona amministrazione a tutti i livelli (lettera z).

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il

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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge ha come obiettivo la salvaguardia e lo sviluppo della collaborazione tra soggetti pubblici e, ove necessario, soggetti privati che, in collaborazione, individuano ed attuano azioni coordinate nelle materie di competenza regionale con particolare riferimento a:

a) sicurezza dei luoghi di lavoro, anche in relazione ai rischi legati all’esposizione a temperature estreme dei lavoratori;

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Art. 2 - Cabina di regia e tavoli tecnici

1. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 3, prevedono la costituzione di forme stabili di consultazione per la definizione e l'attuazione delle politiche condivise.

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Art. 3 - Programma annuale e monitoraggio

1. Gli accordi ai sensi della presente legge prevedono di norma:

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Art. 4 - Personale

1. Nell'ambito degli accordi di cui alla presente legge, per rafforzare l'operatività amministrativa degli uffici giudiziari toscani, la Regione può:

a) distaccare proprio personale;

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Art. 5 - Relazione al Consiglio regionale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte mediante gli accordi di cui

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Art. 6 - Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale del

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