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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 05/06/2019, n. 924
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 05/06/2019, n. 924
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 05/06/2019, n. 924
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto l’art. 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” che ha modificato gli articoli 65, 67 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed inserito nello stesso decreto l’articolo 94-bis; Constatato che detto articolo 94-bis, comma 1, introduce una nuova classificazione degli interventi in zona sismica, i quali, con riguardo alla pubblica incolumità, sono distinti in tre tipologie di interventi “gli interventi rilevanti”, “gli interventi di minore rilevanza” e “gli interventi privi di rilevanza”, stabilendo l’obbligo dell’autorizzazione sismica preventiva solo per la tipologia degli “interventi rilevanti”; Rilevato che il comma 2 del citato articolo 94-bis: - prevede l’emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata, di linee guida per l’individuazione degli interventi appartenenti alle tre diverse tipologie di interventi appena citate, nonché per l’individuazione delle varianti non sostanziali per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93 del DPR n. 380 del 2001; - conferisce alle Regioni, nell’attesa dell’emanazione delle linee guida statali, la facoltà di dotarsi di specifiche elencazioni delle tre diverse tipologie di interventi o di confermare le eventuali elencazioni di cui siano eventualmente dotate, con la prescrizione dell’obbligo dell’adeguamento alle linee guida statali a seguito della loro emanazione; Rilevato altresì che la propria deliberazione del 31 maggio 2019, n. 828 ha confermato per gli effetti del citato articolo 94-bis, comma 2, secondo periodo, l’operatività dei seguenti atti regionali: |
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