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Deliberaz. G.R. Umbria 07/05/2019, n. 627

Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue - approvazione e pubblicazione.
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente direttiva disciplina sul territorio della Regione Umbria, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, gli scarichi di acque reflue.

2. La Direttiva si applica a tutti gli endoprocedimenti nei quali è prevista l'autorizzazione allo scarico. Sono fatte salve le specifiche procedure di ciascuna tipologia di autorizzazione.

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si intende per:

a) Abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) pari a 60 g di ossigeno al giorno.

b) Acque di lavaggio delle aree esterne: le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti che si rendono disponibili al deflusso superficiale e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica che venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.

c) Acque di prima pioggia: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio che cade in un intervallo di 15 minuti e preceduta da almeno 48 ore di tempo asciutto; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate.

d) Acque di raffreddamento: acque utilizzate esclusivamente a scopo di raffreddamento che non entrano in contatto con la materia lavorata.

e) Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.

f) Acque reflue di dilavamento: acque prodotte dal dilavamento, da parte delle acque meteoriche e di lavaggio, di superfici impermeabili scoperte adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti ovvero ad altri usi, qualora da tale dilavamento si producano acque con presenza delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B della presente direttiva, al disopra del limite di rilevabilità analitica e/o acque contenenti le altre sostanze di cui alle tabelle 3 e 4 della presente direttiva, a concentrazioni superiori ai valori limite di emissione previsti dalle stesse tabelle nel relativo recapito.

g) Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

h) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Le acque reflue derivanti da impianti sono da intendersi anche come derivanti da strutture non inserite necessariamente nell'ambito di edifici, ad esempio impianti e attrezzature mobili ricollocabili ubicati all'aperto in aree scoperte o piazzali che diano luogo a scarichi di acque reflue. Sono considerate acque reflue industriali anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici. Vengono considerate acque reflue industriali le acque reflue di cui alla lett. f) del presente comma.

i) Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato. In mancanza dei sopr

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Art. 3 - Criteri generali

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite di emissione ed i requisiti di cui all'allegato 5 alla parte terza del Decreto, nonché quelli definiti dalla presente direttiva e/o quelli fissati dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.

2. I valori limite di emissione non

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Art. 4 - Scarichi di acque reflue in pubblica fognatura

1. Lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso nell'osservanza dei regolamenti emanati dai gestori SII ed approvati dall'AURI. Tale scarico non necessita di autorizzazione.

2. Gli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dai gestori SII.

3. L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali è rilasciata dal soggetto competente all'autorizzazione nell'ambito dello specifico provvedimento autorizzativo e non sostituisce l'assenso all'allaccio del gestore SII, che deve precedere l'effettivo scarico. La richiesta di allaccio deve essere presentata al gestore SII su apposito modello (Allegato B3).

4. La verifica di assimilabilità di acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è di competenza e responsabilità del gestore SII. Il gestore accetta le dichiarazioni di assimilazione solo se redatte sull'apposito modello, contenente i dati minimi sulle caratteristiche dello scarico (Allegato B2).

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Art. 5 - Scarichi di acque reflue non in pubblica fognatura

1. L'autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, industriali ed urbane, nonché delle acque reflue domestiche di titolarità del Gestore all'interno dello stabilimento è rilasciata dal soggetto competente all'autorizzazione nell'ambito dello specifico provvedimento autorizzativo.

2. Ai sensi dell'art. 127 della L.R. 1/2015, l'ammissibilità degli scarichi sul suolo o in acque superficiali delle acque reflue domestiche, anche provenienti da impianti di fitodepurazione o depurazione, in ambiti ove non sono presenti collettori fognari pubblici, sono certificate, utilizzando l'apposito modello (Allegato B1), da professionisti abilitati competenti per materia, ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 123 e 125 o della comunicazione di cui all'articolo 118 comma 3 della medesima legge regionale, sulla base del contenuto della relazione geologica, idrogeologica ed idraulica allegata al progetto edilizio. La certificazione tiene conto della necessità di garantire l'ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta regimazione delle acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore, salvo le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti.

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Art. 6 - Regime autorizzatorio degli scarichi

1. Per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura dovrà essere prodotta la sola richiesta di allaccio alla rete fognaria secondo le modalità previste dai regolamenti dei gestori SII. L'AURI è obbligata ad accettare le richieste di allaccio esclusivamente se redatte sull'apposito modello (Allegato B3). Rimane salvo quanto previsto all'articolo 9 della presente direttiva in merito alla dichiarazione di assimilazione.

2. Nelle more dell'entrata a regime del sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 5, ed in assenza di specifici strumenti comunali redatti in collaborazione con l'AURI che identifichino le zone servite da pubblica fognatura, le stesse sono quelle definite dall'articolo 2, comma 1, lett. hh).

3. Dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, nelle zone servite da pubbliche fognature, non possono essere attivati nuovi scarichi, aventi recapito diverso dalle fognature medesime, salvo deroga concessa caso per caso dall'AURI, qualora vi siano comprovate ragioni tecniche a non ricevere il refluo, ovvero per impossibilità tecnica dell'utente e/o eccesiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili. Tale deroga deve essere acquisita preventivamente ed allegata all'istanza di autorizzazione allo scarico o alla certificazione di cui all'art. 127 della L.R. 1/2015.

4. Gli scarichi esistenti nelle zone servite da fognature pubbliche ed aventi recapito sul suolo o corpo idrico superficiale, devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. È fatta salva l'acquisizione della deroga di cui

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Art. 7 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico, rilasciata, ovvero, rinnovata nell'ambito del provvedimento ALA, è valida per quindici anni a decorrere dalla data di rilascio dell'AUA medesima da parte del SUAPE territorialmente competente.

2. Il rinnovo dell'AUA avviene secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

3. In tutti gli altri casi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto, l'autorizzazione ha una durat

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Art. 8 - Monitoraggio e controllo degli scarichi

1. La Regione, l'AURI e ARPA Umbria, in riferimento a quanto riportato nel Sistema Informativo e Gestionale di cui all'articolo 25, definiscono il programma di monitoraggio degli scarichi che l'ARPA è tenuta ad attuare.

2. Il programma di monit

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Art. 9 - Criteri per l'assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche

1. Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora recapitanti in pubblica fognatura, ai sensi del precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico. Nel caso di recapito non in pubblica fognatura è necessaria la domanda di autorizzazione allo scarico contenente la dichiarazione di assimilazione dello scarico.

2. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali derivanti da:

A. Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura.

Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dalle strutture (magazzini, vasche, piazzali, ecc.) dove vengono svolte le operazioni strettamente legate alla coltivazione del fondo quali, ad esempio, la pulizia saltuaria di locali adibiti al deposito materiali/magazzino nonché di mezzi/attrezzature.

B. Imprese dedite all'allevamento del bestiame.

Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature zootecniche connesse con l'allevamento (ad esempio sale di mungitura). Sono esclusi dall'assimilazione i reflui zootecnici, in quanto disciplinati dal D.M. 25 febbraio 2016.

C. Imprese dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all'attività di allevamento anche all'attività di trasformazione/valorizzazione della produzione agricola.

Per tali imprese sono previsti i seguenti criteri di assimilazione:

a) L'attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola deve essere inserita con carattere di normalità e complementarietà nel ciclo produttivo aziendale;

b) la materia prima lavorata deve provenire in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. È esclusa dall'assimilazione l'impresa che oltre a trasformare i prodotti provenienti dalla coltivazione dei propri fondi, trasformi/valorizzi anche prodotti conferiti da terz

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Art. 10 - Scarichi non in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e industriali assimilate a quelle domestiche provenienti da insediamenti, installazioni e edifici isolati

1. Gli scarichi nuovi di acque reflue domestiche o industriali assimilate a quelle domestiche non in pubblica fognatura, provenienti da insediamenti, installazioni e edifici isolati, devono essere sottoposti ai sistemi di trattamento di cui alla tabella 11 allegata alla presente direttiva secondo i criteri fissati alla tabella 12 allegata alla stessa direttiva, in relazione alla natura dell'insediamento ed alla tipologia del recettore. Le indicazioni suddette sono relative sia ai sistemi individuali che agli altri sistemi pubblici e privati di cui all'articolo 100, comma 3 del Decreto.

2. Gli scarichi nuovi ed esistenti in acque superficiali di acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni e edifici sono soggetti ai valori limite di emissione previsti alla tabella 13 allegata alla presente direttiva. Gli scarichi nuovi ed esistenti di acque reflue industriali assimilate a quelle domestiche derivanti da insediamenti, installa

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Art. 11 - Scarichi di acque reflue industriali

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15 della presente direttiva, gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite di emissione adottati dal gestore SII.

2. Per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie con impianto finale di trattamento che consente di rispettare i valori limite di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla presente direttiva, si applicano le disposizioni previste dalle norme tecniche, pre

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Art. 12 - Scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e nuclei abitati con popolazione inferiore a 2.000 AE

1. Gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati e nuclei abitati con popolazione < a 2.000 AE e che recapitano in acque superficiali, debbono essere sottoposti ad un trattamento appropriato secondo quanto disposto nei diversi casi dalla tab

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Art. 13 - Scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione. ≥ a 2.000 AE

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Art. 14 - Scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti

1. Le modalità di scarico delle reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abit

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Art. 15 - Scarichi di sostanze pericolose

1. Sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli che recapitano in rete fognaria o in corpi idrici superficiali derivanti dagli stabilimenti nei quali si svolgano attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze indicate nelle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B, allegate alla presente direttiva e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di tali sostanze in quantità o in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento vigenti. Qualora dagli accertamenti effettuati dall'Autorità di controllo o dagli autocontrolli effettuati dal titolare dello scarico, emerga la presenza di sostanze pericolose al disopra del limite di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione, il titolare dello scarico dovrà presentare, entro 180 giorni dall'accertamento della presenza di sostanze pericolose, all'Autorità competente, richiesta di modifica dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose. Tale richiesta non deve essere presentata per tutti quei casi in cui la sostanza pericolosa rilevata

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Art. 16 - Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane

1. È vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti, fatte salve le deroghe previste ai commi 3, 4, 5 e 6.

2. La rete fognaria o condotta dedicata che raccoglie uno o più scarichi di acque reflue derivanti da attività di smaltimento/recupero di rifiuti inviandoli agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, dà luogo a "scarichi di acque reflue industriali" ovvero a "scarichi di sostanze pericolose", da disciplinarsi secondo le disposizioni previste per gli scarichi in rete fognaria, richiamate all'art. 11.

3. L'Autorità competente può autorizzare, ai sensi e con le procedure previste dalla vigente normativa in materia di rifiuti, il gestore di un impianto di trattamento di acque reflue urbane a svolgere attività di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi nel medesimo impianto in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento dello stesso. Resta inteso, in ogni caso, che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, per le sue caratteristiche dimensionali e tecniche, deve avere capacità depurativa adeguata e deve garantire allo scarico finale il rispetto dei valori limite di emissione di cui alle tabelle 1, 2, 3, e 6, allegate alla presente direttiva. Rientrano in questa fattispecie gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dotati di una o più sezioni per il pretrattamento dei rifiuti liquidi provenienti da mezzi mobili, inserite funzionalmente nel complesso dell'impianto stesso, rispetto alle quali il gestore sia autorizzato, ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti, ad esercitare operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti. L'Autorità competente, ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, si attiene alle seguenti disposizioni:

a) I rifiuti liquidi per essere ammessi nell'impianto di tratta

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Art. 17 - Scarichi delle acque reflue di dilavamento

1. I titolari delle sotto riportate attività hanno l'obbligo di gestire le acque reflue di dilavamento, così come definite all'articolo 2, comma 1, lett. f), della presente direttiva:

a) attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del Decreto;

b) stazioni di distribuzione di carburanti;

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Art. 18 - Scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie miste

1. Per le reti fognarie miste le portate di supero da recapitare nei ricettori finali, in periodo di pioggia, sono definite sulla base delle esigenze idrauliche e ambientali del recettore, in accordo con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici definiti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA).

2. Nella progettazione delle reti fognarie miste i parametri di riferimento, per quanto possibile, dovranno essere validati da studi specifici. In via generale le portate nere diluite devono essere commisurate a 3÷5 volte le portate nere medie; ne consegue che nell'impianto di trattamento saranno convogliate portate di pioggia pari a 2÷4 volte le portate nere medie.

3. Al fine di evitare lo sfioro degli scolm

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Art. 19 - Scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate e da altre condotte separate

1. Per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate a servizio di agglomerati ≥ 2.000 AE, il Comune dovrà provvedere, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, ad inviare alla Regione un elenco degli stessi, indicando per ogni scarico le caratteristiche tecnico-costruttive della rete fognaria, comprese quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, la delimitazione, la superficie e le caratteristiche del bac

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Art. 20 - Scarichi di emergenza e fermo impianto

1. I punti di scarico a servizio di stazioni di sollevamento di acque reflue urbane che si attivano solo in casi eccezionali dovuti alla rottura di tutte le pompe, comprese quelle di riserva di analoga portata che dovranno essere sempre presenti, o di altri eventi non prevedibili, ovvero per interruzione della fornitura di ene

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Art. 21 - Scarichi di acque di raffreddamento

1. Le acque di raffreddamento, come definite all'articolo 2, comma 1, lett. d), ai fini della loro classificazione sono da ritenersi comprese nella definizione di "acque reflue industriali" in quanto diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento e pertanto il loro scarico deve essere sempre autorizzato.

2. È fatto obbligo di riciclo delle acq

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Art. 22 - Approvazione progetti impianti di depurazione per acque reflue urbane

1. Fatte salve le disposizioni in materia di impatto ambientale, l'AURI provvede all'approvazione dei progetti di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue urbane relativi al Servizio Idrico Integrato previa convocazione di apposita conferenza di servizi a cui partecipano almeno i rappresentanti di Regione, Comune/i, gestor

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Art. 23 - Utilizzo delle acque reflue domestiche a scopo irriguo presso lo stesso impianto che le ha prodotte

1. Il riutilizzo delle acque reflue domestiche a scopo irriguo, nel sito di produzione, è consentito alle seguenti condizioni:

a) siano s

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Art. 24 - Disposizioni specifiche relative ai Piani Stralcio

1. È fatto salvo quanto riportato nei piani stralcio del lago Trasimeno e del lago di Piediluco, ricompresi nel Pia

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Art. 25 - Sistema Informativo e Gestionale Regionale per la regolazione degli scarichi civili e industriali

1. È istituito il "Sistema Informativo e Gestionale Regionale per la regolazione degli scarichi civili e industriali".

2. Il Sistema è la banca dati utile ai fini autorizzativi, di controllo e per le attività di reporting, di tutti gli scarichi civili e industriali in pubblica fognatura e non; lo strumento integrerà le potenzialità dell'attuale "catasto scarichi" con il sistema cartografico "data mapping system".

3. Il Sistema si interfaccia con la procedura di rilascio delle Autorizzazioni Ambientali.

4. Il Sistema informativo è operante in rete.

5. Il Sistema deve contenere le informazioni relative agli scarichi di:

a) acque reflue urbane;

b) acque reflue industriali;

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Art. 26 - Sanzioni

1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'art. 135 del Decreto legislativo è attribuita alla Regione, o all'AURI nel caso di scarichi

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Art. 27 - Norma transitoria

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Sistema informativo e gestionale regionale per la regolazione degli scarichi civili e industriali di cui alla misura B-20 del Piano di Tutela delle Acque -aggiornamento 2016-2021:

- l'utilizzo del modello di cui all'Allegato B1 "certificazione sullo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura" è obbligatorio dalla data di entrata in vigore della presente direttiva;

- l'utilizzo del modello di cui all'Allegato B2 "Dichiarazione di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche" è obbligatorio dalla data di entrata in vigore della presente direttiva;

- l'utilizzo del modello di cui all'Allegato B3 "Richiesta di allaccio in pubblica fognatura per scarico di acque reflue esclusivamente domestiche" è obbligat

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Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva si applica il Decreto.

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Allegato A - Schede per l'autorizzazione allo scarico in procedura di autorizzazione unica ambientale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B1 - Certificazione sullo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B2 - Dichiarazione di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B3 - Richiesta di allaccio in pubblica fognatura per scarico di acque reflue domestiche

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato C - Tabelle

Parte di provvedimento in formato grafico

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