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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 27/10/1951, n. 1402
L. 27/10/1951, n. 1402
Con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifics in G.U. 24/01/1952, n. 20
- L. 21/12/1955, n. 1357
- L. 27/03/1957, n. 222
- L. 19/12/1957, n. 1231
- L. 11/02/1958, n. 83
- L. 06/07/1960, n. 678
- L. 13/07/1966, n. 610
- D.L. 26/05/1984, n. 159 (L. 24/07/1984, n. 363)
- L. 12/08/1993, n. 317
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Art. 1. - Disposizione generaleLe norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, contenute nei decreti legislativi 3° marzo 1945, n. 1 |
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CAPO I - ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE. |
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Art. 2. - Modalità e termini per l'adozione di un piano. Compilazione del progettoAllo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni che saranno compresi negli appositi elenchi |
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Art. 3. - Efficacia e contenuto del pianoIl piano di ricostruzione ha efficacia di piano regolatore particolareggiato e deve indicare: |
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Art. 4. - Documenti essenziali del pianoIl progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente è costituito essenzialmente: da due planim |
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Art. 5. - Pubblicazione del pianoIl piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni, durante i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni rispettivamente dai cittadini e dai proprietari interessati. |
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Art. 6. - Approvazione dei pianoIl piano di ricostruzione è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per quanto riguar |
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Art. 7. - Dichiarazione di pubblica utilità dalle opere del piano. Loro urgenza e indifferibilitàL'approvazione del piano di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le op |
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Art. 8. - Espropriabilità delle arco della zona di espansioneL'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni, nelle |
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Art. 9. - Procedura abreviata per le espropriazioni.Per la procedura delle espropriazioni dipendenti dal piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto nei seguenti commi. Su richiesta del Comune o di altro avente titolo al |
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Art. 10. - Varianti al pianoI Comune può proporre varianti al piano approvato solo per sopravvenute ragioni che rendano in |
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Art. 11. - Durata del pianoIl piano di ricostruzione ha la durata di cinque anni, trascorsi i quali il Comune delibera se sia sufficiente mantenere in attuazione il piano medesimo ovvero se convenga procedere alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanisti |
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Art. 13. - Misura, di salvaguardia in dipendenza dell'approvazione del piano.Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi di cui all'art. 2 della presente legge, e |
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Art. 14. - Sanzioni per i contravventoriI contravventori alle ordinanze del Prefetto di cui al precedente art. 13 sono puniti con l'ammenda s |
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CAPO II - ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE |
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Art. 15. - Intervento del Ministro dei lavori pubbliciQualora i Comuni con popolazione non superiore a 25.000 abitanti non siano in grado, per ragioni tecnico-fianziarie, di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere pubbliche ed alle espropriazioni inerenti all'attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione. |
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Art. 16. - Lavori di concessioneIl Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di dare in concessione, col pagamento della spesa in an |
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Art. 17. - Facoltà di espropriare e rivendere le aree.Per i Comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, il Ministero dei lavori pubblici, ove lo ritenga giustificato da necessità inerenti al piano o alla ricostruzione edilizia, può autorizzare le Amministrazioni comunali che ne facciano domanda ad espropriare, con facoltà di rivenderle o concederle, le aree nelle zone interne dell'abitato di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 27 ottobr |
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Art. 18. - Aree escluse dall'espropriazioneSono escluse dall'espropriazione contemplata nell'articolo precedente le aree per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in cor |
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Art. 19. - Aumento della superficie della zona di espansioneSe la richiesta di autorizzazione ad espropriare nei moli e per gli scopi di cui all'art. 17 sia formulata all'atto stesso della presentazione del piano d |
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Art. 20. - Occupazione di urgenza delle aree espropriandeIl Prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, ordina l'occupazione, |
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Art. 21. - Agevolazioni fiscaliGli atti e i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834, per l'attuazione delle d |
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