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Circ.Min. Finanze 14/02/1997, n. 38/E

Imposte su redditi. Detassazione del reddito di impresa reinvestito. Art. 3, commi 85, 86 e 87, della L. 28.12.1995, n. 549. Criteri e limiti di intensita' di aiuto.
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[Premessa]


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1 - Contenuto dell'agevolazione

La L. 28 dicembre 1995, n. 549, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica", all'art. 3, comma 85, dispone:

"É escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 in eccedenza rispetto alla media degli investimenti del periodo d'imposta anteriore a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati e dei quattro precedenti. L'esclusione non compete alle banche ed alle imprese di assicurazione; l'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. Il beneficio fiscale si applica, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee per le diverse aree territoriali di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/1988, e successive modificazioni, nonché per quelli realizzati nel restan

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2 - Assoggettabilità del beneficio alla disciplina in materia di aiuti di Stato. Criteri e limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.
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2.1. Generalità

La novità di maggior rilievo dell'agevolazione in oggetto, che la differenzia nettamente dall'analogo regime agevolativo recato dall'art. 3 del citato D.L. n. 357 del 1994 e che esclude la possibilità di configurarla come proroga di quest'ultimo, è costituita dalla delimitazione territoriale del beneficio.

L'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 Rcircoscrive, infatti, l'operatività dell'agevolazione agli investimenti realizzati in determinate aree geografiche del territorio nazionale. La norma in particolare delimita gli investimenti agevolabili in que

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2.2. Obiettivi 1, 2 e 5b.


Per l'individuazione dei limiti di intensità da applicare nelle aree degli obiettivi 1, 2 e 5b si rinvia al prospetto di cui all'allegato 1 alla presente circolare, fornendo in relazione a tale prospetto le seguenti precisazioni.

A) Limiti di intensità di aiuto.

I limiti di intensità sono espressi, secondo i criteri comunitari, in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL).

Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto dell'entità dell'aiuto al netto o al lordo dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, in sostanza, l'effettivo beneficio economico di cui l'impresa gode e cioè, nel caso di specie, il risparmio d'imposta (vedi successivo paragrafo 3).

Si chiarisce, tuttavia, che ai fini della determinazione delle misure dell'agevolazione in questione non rileva la differenza tra ESN ed ESL, poiché, trattandosi di un aiuto fiscale non soggetto ad imposizione, deve essere considerato il valore nominale dell'aiuto.

B) Diversificazione dei limiti di intensità in relazione alla dimensione dell'impresa.

I limiti d'intensità variano, oltre che, come sopra accennato, in relazione alle diverse zone in cui è effettuato l'investimento, anche in relazione alla dimensione dell'impresa, a seconda che si tratti di grande impresa (GI), di media impresa (MI) o di piccola impresa (PI).

Al riguardo va precisato che la dimensione dell'impresa deve esser determinata sulla base dei parametri dettati dalla normativa comunitaria.

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2.3. Restante territorio nazionale.


Si evidenzia che anche nelle aree non comprese negli obiettivi 1, 2 e 5b, individuate dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 Rcome "restante territorio nazionale" si applicano, in relazione all'agevolazione in argomento, i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

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3 - Misura dell'agevolazione

I limiti d'intensità ai quali si è fatto riferimento nel paragrafo precedente esprimono, come già accennato, la misura massima dell'agevolazione spettante all'impresa, ovvero il beneficio economico effettivo (l'equivalente sovvenzione) che l'impresa può conseguire in forza dell'aiuto previsto dalla norma nazionale in rapporto al costo dell'investimento agevolato.

L'agevolazione fiscale in esame, recata dall'art. 3, comma 85, della più volte citata legge n. 549 del 1995, Rè data, in termini economici, dalla minor imposta dovuta per effetto della deduzione commisurata agli investimenti realizzati.

Il rapporto tra beneficio economico effettivo (risparmio d'imposta) ed ammontare complessivo degli investimenti agevolabili realizzati nel periodo d'imposta deve essere uguale o inferiore alle percentuali massime consentite dall'Unione europea.

A tale fine deve essere dapprima determinato l'ammontare del reddito detassato, che, in base al meccanismo applicativo previsto dalla predetta norma, è pari al 50% degli investim

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4 - Investimenti agevolabili.

Per quanto concerne la tipologia di investimenti ammissibili al beneficio è necessario verificare la compatibilità dell'investimento con la disciplina comunitaria. Quest'ultima esclude, in via generale, "gli aiuti al funzionamento".

Costituiscono aiuti al funzionamento gli investimenti c.d. "di sostituzione", intendendosi per tali gli investimenti consistenti in acquisizioni di singoli beni strumentali o in ammodernamenti di singoli impianti che non si correlano organicamente alla creazione di un nuo

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5 - Normativa relativa agli aiuti de minimis

É da evidenziare, infine, che la normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità, indipendentemente dal rispetto dei limiti massimi percentuali sopra illustrati, secondo i criteri (c.d. regola de minimis) stabiliti dalla Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (96/C 68/06), pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996, n. C 68/9.

Ai sensi della predetta Comunicazione:

l'importo massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis è di 100.000 ECU su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis;

tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario

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