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Circ. Min. LL.PP. 07/10/1996, n. 4488

Indirizzi operativi e chiarimenti sulla disciplina transitoria di talune norme della legge quadro sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216).
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1. Premessa.

Nelle more dell'iter di approvazione del Regolamento di cui all'articolo 3 della Legge 11 febbraio 1994 R, n. 109, come modificata dalla Legge 2 giugno 1995, n. 216, si rende opportuno fornire indicazioni interpretative ed indirizzi operativi sulla disciplina transitoria tenuto conto delle richieste che in tal senso da più parti provengono.

Inoltre con la presente circolare si contribuisce a dare chiarimenti sul significato e la portata di alcune norme della legge quadro di più significativa importanza e che sono di immediata applicazione.

Ciò è tanto più necessario allo scopo di contribuire a dare certezza giuridica, bene indispensabile ai fini dell'auspicata ripresa delle attività del

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2. Applicabilità delle normative nel regime transitorio.

Com'è noto, la legge-quadro ha utilizzato come linea di demarcazione, per la sua applicazione, la data di affidamento del progetto, nel senso che, a seconda che tale data sia anteriore o posteriore al 3 giugno 1995, troveranno o meno applicazione talune norme. Con la precisazione, però, che, superata la data del 3 dicembre 1995, anche i lavori con progetti affidati prima del 3 giugno sarebbero stati sottoposti, per i relativi appalti, a tutte le norme della legge, con esclusione, provvisoriamente, delle norme che fanno rinvio al regolamento.

Il termine del 3 dicembre è stato poi ripetutamente prorogato, e con il decreto legge 11 luglio 1996 n. 366 reiterato con decreto legge 6 settembre 1996 n. 467, esso è stato fissato al 30 settembre.

Resta, però, fermo che, ove si tratti di progetti affidati dopo il 3 giugno 1995, le norme che non si applicano ai progetti affidati prima del 3 giugno 1995, sono già in vigore, come si dirà più avanti. Sicché, a titolo di esempio, non si potrà non richiedere la cauzione provvisoria, mentre quella definitiva sarà del 10% e dovrà essere incrementata ai sensi dell'art. 30 c.2, qualora l'offerta fosse superiore al 25% di ribasso.

Per i progetti affidati in data anteriore al 3 giugno 1995 (e fino al 30 settembre 1996), le disposizioni applicabili sono quelle indicate nel comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 216/95.

Più in dettaglio, la situazione normativa che ne emerge è la seguente:

a) ai procedimenti relativi ai lavori i cui progetti, almeno di massima, siano stati affidati prima del 3 giugno 1995, ed i cui bandi, siano pubblicati entro il 30 settembre 1996, termine fissato dal decreto legge 11 luglio 1996 n. 366 reiterato con decreto legge 6 settembre 1996 n. 467, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti prima della entrata in vigore della Legge n. 109/94, nonché le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Legge n. 109/94 come modificata dalla Legge n. 216/95:

art. 1

Principi generali

art. 2

Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della legge

art. 6

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3. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, programmazione, Osservatorio dei lavori pubblici.

L'art. 1 della Legge n. 216/95 ha stabilito che è rinviata fino alla data di entrata in vigore del Regolamento l'applicazione delle norme sull'Autorità per la vigilanza sui la

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4. Norme acceleratorie in materia di contenzioso.

L'articolo 31 bis, al fine di assicurare il regolare andamento dei lavori e prevenire il contenzioso giurisdizionale, delinea una procedura di composizione delle controversie, disponendo che essa sia attivata dal responsabile del procedimento ogni qualvolta l'importo delle riserve iscritte dall'impresa sui documenti contabili implichi un aumento del costo dell'opera pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale. In presenza di tale presupposto, la procedura potrà essere attivata anche più di una volta nel corso della esecuzione dei lavori.

L'applicazione della norma è estesa agli appalti ed alle concessioni affidate prima del 3 giugno 1995, sempre, che l'esecuzione del contratto non sia conclusa mediante l'approvazione finale del collaudo - per il qual caso si seguirà la procedura prevista per l'esecuzione delle riserve dagli artt. 91,100 comma 2, e 109 ultimo comma R.D 25 maggio 1895, n. 350 - e sempre che non sia pendente davanti al giudice la controversia, la quale potrà eventualmente comporsi solo nelle f

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5. Arbitrato in materia di lavori pubblici.

L'art. 32 della Legge n. 109/94, come modificata dalla Legge n. 216/95, prevede che la risoluzione delle controversie, per cui non sia raggiunto un accordo bonario ai sensi dell'art. 31 bis, è attribuita ad un arbitrato secondo le norme del codice di procedura civile.

Le norme del codice di procedura civile richiedono come presupposto necessario ed essenziale dell'arbitrato un compromesso od una clausola compromissoria frutto della libera volontà delle parti in causa.

Pertanto dopo l'entrata in vigore dell'art. 32 della Legge n. 109/94 anche l'arbitrato in materia di lavori pubblici richiede come presupposto necessario ed essenziale la presenza di un compromesso o di una clausola compromissoria che trova il suo fondamento nella libera scelta delle parti.

D'altra parte questa interpretazione dell'art. 32 è l'unica che può non essere costituzionalmente illegittima alla luce del principio della statualità della giurisdizione affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 152 del 1996 proprio nella materia del contenzioso delle o

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6. Criteri di aggiudicazione.

L'articolo 21, comma 1, della Legge n. 109/94, fissa il principio generale che gli appalti per asta pubblica e licitazione privata sono aggiudicati al prezzo più basso. Tale prezzo viene individuato con modalità diverse, a seconda che si tratti di contratto il cui corrispettivo sia calcolato a misura, ovvero a corpo, ovvero parte a corpo e parte a misura.

a) Nel primo caso, che la legge (art. 19, commi 4 e 5) circoscrive ad ipotesi particolari quali la manutenzione, il restauro e gli scavi archeologici, l'individuazione del prezzo più basso deve avvenire mediante offerta a prezzi unitari, con le modalità previste dall'articolo 5, commi da 1 a 5, della Legge 2 febbraio 1973 n. 14. Nella specifica ipotesi di manutenzione, si potrà utilizzare anche il crite

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7. Individuazione e valutazione delle offerte anomale.

Il comma 1 bis, ultima parte, dell'art. 21 della Legge n. 109/94 R, dispone che "fino al 1° gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di oltre un quinto la media aritmetica di tutte le offerte ammesse".

Si è fatta questione se tale disposizione sia applicabile anche per i casi in cui il criterio di aggiudicazione adottato comporti un'offerta non espressa in ribasso percentuale, come per il caso di offerta a prezzi unitari.

Al riguardo si ritiene che l'espressione "ribasso percentuale" non escluda l'applicazione della norma anche per il caso in cui l'offerta non è formulata in termini di ribasso, dovendosi considerare le espressioni usate dal legislatore "prezzo più basso" e "massimo ribasso" di significato equivalente ai fini dell'esigenza che la norma intende soddisfare.

La procedura di

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8. La Conferenza preliminare per lavori superiori a 15 miliardi.

Allo scopo di responsabilizzare sia i concorrenti sia gli Uffici e i progettisti, si dispone che, per i lavori di importo a base d'asta superiore a 15 miliardi di lire (circa 7,5 milioni di ECU), si adotti, nel caso di licitazione privata, la conferenza preliminare, secondo la seguente procedura, da indicare nel bando:

1) l'Amministrazione con

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9. Adeguamento dei progetti.

Qualora l'iter di approvazione dei progetti affidati anteriormente al 3 giugno 1995, non consenta l'oggettiva possibilità di indire la gara entro il termine del 30 settembre 1996, occorre disporre l'adeguamento di tali progetti alle norme di cui

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10. Adeguatezza della pubblicità.

Per "adeguata pubblicità" degli incarichi di progettazione sotto soglia di cui all'articolo 17, comma 12, della Legge n. 109/94, come modificata dalla Legge n. 216/95, si deve intendere:

a)

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11. Valutazioni del "curriculum" presentati dal progettista.

Per la valutazione dei curriculum il periodo utile di riferimento è relativo ad un lasso di tempo non superiore a dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso o del bando. I curriculum devono concernere i progetti di lavori affini a quelli che formano oggetto dell'incarico da affidare e la relativa valutazione dovrà avere riguardo prioritariamente alle caratteristiche qualitative dei lavori progettati. Per la valutazione degli aspetti quantitativi si dovrà tenere adeguatamente conto della diversità strutturale tra società di ingegneria, raggruppamenti o associazioni di professionisti e professionisti singoli.

I responsabili del procedimento, prima di avviare le procedure per l'affidamento degli incarichi, effettueranno la verific

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12. Il subappalto.

Per quanto riguarda la percentuale della categoria prevalente o delle categorie prevalenti alla quale fa riferimento l'art. 34, comma 1, della Legge n. 109/94 R, in attesa del Regolamento si deve applicare la percentuale del 30% indicata dal legislatore come limite alla potestà regolamentare del Governo.

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13. Trattativa privata.

Con riferimento all'art. 24 in materia di trattativa privata, si è posto il problema se ed eventualmente entro quali limiti possa ritenersi legittimo l'affidamento mediante trattativa privata di lotti successivi, alla medesima impresa affidataria dell'appalto principale.

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14. Albo Nazionale Costruttori.

Allo scopo dl rendere l'Albo Nazionale dei Costruttori strumento dinamico a vantaggio dell'Amministrazione e quindi, capace di fornire dat

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15. Le società di ingegneria.

L'art. 17, comma 5 della L. n. 109/94 R nell'elencazione dei soggetti esterni ai quali è possibile affidare la progettazione comprende le società di ingegneria.

Il comma 7 dell'art. 17 pre

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