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D. Min. LL.PP. 16/01/1996

Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
(In vigore dal 5 giugno 1996).
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[Premessa]


Il Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto con

il Ministro dell'Interno

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Art. 1.


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Art. 2.


Ai sensi dell'art. 32 della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, Rdette norme entreranno in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale N1 della Repubblica italiana


SOMMARIO


A. Disposizi

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Allegato
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A. DISPOSIZIONI GENERALI.
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A.1. Oggetto delle norme - Classificazione delle zone sismiche.


Le presenti norme disciplinano tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque in

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A.2. Terreni di fondazione e relative prescrizioni generali.


I fattori influenzanti il comportamento delle fondazioni devono essere individuati e valutati in conformit&agrav

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B. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE.
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B.1. Disposizioni preliminari.


Le sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche orizzontali o verticali devono essere valutate

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B.2. Direzione delle componenti orizzontali delle accelerazioni del terreno durante il sisma.


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B.3. Masse strutturali.


Le masse delle struttur

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B.4. Analisi statica.


L'analisi statica degli effetti sismici può essere effettuata per costruzioni con struttura regolare e con elementi di luce corrente.

Gli effetti sismici possono essere valutati convenzionalmente mediante analisi statica delle strutture soggette a:

a) un sistema di forze orizzontali parallele alle direzioni ipotizzate per il sisma; la risultante di tali forze viene valutata con l'espressione:


Fh= C · R · I · W

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B.5. Coefficienti di risposta e di protezione sismica.


B.5.1. Coefficiente di risposta


Si assume come coefficiente di risposta R della struttura una funzione del periodo fondamentale T

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B.6. Analisi dinamica.


Gli effetti sismici possono essere valutati convenzionalmente mediante un'analisi dinamica della struttura considerata in campo elastico lineare. Questa può essere eseguita con il metodo della analisi modale adottando per lo spettro di risposta, in termini di accelerazione, l'espressione


a/g = C · I · R


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B.7. Verifiche.


Tutte le costruzioni in zone dichiarate sismiche, oltre ad

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B.8. Verifiche di resistenza.


Le verifiche di resistenza possono essere effettuate verificando gli stati di tensione secondo il metodo delle tensioni ammissibili, oppure verificando gli stati di sollecitazione, per i diversi stati limite ultimi di resistenza, secondo il metodo degli stati limite. Non è ammesso che per parti di una stessa struttura si adottino due diversi metodi di verifica.



B.8.1. Verifica secondo il metodo delle tensioni ammissibili.


Si indichino con

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B.9. Spostamenti e deformazioni


Siano ηd gli spostamenti elastici relativi tra due punti della struttura dovuti al sisma convenzionale, ηp gli spostamenti elastici relativi tra i medesimi due punti della struttura dovuti alle altre azioni da prendere in considerazione, così come specificato al punto B.8.1. relativamente alla verifica col metodo delle tensioni ammissibili, e al punto B.8.2. relativamente alla verifica agli stati limite ultimi di resistenza, per i quali l'accelerazione sismica è maggiorata di γE.

Per limitare la danneggiabilità delle parti non strutturali e degli impianti, gli spostamenti relativi totali ηt sono da valutare convenzionalmente mediante la seguente formula:

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B.10. Fondazioni.


Le verifiche di stabilità del terreno e delle strutture di fondazione vanno eseguite con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto delle massime sollecitazioni che la struttura trasmette al terreno. Nel caso in cui la struttura sia stata verificata col metodo delle tensioni ammissibili, le massime sollecitazioni sul terreno saranno calcolate con riferimento ai valori nominali delle azioni. Nel caso in cui la struttura sia stata verificata col metodo degli stati limite, le massime sollecitazioni sul terreno saranno calcolate con riferimento ai valori caratteristici delle azioni assumendo γE, γg, γp e γq pari ad uno.

Il piano di posa delle fondazioni deve essere spinto in profondità in modo da non ricadere in zona ove risultino apprezzabili le variazioni stagionali del contenuto naturale d'acqua.

In relazione alle caratteristiche dei terreni e del manufatto, la fondazione deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

a) le strutture di fondazione devono essere collegate tra loro da un reticolo di travi; ogni collegamento deve essere proporzionato in modo che sia in grado di sopportare una forza assiale di trazione o di compressione pari ad un decimo del maggiore

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C. EDIFICI.


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C.1. Sistemi costruttivi.


Gli edifici possono essere costruiti con:

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C.2. Altezza massima dei nuovi edifici.


Per ogni fronte esterna l'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra il piano di copertura più elevato ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano stradale o del marciapiede nelle immediate vicinanze degli edifici stessi, non può superare nelle strade e negli edifici in piano i limiti riportati nella tabella 2.

Nel caso di copertura a tetto detta altezza va misurata dalla quota d'imposta della falda e, per falde con imposte a quote diverse, dalla quota d'imposta della più alta.


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C.3. Limitazione dell'altezza in funzione della larghezza stradale.


Quando un edificio, con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati nel precedente punto C.2 e fatte salve le eventuali maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, la sua altezza H, per ciascun fronte dell'edificio verso strada, valutata con i criteri di cui al punto C.2., non può superare i seguenti valori, espressi in metri:

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C.4. Distanza fra gli edifici.


C.4.1. Intervalli d'isolamento


La larghezza degli intervalli d'isolamento, cioè la distanza minima fra i muri frontali di due edifici, è quella pres

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C.5. Edifici in muratura.


C.5.1. Regole generali


Gli edifici in muratura debbono essere realizzati nel rispetto del decreto ministeriale 20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento"ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni, ove non in contrasto con le presenti norme.

In particolare, alle predette norme tecniche deve farsi riferimento per ciò, che concerne le caratteristiche fisiche, meccaniche e geometriche degli elementi resistenti naturali e artificiali nonché per i relativi controlli di produzione e di accettazione in cantiere.

Sia per gli edifici in muratura ordinaria, di cui al seguente punto C.5.2. che per quelli in muratura armata, di cui al seguente punto C.5.3., debbono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a) la resistenza caratteristica a compressione fbk degli elementi artificiali deve risultare non inferiore ai seguenti valori:

7 N/mm² (70 Kg/cm²) per gli elementi pieni;

5 N/mm² (50 Kg/cm²) per gli elementi semipieni nella direzione dei carichi verticali;

1,5 N/mm² (15 Kg/cm²) per gli elementi semipieni nella direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano della muratura;

b) le strutture costituenti i vari orizzontamenti, comprese le coperture di ogni tipo, non devono essere spingenti. Eventuali spinte orizzontali, comprese quelle esercitate ad esempio da archi e volte, e valutate tenendo conto dell'azione sismica, devono essere eliminate con tiranti o cerchiature oppure riportate alle fondazioni mediante idonee disposizioni strutturali;

c) i solai devono assolvere, oltre alla funzione portante dei carichi verticali, quella di ripartizione delle azioni orizzontali tra i muri maestri;

d) i cordoli, in corrispondenza dei solai di piano e di copertura devono avere larghezza pari a quella della muratura sottostante; è consentita una riduzione di larghezza fino a 6 cm per l'arretramento del filo esterno.

L'altezza di detti cordoli deve essere almeno pari a quella del solaio, e comunque non inferiore a cm 15.

L'armatura deve essere di almeno cm² 8 con diametro non inferiore a mm 16; le staffe devono avere diametro non inferiore a mm 6 ed interasse non superiore a cm 25;

e) nei solai le travi metalliche e i travetti prefabbricati devono essere prolungati nel cordolo per una lunghezza non inferiore alla metà della larghezza del cordolo stesso e comunque non inferiore a 12 cm; le travi metalliche devono essere munite di appositi ancoraggi;

f) in corrispondenza degli incroci d'angolo dei muri maestri perimetrali sono prescritte su entrambi i lati, zone di muratura di lunghezza pari ad almeno m 1; tali lunghezze si intendono comprensive dello spessore del muro ortogonale;

g) nel piano interrato o seminterrato è ammesso realizzare i muri in calcestruzzo armato, con spessori almeno pari a quelli del piano sovrastante.



C.5.2. Edifici in muratura ordinaria


Gli edifici in muratura ordinaria devono essere costruiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) la pianta dell'edificio deve essere il più possibile compatta e simmetrica rispetto ai due assi ortogonali; in particolare, nel caso di pianta rettangolare, il rapporto tra lato minore e lato maggiore, al netto dei balconi, non deve risultare inferiore ad 1/3. La distribuzione delle aperture dei muri, in pianta e in alzato, deve essere tale da garantire, per quanto possibile, la simmetria strutturale;

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C.5.3. Edifici in muratura armata


C.5.3.1. Oggetto e ambito di applicazione.


Per muratura armata s'intende quella costituita da elementi resistenti artificiali semipieni tali da consentire la realizzazione di pareti murarie incorporanti apposite armature metalliche verticali e orizzontali.

I blocchi devono essere collegati mediante malta di classe M² - M1, che deve assicurare il riempimento sia dei giunti orizzontali sia dei giunti verticali.

L'armatura deve essere disposta concentrata alle estremità verticali ed orizzontali dei pannelli murari, definiti nel successivo punto C.5.3.4. e diffusa nei pannelli secondo le indicazioni dei successivi punti C.5.3.3.2. e C.5.3.3.3. Nel caso in cui la muratura sia impiegata per la realizzazione di edifici per i quali sia da attribuire al coefficiente di protezione sismica I, di cui al successivo punto C.6.1.1., un valore maggiore di uno, detta armatura diffusa deve essere integrata dall'armatura diffusa definita nel successivo punto C.5.3.3.4

É ammessa la realizzazione di edifici mediante muratura armata non conforme alle presenti norme purché ne sia comprovata l'idoneità da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.

La malta o il conglomerato di riempimento dei vani ove alloggiano le armature deve avere resistenza caratteristica cubica non inferiore a 15 N/mm² (150 Kg/m²).



C.5.3.2. Concezione strutturale dell'edificio.


Ciascuna parete muraria realizzata con muratura armata, con o senza armatura diffusa, costituisce nel suo complesso una struttura forata in corrispondenza delle aperture, particolarmente resistente ad azioni ad essa complanari.

Tutte le pareti murarie devono essere di regola efficacemente connesse da solai tali da costituire diaframmi rigidi; è ammissibile che alcuni degli orizzontamenti non costituiscano diaframma rigido, ma solo collegamento tra le pareti murarie opposte: in tal caso nell'analisi strutturale si deve non tenere conto della rigidezza di tali orizzontamenti.

In ogni caso l'insieme strutturale risultante deve essere in grado di reagire alle azioni esterne orizzontali con un comportamento di tipo globale, al quale contribuisce soltanto la resistenza delle pareti nel loro piano.



C.5.3.3. Dettagli costruttivi.


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C.6. Edifici con strutture intelaiate.


C.6.0 Simbologia


D,B = massime dimensioni della pianta dell'edificio, con D B, nelle direzioni, ortogonali fra loro, delle azioni sismiche orizzontali;

Gi = somma del peso proprio del piano i-esimo dell'edificio e del sovraccarico permanente su di esso gravante;

Qi = massimo sovraccarico accidentale al piano i-esimo previsto nel calcolo statico di esercizio;

s = coefficiente di riduzione del sovraccarico;

Wi = Gi + s · Qi = "peso "da considerare per la valutazione delle azioni sismiche;

N = numero di piani dell'edificio;


W = = "peso" totale dell'edificio;


Fi= forza sismica;

K = coefficiente sismico;

S 2

C =  = coefficiente di intensità sismica;

100

S = grado di sismicità;

R = coefficiente di risposta;

ε = coefficiente di fondazione;

β = coefficiente di struttura;

γi = coefficiente di distribuzione delle azioni sismiche.



C.6.1. Analisi statica


L'analisi statica consiste nel simulare le azioni sismiche con forze statiche proporzionali ai pesi Wi innanzi definiti: il coefficiente di proporzionalità (coefficiente sismico) si indica con il simbolo K e si distinguono nel seguito un coefficiente per le azioni sismiche orizzontali Kh ed un coefficiente per le azioni sismiche verticali Kv.



C.6.1.1. Azioni orizzontali.


Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali. Le forze alle diverse quote devono essere applicate in corrispondenza dei baricentri dei "pesi" i quali generalmente possono essere riportati alle quote dei solai.

La forza orizzontale Fi alla generica quota, secondo una prefissata direzione, si ottiene dalla relazione:



essendo:



e



I valori del coefficiente s sono riportati nella tabella 5 in funzione della destinazione dell'opera; i valori del coefficiente γi sono riportati più avanti.

Qualora i locali di uno stesso piano siano adibiti a funzioni diverse,

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C.7. Edifici con struttura a pannelli portanti


C.7.0. I sistemi costruttivi di cui alla lettera c) del precedente punto C.1. devono essere realizzati in osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal President

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C.8. Edifici con struttura in legno.


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C.9. Interventi sugli edifici esistenti.


C.9.0. Gli interventi di adeguamento o di miglioramento di seguito definiti possono essere eseguiti senza l'obbligo del rispetto di quanto stabilito ai punti precedenti delle presenti norme, relativi alle nuove costruzioni.

Gli interventi comprendono le riparazioni dei danni prodotti da eventi sismici.



C.9.1. Definizioni.


C.9.1.1. Intervento di adeguamento.

Si definisce intervento di adeguamento l'esecuzione di un complesso di opere sufficienti per rendere l'edificio atto a resistere alle azioni sismiche definite ai punti C.9.5.3., C.9.6.3. e C.9.7.3.

É fatto obbligo di procedere all'adeguamento a chiunque intenda:

a) sopraelevare o ampliare l'edificio.

Si intende per ampliamento la sopraelevazione di parti dell'edificio di altezza inferiore a quella massima dell'edificio stesso. In tal caso non sussiste obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui al punto C.3.;

b) apportare variazioni di destinazione che comportino, nelle strutture interessate dall'intervento, incrementi dei carichi originari (permanenti e accidentali) superiori al 20%;

c) effettuare interventi strutturali rivolti a trasformare l'edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente;

d) effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche per innovare e sostituire parti strutturali dell'edificio, allorché detti interventi implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell'edificio stesso.

Le sopraelevazioni, nonché gli interventi che comportano un aumento del numero dei piani, sono ammissibili esclusivamente ove siano compatibili con le larghezze delle strade su cui prospettano; è altresì ammissibile una variazione di altezza, senza il rispetto delle norme di cui ai punti C.2. e C.3. qualora sia necessaria per l'abitabilità degli ambienti, a norma dei regolamenti edilizi, sempre che resti immutato il numero dei piani.



C.9.1.2. Intervento di miglioramento

Si definisce intervento di miglioramento l'esecuzione di una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell'edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza senza, peraltro, modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale.

É fatto obbligo di eseguire interventi di miglioramento a chiunque intenda effettuare interventi locali volti a rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio.

Tale tipologia d'intervento si applica, in particolare, al caso degli edifici di carattere monumentale, di cui all'art. 16 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, in quanto compatibile con le esigenze di tutela e di conservazione del bene culturale.



C.9.2. Progetto esecutivo.


C.9.2.1. Progetto esecutivo degli interventi di adeguamento.

Gli interventi di adeguamento antisismico di un edificio devono essere eseguiti sulla base di un progetto esecutivo firmato, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Il progetto deve essere completo ed esauriente per planimetria, piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica, relazione sulle fondazioni e fascicolo dei calcoli per la verifica sismica. In particolare la relazione tecnica deve riferirsi anche a quanto indicato nei successivi punti C.9.2.3. e C.9.2.4.

In ogni caso i disegni di progetto devono contenere le necessarie informazioni atte a definire le modalità di realizzazione degli interventi nonché, ogni qualvolta occorra, la descrizione e la rappresentazione grafica delle fasi di esecuzione con le relative prescrizioni specifiche.

Nel caso in cui sia prescritto l'adeguamento ai sensi del precedente punto C.9.1.1., e viceversa, in relazione allo stato di fatto dell'edificio e sulla base degli accertamenti e delle verifiche eseguite, risulti che non occorrono provvedimenti di adeguamento, deve essere ugualmente presentata, ai sensi del citato art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, la documentazione tecnica sopra indicata riferita al fabbricato esistente.

La verifica sismica è tassativa per gli edifici con struttura in cemento armato, metallica ed a pannelli portanti.

Essa può essere omessa e sostituita da una specifica ed adeguata relazione tecnica per gli edifici in muratura ordinaria che allo stato di fatto o dopo l'avvenuta esecuzione delle opere di rinforzo eventualmente progettate, posseggano i requisiti costruttivi di cui ai punti C.5.1. e C.5.2. Se gli edifici in muratura ordinaria non hanno i requisiti citati, la verifica sismica è obbligatoria.

Nelle verifiche sismiche, per gli interventi di adeguamento, si terrà conto dei coefficienti di protezione sismica I definiti nei punti precedenti.



C.9.2.2. Progetto esecutivo degli interventi di miglioramento.

Nel caso di interventi di miglioramento il progetto deve contenere la documentazione prescritta per gli interventi di adeguamento limitatamente alle opere interessate.

Nella relazione tecnica deve essere dimostrato che gli interventi progettati non producano sostanziali modifiche nel comportamento strutturale globale dell'edificio.



C.9.2.3. Operazioni progettuali.

Il progetto di un intervento su di un edificio è basato sulle seguenti operazioni:

a) individuazione dello schema strutturale nella situazione esistente;

b)

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D. OPERE DI SOSTEGNO DEI TERRENI.


Nella progettazione e nella costruzione dei muri di sostegno dei terreni in zone sismiche, deve tenersi conto dell'influenza delle azioni sismiche agenti in direzione orizzontale.

Se non si eseguono calcolazioni approfondite in merito all'influenza che le azioni sismiche esercitano sulle spinte dei terrapieni, possono adottarsi i criteri di calcolo che seguono.

Oltre alla spinta statica F (calcolata per i valori di i e di β), devono considerarsi le seguenti ulteriori due forze:


1) un incremento di spinta ΔF pari alla differenza fra la spinta F

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